Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate: un riassunto utile a DATARE le modifiche normative.

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Arriva sul sito a fine maggio la Circolare 19/E – coi PRIMI chiarimenti su Superbonus e Bonus minori in edilizia – dopo che tutte le professioni coinvolte si erano necessariamente esposte a commentare, interpretare e agire in “presa diretta” sui continui rimaneggiamenti normativi.

La Direzione Centrale Coordinamento Normativo lo dice nelle premesse: trattasi di PRIMI chiarimenti il che lascia sottintendere probabilmente che ne seguiranno altri, fatto sta che più che “chiarimenti” sembra si tratti di un riepilogo degli interventi che il legislatore che ha deciso di imprimere negli ultimi sei mesi all’universo ” BONUS E SUPREBONUS EDILIZI”.

Beninteso, può senz’altro essere confortante poter leggere nero su bianco come la pensi l’Agenzia delle Entrate sulle varie questioni succedutesi però il maggior merito della pubblicazione può ritrovarsi nell’aver riepilogato in un solo documento tutti i diversi cambiamenti introdotti.

Se è vero infatti che oggi chi è addentro alla materia assiduamente può aver chiari in testa tutti i passaggi, c’è da esser certi che nel tempo questo fitto schema e intreccio di adempimenti e date non sarà più così palese.

La Circolare 19/E del 27 maggio 2022 dovrà esplicare la sua funzione nel prossimo decennio e sarà nel tempo che sarà ripresa e riletta.

Proviamo insieme a estrapolarne subito la struttura espositiva:

Leggi tutto: Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate: un riassunto utile a DATARE le modifiche normative.

Innanzitutto si ricorda che si argomenterà in relazione alle seguenti disposizioni:

  • dall’articolo 1, commi da 28 a 30, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di bilancio 2022) in materia di Superbonus, di Bonus diversi dal Superbonus e di disposizioni anti-frode;

  • dagli articoli da 28 a 28-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito decreto Sostegni-ter) , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 254 e dall’articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (di seguito decreto Frodi) , abrogato dalla citata l. n. 25 del 20226 , in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;

  • dall’articolo 3-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito decreto Milleproroghe), inserito, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 158;

  • dall’articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n.179 (di seguito decreto Energia), inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 2022, n. 3410, e dall’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito decreto Aiuti), in materia di cessione dei crediti d’imposta;

  • dall’articolo 23-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 2112 (di seguito decreto Ucraina), inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2022, n. 5113.

Vediamo ora cosa è cambiato e da quando entrano in vigore le varie disposizioni :

DAL 12 NOVEMBRE 2021

Esonero dal visto di conformità e attestazione di congruità della spesa (con esclusione del Bonus Facciate )per :

  • per le opere classificate come “attività di edilizia libera”;
  • per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Al riguardo si legga Leggiamo insieme i testi aggiornati delle norme per i Bonus e Superbonus edilizi dove il 28 dicembre già ci s apprestava a commentare le novità della Legge di Bilancio.

DAL 1 GENNAIO 2022

  • obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus nella dichiarazione dei redditi con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021

  • nuova specifica dei prezzari da adottare per l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito. (articolo 1, comma 28, lettere h), i) e l), della legge di bilancio 2022).

Con effetto RETROATTIVO: ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 11917 , è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato d.m. 6 agosto 2020.

La lettera l), inoltre, ha integrato il comma 13-bis aggiungendo il seguente periodo: «I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche:

ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi
di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi
da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

ovvero:

Interventi di riduzione rischio sismico, Bonus Facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al riguardo Prezziari DEI, Fisco conferma retroattività nei Bonus e Superbonus dell’Ing. Carlo Pagliai argomentava la disinformazione creatasi i mesi scorsi.

  • Estensione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

DAL 17 FEBBRAIO 2022

EventoTipoUlteriori cessioni
Prime cessioni o
sconti
Prime cessioni o sconti
comunicati entro il 16
febbraio 2022
I crediti possono essere ceduti 1 volta
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
“qualificati”
Prime cessioni o
sconti
Prime cessioni comunicate
dal 17 febbraio 2022
I crediti possono essere ceduti
soltanto 2 volte a soggetti
“qualificati”
Prime cessioni o
sconti
Sconti comunicati dal 17
febbraio 2022
I crediti possono essere ceduti 1 volta
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
“qualificati”
Cessioni successiveCessioni successive alla
prima comunicate entro il
16 febbraio 2022
I crediti possono essere ceduti 1 volta
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
“qualificati”
Cessioni successiveCessioni successive alla
prima comunicate entro il 16
febbraio 2022 e cessione
jolly comunicata dal 17
febbraio 2022
I crediti possono essere ceduti 1 volta
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
“qualificati”

DAL 26 FEBBRAIO 2022

Per attestazioni e asseverazioni rilasciate da tale data l’articolo 28-bis del decreto Sostegni-ter ha riprodotto l’articolo 2, comma 2, del decreto Frodi, inserendo nell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 13-bis.1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni o Attestazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121, del d.l. n. 34 del 2020:


 espone informazioni false;


 omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;


 attesta falsamente la congruità delle spese.


La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Tale previsione, in considerazione dell’espresso richiamo normativo, trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i Bonus diversi dal Superbonus.


L’articolo 28-bis ha altresì modificato il comma 14 dell’articolo 119 e da ciò ne deriva che il Professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:


 per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);


 per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);


 specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

Si legga Polizze da rifare SUBITO per le Asseverazioni dei Tecnici per un commento a caldo del 26 febbraio 2022.


Nella Circolare infine si specifica che:


Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma
14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai
Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.

DAL 16 APRILE 2022:

  • Per gli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022
  • e per gli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022:

APPLICAZIONE decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 nel quale sono stati stabiliti i «costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici».

Con
Decreto MITE Costi / Prezzari: FAQ Enea spiega applicazione

L’Ing. Carlo Pagliai commentava già un mese fa sul suo canale You Tube l’applicazione del Decreto.

DAL 1 MAGGIO

  • L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, riproducendo l’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi, ha inserito nell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 1-quater, secondo cui i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla «prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate», effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873, commentato nel paragrafo 5.
  • Il citato comma 1-quater prevede, altresì, che al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco – distinto per rate annuali, in modo tale che il medesimo possa essere “tracciato” – da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Per espressa previsione normativa, alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Pertanto, ai crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 – cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022) non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura, in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.

DAL 27 MAGGIO 2022

Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture per gli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati Successivamente a tale data.

Il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

Per approfondimenti si veda :

L’applicazione del CCNL del settore Edile essenziale per ottenere i Bonus è alle porte

Cambiamenti SOSTANZIALI dal 27 maggio per i lavori superiori a 70.000 euro.

DURC DI CONGRUITA’ PRIMA DEL SALDO FINALE DEI LAVORI

Infine, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del d.m. n. 143 del 2021.

Sull’argomento:

CONGRUITA’ IN EDILIZIA: MANTRA O PERSECUZIONE?

DURC DI CONGRUITA’: chiederlo per tempo è fondamentale.

Concludendo,

il lavoro pubblicato dall’Agenzia delle Entrate che oggi può sembrare quasi una semplice raccolta, tra qualche anno sarà fondamentale per appurare la regolarità o meno delle operazioni nelle fasi di controllo documentale e fattivo.

Speriamo che dalla stessa rilettura si rammentino del caos vissuto “sul campo” da chi in queste date si è trovato a decidere ed agire.

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