CONGRUITA’ IN EDILIZIA: MANTRA O PERSECUZIONE?

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Dopo tutto il gran parlare negli interventi Superbonus della “Congruità” dei prezzi, dal 1 novembre 2021 le imprese di costruzioni sono tenute anche a dimostrare quella della manodopera utilizzata.

Vediamo insieme di che si tratta.

Innanzitutto ricordiamo che la norma nasce al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia.

E’ per questo, infatti, che il Ministero del Lavoro ha previsto una nuova procedura “ DURC di congruità” per verificare l’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella realizzazione delle opere edili.

La procedura, per come è stata strutturata sembra possa permettere di controllare se la manodopera impiegata sia proporzionata all’incarico affidato e, nel caso contrario, invita le imprese ad attuare dei correttivi.

Le disposizioni del D.M. 143 del 25/06/2021 si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.

lo ripeto :

PER LE DENUNCE DI INIZIO LAVORI

A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2021

OCCORRE DIMOSTRARE LA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA IMPIEGATA

IN RELAZIONE ALL’INCARICO AFFIDATO

Come anticipato, la procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:

  • lavori pubblici;
  • lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro.

PER QUALI IMPRESE SI APPLICA?

Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

COME FUNZIONA?

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi
dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata PRIMA
dell’erogazione del saldo finale da parte del committente
.

A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

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LE DOMANDE GIUSTE

La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente:

– riceve le informazioni dichiarate dall’impresa principale con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie,

– effettua un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020, riportata di seguito.

Al di sotto di tali limiti scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.

In caso di esito positivo della verifica, l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

che fare in caso di esito negativo della verifica di congruità?

Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa Edile di riferimento.

L’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile nei confronti dell’impresa determina, alternativamente, le seguenti conseguenze:

entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;

superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Tenuto conto che il limite minimo dei lavori per i quali è chiesto questo nuovo adempimento è pari a SOLI 70.000,00 euro e che tutto il settore edile è in una fase fortemente espansiva sia per il Boom dei Bonus e Superbonus IRPEF che per quanto riguarda l’innalzamento generalizzato dei prezzi delle materie prime e accessorie,

ci sarà da aspettarsi un Capodanno esplosivo ed un 2022 dove escludo che tutto il comparto, inclusi i professionisti avrà di che annoiarsi.

Nel caso in cui l’Impresa NON risulti CONGRUA, il Committente è , come per il DURC tradizionale, Responsabile Solidalmente?

Per come sembra predisposta la norma, tenuto conto che la conseguenza della mancata congruità della manodopera produce a cascata l’IRREGOLARITA’ del DURC-ON LINE c’è poco da star sereni.

L’articolo 29 comma 2 della c.d. Legge Biagi (D.Lgs. 276/03) e l’articolo 26 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, delineano la responsabilità solidale del committente relativamente ai contributi previdenziali e assicurativi dovuti dall’impresa appaltatrice ED A QUESTO serve il Documento di Regolarità Contributiva.

Quale comportamento si dovrebbe tenere in merito al pagamento del SALDO FINALE?

Il grosso problema lo avremo con l’incrociarsi delle Pratiche dei Bonus e Super bonus in scadenza a fine anno, i S.A.L. e le fine lavori da presentare, le asseverazioni da Siglare e i Crediti da cedere.

Anche perché avremo i casi più disparati, tra chi ha da pagare saldi irrisori e chi ha lasciato al termine cifre importanti. Le valutazioni da fare dovranno essere tante e multidisciplinari e immediate. Tra le altre cose si evidenzia che NON è stato scritto quanto dovrebbe essere l’importo minimo del saldo prima del quale fare la richiesta del DURC DI CONGRUITA’.

Viene da chiedersi come faranno a gestire tutti quei Bonus Facciate e Bonus Casa partiti in corsa solo “sulla carta” coi bonifici già incassati in toto per avere le cessioni dei crediti e gli sconti in fattura entro il 2021 SE DOMANI DOVESSERO RISCONTRARE la NON congruità .

Non ci annoieremo. Speriamo che i conti tornino.

Articolo di Fabiana Nesi

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