Interpelli 288/2022 e 307/2022: per le abitazioni di Società Immobiliari SI al Superbonus anche su parti esclusive.

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L’accesso al Superbonus da parte del locatario di un immobile abitativo di proprietà di una Società è stato ufficialmente riconosciuto AMMISSIBILE.

Concentriamoci questa volta su delle buone notizie: finalmente l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito nella stessa settimana non una ma addirittura due risposte a istanze di interpello che vanno – di fatto – ad archiviare quella vecchia risposta della DRE Toscana che avevamo commentato nel Settembre scorso.

Ne avevamo parlato nell’articolo Superbonus 110%: l’uso privatistico non basta – che vi invito a riprendere – in quel frangente ci si trovò a leggere la risposta all’interpello 919-846/2021 nella quale

L’Istante chiese se potesse ottenere il Superbonus 110% in qualità di inquilino con regolare contratto di abitazione ad uso abitativo essendo la proprietà detenuta da una Società Immobiliare.


Sorprendendoci e non poco scoprendo che secondo il fisco :

benché il contratto di locazione configurerebbe in capo all’istante un valido titolo di detenzione degli immobili di proprietà della società, tuttavia le unità immobiliari interessate dagli interventi non sono appartenenti all’ambito privatistico, in quanto si tratta di beni relativi all’impresa”

Tale affermazione categorica agli occhi di tutti parve una forzatura pesante ancorché giustificabile in via precauzionale al fine di ovviare a operazioni elusive.

La lettura della norma tuttavia dimostrava già con chiarezza che l’USO PRIVATISTICO dovesse essere controllato in capo al richiedente per l’ottenimento dei Superbonus 110%.

Per questo motivo ci pare oltremodo utile riportare la “correzione di rotta” espressa dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO 288/2022

Nel quesito l’Istante dichiara di essere locatario di un “appartamento” e del box pertinenziale
di proprietà di una società di gestione immobiliare e riferisce di aver eseguito nel corso
del 2021 lavori edilizi che potrebbero beneficiare del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Ciò posto l’Istante chiede se nella fattispecie prospettata abbia diritto all’agevolazione in esame.

L’Agenzia delle Entrate questa volta risponde argomentando che :

per quanto di interesse nel caso di specie, con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, ai sensi del comma 9, lettera b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» per effetto del quale tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, come precisato nella citata circolare n. 24/E del 2020, la detrazione spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo di applicazione del Superbonus, ai fini che qui interessano, si rileva che la detrazione spetta anche per gli interventi ” trainanti” di risparmio energetico indicati al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio nonché per quelli “trainati” indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo”.


In linea di principio, inoltre, in applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.

ripetiamo:

non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.

INTERPELLO 307/2022

In questa risposta pubblicata il 26 maggio l’Istante sostiene di essere locatario di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale, situato all’interno di un edificio plurifamiliare e di proprietà di una società per azioni, in forza di un contratto regolarmente registrato.

Con il consenso della predetta società intende effettuare un intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell’immobile.

Anche in questo caso , la risposta di AdE è favorevole.

Eccola:

si ritiene che gli interventi effettuati su una unità abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi dall’esterno», nel senso sopra indicato, possano essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza

che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni

ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.

DA NOTARE

Nonostante si sia voluto enfatizzare in senso positivo il riesame dell’argomento da parte del fisco, è bene precisare che nella risposta all’interpello 288/2022 l’Agenzia sostiene che :

“il Superbonus non spetta, in ogni caso, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa.

Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base di un contratto di locazione o di comodato.”

E’ immaginabile che tale affermazione scaturisca anche questa volta da un intento precauzionale, antielusivo e antifrode.

In questo caso può essere maggiormente condivisibile il parere fornito anche se – occorre dirlo – questo non ci risulta espresso direttamente dalla normativa in vigore.

Articolo di Fabiana Nesi

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