Polizze da rifare SUBITO per le Asseverazioni dei Tecnici

È in gazzetta ufficiale da ieri 25 febbraio il Decreto Legge 13/2022 che abroga l’odiato articolo 28 del DL 4/2022 e inserisce altre strette sui Bonus

Un primo commento a caldo riguarda le date dell’entrata in vigore delle disposizioni : dove non sia scritto diversamente la norma è attiva da oggi.

Vediamo però scorrendo che ci sono diversi posticipi legati per lo più ad una visione “pratica”.

Ad esempio all’articolo 1 SOLO al comma 3 dove si parla per la prima volta del codice univoco e dell’ impossibilità di fare cessioni parziali si rimanda L’ applicazione al 1 maggio 2022 .

Ecco il comma :


3) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Nell’articolo 4 invece, dove si introducono sostanziali novità riguardo alle imprese edili alle quali poter affidare i lavori, il legislatore concede un margine di tempo leggermente più ampio ( di poco ).

Per l’esattezza 90 giorni dall’entrata in vigore del DL ma solo per i lavori avviati successivamente a tale data.

Ecco l’inciso :

  1. L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Anche in questo caso pare corretto che sia concesso in qualche maniera ai lavori in corso di poter essere conclusi a prescindere dalla nuova stringente normativa sui Contratti di lavoro.

Infine nell’art. 5 si circoscrive al periodo 1 febbraio / 31 dicembre uno specifico meccanismo di compensazione a due vie relativo al prezzo dell’energia legato a alcune specifiche.

Tutto ciò che resta al di fuori di queste eccezioni è immediatamente esecutivo.

Quindi da oggi:

  1. All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13- bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;
    b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni»

Ciò si traduce nell’immediata inadeguatezza delle polizze sino a ieri sottoscritte dalla stragrande maggioranza dei Professionisti Asseveratori e nell’ obbligatorio NUOVO stop che si verificherà per l’apposizione dei visti di conformità in assenza del nuovo contratto.

Si poteva evitare tutto ciò semplicemente scrivendo la norma in maniera forse piu prolissa ma più equa e meno invalidante.

Ritorneremo sui commenti al DL 13 / 2022 a breve.

Tutti i punti meritano attenzione.

Articolo di Fabiana Nesi

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