DURC DI CONGRUITA’: chiederlo per tempo è fondamentale.

La richiesta da farsi su EDILCONNECT prevede risposta entro 10 giorni, nell’attesa: niente Visto di Conformità per la cessione del Credito d’Imposta.

Argomento complesso e scottante quello relativo alla manodopera delle Imprese coinvolte nei lavori su cui si intende usufruire dei Bonus e Superbonus Edilizi; partiamo dalle ultime disposizioni per poi ampliare la visuale in un’ottica temporalmente più utile.

Torniamo in primis a commentare il D.L. n. 13/2022 , che, come avevamo già visto nell’articolo “L’applicazione del CCNL del settore Edile essenziale per ottenere i Bonus è alle porte“, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro , solo se nell’atto di affidamento delle opere è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art 51 del D.Lgs n. 81/2015.

Tale contratto dovrà essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

Spetterà ai soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, la verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.

La norma prevede, inoltre che, l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell‘lNPS e delle Casse Edili.

La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

In relazione a tale normativa bisognerà seguire le seguenti indicazioni all’interno dei Cantieri superiori al valore di 70.000 euro:

Registrare correttamente il Cantiere all’interno del CNCE

Verificare, nel caso l’impresa fosse appaltatrice principale, il corretto inserimento di tutti i subappaltatori edili

Se titolare di Subappalto, compilare correttamente le proprie DNL all’interno del cantiere generato dal General Contractor oppure dall’Appaltatrice principale.

In presenza di pagamenti da effettuare o subappalti da affidare, verificare con estrema attenzione la regolarità del DURC degli eventuali subappaltatori.

Verificare la corretta applicazione del Comma 4 del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 sia in fase di stipula del contratto che in fase di fatturazione.

Tale disposizione si interseca con quella già in vigore dallo scorso novembre in tema di Congruità della manodopera.

I benefici delle detrazioni fiscali sono legati alla CONGRUITÀ EDILIZIA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

La CNCE nella terza edizione delle Faq relative alla CONGRUITÀ  ha chiarito che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale in materia di detrazioni fiscali, sconto del 110% o del 90% a seconda dei casi.

Si tratta del combinato di due norme collegate

  • DM 143/2021 art.5 comma 6 : prevede che in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, viene quindi emesso un durc negativo;

DM 41/98 art.4 lettera d)  :  prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di :

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Quanto sopra descritto crea ( come già avevamo espresso nell’articolo ” CONGRUITA’ IN EDILIZIA: MANTRA O PERSECUZIONE?” il seguente effetto a catena:

MANCATA CONGRUITÀDURC NEGATIVO  ⛔REVOCA DETRAZIONI FISCALI

A PRESCINDERE DALLA QUESTIONE SORTA COL D.L. 13/2022 ,RELATIVA ALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEL SETTORE EDILIZIA,

LA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA DEVE ESSERE UN REQUISITO PRESENTE GIA’ PER TUTTE QUELLE PRATICHE CON INIZIO LAVORI DAL 01 NOVEMBRE 2021 IL CUI VALORE SUPERA I 70.000 EURO

COS’E’ LA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA?

La congruità è una valutazione dell’adeguatezza dell’importo del costo del lavoro in rapporto al costo di un’opera o un servizio in un contratto di appalto. Questa analisi permette quindi di stabilire se la forza lavoro occupata sia coerente, dal punto di vista quantitativo (numero ore e lavoratori addetti) e qualitativo (rispetto dei minimi retributivi con riferimento al CCNL) con il valore dell’opera.

A chi si rivolge ?

  • al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività elencate nel CCNL Edilizia, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori;
  • nell’ambito dei lavori pubblici per cantieri di qualunque importo;
  • nell’ambito dei lavori privati per i cantieri di importo complessivo almeno pari a euro 70.000;

Sono soggetti al controllo di congruità solo i cantieri denunciati dopo il 1 novembre 2021 e anche cantieri in cui l’impresa principale non è edile e non risulta iscritta a nessuna cassa, ma svolge i lavori subappaltandoli ad altre ditte.

A partire da questa data, le DNL (denunce di nuovo lavoro) devono essere inviate alla Cassa Edile solo tramite il portale CNCE Edilconnect ; non sono più accettate DNL cartacee.

nota bene:

la congruità è un requisito del singolo cantiere e la sua mancanza ricade sull’impresa principale affidataria. 

Devono registrarsi sul portale tutte le imprese appaltatrici/affidatarie, anche quelle non edili, ma che siano impresa principale per un cantiere soggetto alla verifica di congruità.

Leggi anche le Faq della CNCE

Faq_Cnce_171221.pdf
Faq_manodopera_edilizia.pdf
Faq_Cnce_150222.pdf

LAVORAZIONE DELL’ESITO:

Il giudizio di congruità viene rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta del committente o dell’impresa principale.

La Cassa edile comunica all’azienda la mancanza di congruità edilizia solo per scostamenti superiori al 5%, in tale caso l’azienda avrà 15 giorni per regolarizzare la posizione attraverso il versamento alla Casa Edile dell’importo corrispondete alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

L’impresa affidataria non congrua potrà, inoltre, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile, relativi a lavoratori autonomi, altri appaltatori, noli a caldo, ecc…

Decorso inutilmente il termine previsto per la regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità edilizia sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e l’impresa affidataria sarà iscritta nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI).

 L’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on line.

Cosa deve fare l’impresa principale

Visto che il raggiungimento della congruità edilizia dipende dalla corretta gestione anche delle imprese subappaltatrici presenti sul cantiere è fondamentale che l’impresa principale effettui le seguenti operazioni:

  • corretto caricamento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect nazionale accessibile all’indirizzo www.congruitanazionale.it;
  • corretto caricamento di tutte le imprese che partecipano all’appalto e che lavoreranno nel cantiere;
  • indicazione delle ore di manodopera dello specifico cantiere da parte di tutti i soggetti coinvolti;
  • corretta indicazione della presenza di eventuali lavoratori autonomi e/o soci lavoratori;
  • monitoraggio della percentuale di congruità raggiunta nei singoli mesi.

Si segnala che nella piattaforma EDILCONNECT è prevista anche una funzione interessante per la simulazione del calcolo della congruità che può essere eseguita per opportune valutazioni precedenti all’impostazione del lavoro e alla richiesta del DURCdC.

I CONTROLLI IN CANTIERE

L’Ispettorato del lavoro

ha previsto una vigilanza straordinaria edilizia e azioni di contrasto al sommerso

Qui trovate la – Nota-INL-23febbraio2022_1231

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza edilizia avviata nel 2021 l’Ispettorato ha previsto una campagna straordinaria di vigilanza edilizia con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), con verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neo-costituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia.

Gli aspetti di più attenta verifica durante gli accessi ispettivi sono e saranno relativi alla materia di salute e sicurezza, nello specifico:

formazione e all’addestramento;

elaborazione DVR e del POS;

protezione da caduta nel vuoto;

adeguato uso dei ponteggi, con relativa autorizzazione alla costruzione ed all’impiego

CONCLUSIONI:

Stiamo entrando nell’ULTIMO mese in cui sarà ammissibile procedere alla Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura inerente le opere del 2021, ciò significa che ci saranno Cantieri che nel frattempo avranno anche visto la loro conclusione.

Per questi diventa ESSENZIALE, se superiori a 70.000, avere il DURC di congruità regolare PRIMA del 29 aprile 2022 diversamente potrebbe diventare complesso procedere all’emissione del Visto di Conformità e all’inoltro della pratica di Comunicazione dell’Opzione all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito ci si chiede SE colui che dovesse trovarsi a emettere un visto di conformità su uno Stato di Avanzamento Lavori- E NON SU DI UN FINE OPERA- , venendo a conoscenza che l’intervento è concluso, debba o meno fare richiesta dell’esibizione del DURCdC per poter vistare correttamente l’importo derivante dal SAL.

Sembra di poter ritenere con poco margine di dubbio che qualora fosse esibito un DURCdC IRREGOLARE nel 2022, anche le spese sostenute nel 2021 inerenti un S.A.L. NON potrebbero essere considerate recuperabili.

A tal fine si ritiene di porre estrema attenzione in tutti i casi in cui ci si trovi a opere a cavallo d’anno iniziate DOPO il 1 novembre 2021 e a oggi concluse e per le quali sono state sostenute spese nel 2021 sulle quali ad oggi SIA ANCORA DA APPORRE IL VISTO DI CONFORMITA’.

In questi casi:

urge richiesta della verifica della congruità della manodopera.

Trovarsi a fine aprile con le pratiche in corso potrebbe essere fatidico.

Articolo di Fabiana Nesi

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