Il CCNL applicato DEVE ESSERE PRESENTE nell’atto di conferimento dell’incarico e in ogni fattura emessa: quali formule utilizzare?
Il Decreto Antifrodi (D.L. 13/2022 convertito in L. 25/2022) ha introdotto, come argomentato nell’articolo L’applicazione del CCNL del settore Edile essenziale per ottenere i Bonus è alle porte ., l’obbligo in caso di esecuzione di lavori edili di valore superiore a Euro 70.000, di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito anche CCNL) del settore edile applicato.
Tale CCNL dovrà rientrare tra i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il CCNL applicato dovrà indicarsi già nell’atto di conferimento dell’incarico e dovrà essere riportato in ogni fattura emessa in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’obbligo grava su tutti i contratti in cui la data di inizio dei lavori risulti successiva al 27 maggio 2022.
Al fine di avere una data CERTA di riferimento, si ritiene che ci si possa rifare alla data indicata nel titolo abilitativo o nella eventuale successiva comunicazione preventiva alla ASL.
Per i contratti riferiti a lavori già avviati,
onde scongiurare ogni possibile contestazione, tuttavia, si consiglia
prudentemente di aggiungere un addendum ad integrazione del contratto stesso che riporti il riferimento al CCNL
ed a riportare anche nelle successive fatture che si andranno ad emettere ia medesima specifica
E’ senz’altro importante sottolineare che Il suddetto obbligo grava, altresì, su tutte le eventuali imprese che operino in subappalto.
Ecco, di seguito , degli esempi di formule utilizzabili:
L’Appaltatore dichiara:
di essere una società validamente costituita ed esistente nonché di applicare per i lavori edili, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, co. 43-bis della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), il contratto collettivo del settore edile _____________________ e di riportare tale contratto nelle fatture che verranno emesse in relazione all'esecuzione dei lavori edili;
di avvalersi, in caso di subappalto totale o parziale dei lavori edili, solo di imprese che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, c. 43-bis della Legge di bilancio 2022, applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
che verrà indicato nel contratto di subappalto e riportato nelle fatture che verranno emesse dal subappaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori edili;
Qualora il ricorso al subappalto venga pattuito in un momento successivo alla stipulazione del contratto di appalto ovvero dell’atto di conferimento dell’incarico, sarà premura dell’appaltatore comunicare al committente il CCNL applicato dal subappaltatore, il quale s’intenderà accettato dal committente salvo contestazioni entro un congruo termine dalla comunicazione.
Per quanto attiene all’indicazione del CCNL nelle fatture, possono utilizzarsi formule di questo tipo:
"per l'esecuzione dei lavori edili relativi al_______________________ l’appaltatore ha applicato il CCNL del settore edile_____________________; (per i lavori eseguiti in forza di contratto d’appalto) "per l'esecuzione dei lavori edili relativi al_____________________________ il subappaltatore_________________, ha applicato il CCNL del settore edile________________________; (per i lavori eseguiti dal subappaltatore)
Si consiglia, peraltro, anche al subappaltatore di indicare nelle proprie fatture il CCNL applicato.
Per meglio chiarire l’ambito di applicazione del nuovo obbligo normativo si rammenta che per lavori edili e di ingegneria civile l’art. 89, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro) intende:
“i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro” includendo in tale categoria altresì “gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile“.
Articolo di Fabiana Nesi
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Una opinione su "Cambiamenti SOSTANZIALI dal 27 maggio per i lavori superiori a 70.000 euro."
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