Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite il la piattaforma sul Sito di AdE la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione.
E’ appena stato pubblicato il nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo alle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Il provvedimento del 10 giugno 2022 modifica quello del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.
Vediamo insieme di che si tratta:
Leggi tutto: Aggiornata la PIATTAFORMA dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei crediti d’imposta da Bonus e Superbonus Edilizi.
Al fine di aggiornare le istruzioni e le modalità operative resesi necessarie a causa delle novità legislative in tema di crediti d’imposta innanzitutto si correggono alcuni punti del provvedimento del febbraio scorso prevedendo le eventuali ulteriori cessioni dei crediti concesse dalla legge.
Nel nuovo testo si precisa altresì che :
“Le comunicazioni da inviare entro il termine di cui al punto 4.1 ( di regola il 16 marzo) , trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.”.
OVVERO : LE PRATICHE CHE RISULTERANNO ERRATE AL 5 APRILE NON SONO PIù CORREGGIBILI E NEMMENO ANNULLABILI.
Il perché il Direttore abbia inteso inserire questo inciso potrebbe senz’altro ricondursi ai problemi già palesatisi in questo ultima tornata di cessioni relative ai crediti 2021, in ogni caso ora si riporta nero su bianco : quel che è fatto è fatto!
In merito all’esercizio in compensazione dei Crediti presenti sul cassetto fiscale, si prevede inoltre che il loro utilizzo possa avvenire SOLO ed ESCLUSIVAMENTE previa comunicazione tramite la Piattaforma cessione crediti.
LA SCELTA E’ IRREVOCABILE e RIFERITA A CIASCUNA RATA ANNUALE
La scelta espressa in ogni caso prevede che il fattivo utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.
AdE informa inoltre che, tenuto conto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione,
Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.
OVVERO : ATTENZIONE ! Manca ancora oltre un mese priva di vedere realizzata quella boccata d’ossigeno che questa modifica normativa avrebbe dovuto favorire.
Visto poi che, ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto34/2020, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, di cui al punto
1.1, lettere a) e b), comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.
a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.
Col Provvedimento del 10 giugno 2022 dell’AdE il Direttore dell’Agenzia delle Entrate quindi oltre a comunicare doverosamente l’aggiornamento dell’Applicazione Software sul portale dell’Agenzia delle Entrate aggiunge qualche dettaglio informativo e di indirizzo.
Adesso che si giunge alla stagione della compilazione della Dichiarazione dei Redditi e al calcolo delle imposte da versare, con la precaria situazione finanziaria in cui tutto il paese si sta trovando, la “famosa” cessione del credito concessa alle Banche in favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo
ci rendiamo conto che
forse poteva essere estesa molto più semplicemente a qualunque correntista con un F24 da pagare.
I clienti professionali privati sono solo infatti :
La risposta è contenuta nell’Allegato 3 al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29.10.2007 (https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2007_16190.pdf/bad28615-4a2c-40d0-b130-551000f26cdc pag. 84), così come previsto dall’articolo 6, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 58/1998, il Testo Unico della Finanza (https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88) di cui riportiamo stralcio:
Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals)
- i) altri investitori istituzionali;
- l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
— totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
— fatturato netto: 40 000 000 EUR,
— fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Perché questo “sconto/vantaggio” può andare solo a beneficio dei più grandi? Senz’altro per motivi di velocità e praticità non si immagina altrimenti quale altra possa essere stata a suo tempo la spinta in tale direzione da parte del Governo in carica. Fin qui quindi, nulla da dire, salvo: che facciano veloce perché decreti ingiuntivi e istanze di fallimento iniziano a moltiplicarsi e nelle crisi, tutte, il rischio di illeciti non si riduce. Mai.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2022 fabiananesicommercialista
Devi accedere per postare un commento.