Le storture di un sistema fiscale che non ha più una visione organica delle operazioni.
Ci sono argomenti che a una prima sommaria lettura possono apparire destinati solo a una piccola cerchia professionale e non toccare l’interesse di Tecnici con competenze differenti seppur affini.
Eppure nel regno dei BONUS E SUPERBONUS EDILIZI, come più volte ci siamo trovati a constatare, la colleganza, le competenze trasversali e le collaborazioni multidisciplinari implementano in maniera esponenziale il grado di conoscenza delle operazioni.
In questa occasione il punto di partenza della trattazione è la “CONTABILIZZAZIONE DEI BONUS EDILIZI”, ma anche chi non si occupa affatto di questo adempimento si potrebbe scoprire interessato a proseguire nella lettura.
E’ giusto ricordare brevemente che, in seguito al D.L. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate, non intendendo avventurarsi in un argomento sul quale non ha diretta competenza, chiese nel 2021 all’Organismo Nazionale di Contabilità di fornire una indicazione di prassi contabile ufficiale riguardo alle modalità di contabilizzazione dei Bonus Fiscali.
Fino ad allora non si era consolidata una prassi che comprendesse sia gli aspetti metodici che i riflessi indiretti fiscali e si era tirato un vero sospiro di sollievo a seguito della risposta all’interpello 901-445/2020 della DRE Piemonte che era giunta alle seguenti conclusioni :
“(…) Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio della progressività dell’imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti.
La finalità è proprio quella di ridurre il carico fiscale,
pertanto non può concorrere alla formazione della base imponibile”.
e ancora:
la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d’imposta
Contrariamente a quanto sostenuto dalla citata risposta della DRE Piemonte n. 901-445/2020 l’OIC nell’agosto scorso ha espresso parere diametralmente opposto andando a impattare in maniera sostanziale su quella che sarà la stesura definitiva dei Bilanci dall’anno 2021.
A tal proposito si riprenda l’articolo COME SI FATTURA E COME SI CONTABILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA ACQUISITO? e anche il recente CONTABILIZZARE I “BONUS EDILIZI ” NEI BILANCI 2021.
Secondo le indicazioni fornite in quella occasione, i bonus edilizi devono essere considerati alla stregua di Contributi in Conto Impianti salvo l’ipotesi in cui si riferiscano a beni merce e nel qual caso devono essere catalogati come Contributi in conto esercizio.
Senza alcuna necessità qui di addentrarci nelle registrazioni contabili a noi basti osservare che tale inquadramento –che ripetiamo essere di natura CONTABILE– provoca un riflesso FISCALE nella gestione dell’operazione.
D’altro canto questo era forse ciò che era necessario all’AdE per capire in QUALE tipologia di voce poter inserire ai propri fini il POSITIVO risultato dell’operazione commissionata dall’impresa sui propri beni.
Dal punto di vista FISCALE, infatti, a DIFFERNZA DI CIò CHE ACCADE SE LA COMMITTENZA FOSSE PRIVATA (al riguardo si legga ACQUISTO, FACCIO IL SUPERBONUS 110% E VENDO, E LA PLUSVALENZA?) nel caso di opere eseguite su beni appartenenti a Imprese, Società, Lavoratori Autonomi soggetti a IRES o a IRPEF, il beneficio ottenuto dall’applicazione della normativa legata ai BONUS EDILI NON è ESTRANEO ALL’IMPOSIZIONE.
Sia che si proceda a eseguire una registrazione contabile con il metodo diretto ( ovvero imputando il contributo in riduzione del costo dell’opera richiesta) sia che si proceda col metodo indiretto ( cioè portando il beneficio a Conto Economico in “Altri ricavi e proventi” ) il risultato effettivo di tali imputazioni produrrà un incremento dell’imponibile sul quale saranno da calcolare le imposte.
Facciamo un esempio semplificato :
Si è richiesta un’ opera di miglioramento energetico su un immobile ad uso strumentale rientrante nel al BONUS 65% per un valore complessivo pari a 100.000 EURO.
Supponiamo di aver potuto godere dello sconto in fattura e quindi il pagamento è avvenuto per la differenza pari a 35.000 euro.
L’immobile oggetto dell’intervento in origine aveva un valore pari a 200.000 euro.
A fine anno si procederà alla cessione del Bene Strumentale con un prezzo di 350.000 EURO.
A seguito dell’esecuzione delle opere sarà possibile portare a incremento del valore dell’immobile :
IPOTESI A) 35.000
IPOTESI B) 100.000 e rilevare anche nel conto “Altri ricavi e proventi” 65.000 euro.
Nel primo caso si produrrà una minor quota di costo per ammortamenti ogni anno e nel caso in cui si procedesse alla vendita, si produrrebbe una plusvalenza TASSABILE di maggior entità. (350.000- (200.000+35.000) )= 115.000.
Nel secondo caso, le quote di costo per ammortamento saranno più alte, ma avremo anche in contropartita una voce di ricavo (anch’essa da protrarre nel tempo mediante risconti passivi) che compenserà l’effetto del costo annuale.
In caso di cessione la plusvalenza sarebbe più bassa MA farebbe decadere il décalage proiettato nel futuro anche per la voce “Altri ricavi e proventi” che quindi andrebbe a impattare sul bilancio dell’anno della cessione.
IN ESTREMA SINTESI : A FRONTE DI UN ORIGINARIO BENEFICIO FISCALE OTTENUTO PER IL BONUS 65%, CONSIDERANDO CHE QUESTO BENEFICIO DIVIENE VALORE TASSABILE, IL REALE BONUS SUBIRA’ UNA RIDUZIONE CERTA ANCHE SE VARIABILE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI IMPOSTA (IRPEF O IRES) ALLA QUALE SARA’ ASSOGGETTATA L’IMPRESA.
LA STESSA IDENTICA OPERAZIONE SE FOSSE GESTITA DA UNA PERSONA NELLA SUA SFERA PRIVATISTICA
non comporterebbe alcuna tassazione annuale del beneficio goduto e tantomeno nel caso in cui provvedesse alla cessione dell’immobile oggetto di intervento.
Questo INFATTI sarebbe comunque fuori dall’imposizione per la parte di valore coincidente con le opere che sono state eseguite (nell’esempio precedente i 100.000 euro per intenderci).
La tassazione riguarderebbe SOLO gli importi incassati per il surplus introitato (nel nostro esempio : 350.000- (200.000+100.000) = 50.000 e ciò solo se la vendita fosse siglata nel primo quinquennio di detenzione.
Tale differenza di trattamento se può dirsi giustificata dal fatto che il sistema delle detrazioni già nasce ed è volto a favorire il contribuente che agisce nella sua sfera privata, sicuramente NON è assolutamente comprensibile quando il Committente fosse un soggetto che applica il regime forfettario.
Come si ebbe già modo di argomentare con l’articolo BONUS EDILI E COMPENSI A FORFETARI: Il Reddito e la permanenza nel regime agevolato dipendono dalle Comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura tra le molteplici agevolazioni che caratterizzano il regime FORFETTARIO, si rammenta che
i soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento
vista la caratteristica peculiare del regime forfettario per chi vi aderisce NON sono influenti PLUSVALENZE , Minusvalenze, Sopravvenienze e Insussistenze , al riguardo si veda anche la risposta all’interpello 391/2019 .
Se sono ininfluenti i componenti di tipo Straordinario e sono naturalmente “congelate” le quote di ammortamento nonché i costi per gli acquisti ( inclusi i Beni Strumentali e perciò anche gli immobili) si deve poter ritenere che i Contributi in Conto Impianti non abbiano anche essi alcun impatto nella determinazione della tassazione del Contribuente Forfettario.
Ecco quindi che, nel caso in cui il Soggetto forfettario, PUR detenendo un’immobile in una attività di tipo produttivo , sia essa Impresa che di lavoro autonomo , procedendo con una operazione collegata ai Bonus o Superbonus fiscali, NON SAREBBE SOGGETTO A NESSUNA TASSAZIONE
Si badi bene che la situazione del forfettario è addirittura oltremodo vantaggiosa posto che ANCHE QUALORA L’IMPRENDITORE RIUSCISSE A VENDERE L’IMMOBILE AD UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO DERIVANTE DALLA MIGLIORIA PRODOTTA DALL’APPLICAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE ( seguendo l’esempio numerico di cui sopra) sarebbe esentato dall’applicazione di ogni tassazione sui guadagni prodotti da entrambe le operazioni.
Tradotto in numeri:
L’immobile di originari 200.000 euro su cui sono state fatte opere per 100.000 pagate 35.000 e ceduto a 350.000 produrrebbe una PLUSVALENZA NON TASSABILE pari a 115.000 euro.
A seguito di tale operazione, non è prevista la fuoriuscita dal regime agevolato.
Unica limitazione posta dal legislatore la si trova alla lettera c) del comma 57 dell’art. 1 L. 190/2014 dove si legge che non possono avvalersi del regime forfettario:
"i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,(...)"
Esclusiva o prevalente, tradotto, significherebbe che qualunque Soggetto che applica il regime agevolato se effettua operazioni di cessioni di fabbricati in maniera sporadica, accessoria, occasionale o ( certamente ) per scopi funzionali alla propria attività, potrà beneficiare di “un’oasi” fiscale la cui motivazione di esistere sfugge a qualsiasi funzione di carattere sociale.
D’altronde il protrarsi di continui “ritocchi” a ogni comma di ogni norma di carattere fiscale alla fine può anche produrre delle storture di questo genere.
Anche chi non si occupa di contabilità o di bilanci adesso, se è riuscito a leggere sin qui, si sarà reso conto di come l’uso strumentale di una indicazione di prassi contabile di fatto condiziona il livello di tassazione di una medesima operazione a seconda del Soggetto che la esegue.
Potrebbe essere non tassabile il Contributo in conto Impianti per le imprese soggette a IRES o IRPEF?
In teoria si ma per poterlo esprimere con certezza occorrerebbe una ufficialità che al momento non risulta esser stata fornita.
Articolo di Fabiana Nesi
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