Attenzione al calcolo dei ricavi e compensi percepiti
Dei “Forfetari” (o Forfettari che dir si voglia) in collegamento ai Bonus e Superbonus edilizi si è parlato e molto sin dall’inizio dell’entrata in vigore del D.L. 34/2020.
La novità della possibilità di trasformare la detrazione fiscale relativa agli interventi edilizi agevolati IRFEF in Credito d’imposta cedibile a terzi grazie all’articolo 121 del predetto Decreto aveva ingenerato dubbi in merito alla percorribilità di questa facoltà anche in merito a quei soggetti che possedevano esclusivamente redditi riconducibili alla L. 23 dicembre 2014 n. 190.
Chiarito questo aspetto a seguito della Circolare 24/E del 2020, nella quale viene confermato che coloro i quali posseggono redditi derivanti dall’applicazione del regime forfettario possono avere accesso al Superbonus 110% grazie all’esercizio dell’opzione prevista nel disposto dell’Art. 121 del Decreto Rilancio, il binomio BONUS / FORFETTARI è completamente sparito dalla cronaca.
I COMPENSI FORFETTARI DEI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI NEI BONUS EDILIZI
Tutti concentrati sui computi metrici e massimali di spesa, poco si è trattato delle fatturazioni dei Professionisti e dei Lavoratori Autonomi, che hanno espletato servizi nel regime previsto dalla L. 190/2014.
Se è vero che è presumibile che le Imprese di Costruzioni e i General Contractor senz’altro non rientrino in questo regime di favore, è altrettanto certo che il forfettario nasce come regime NATURALE per i professionisti e le ditte individuali.
Ciò significa che chi inizia un’attività, se non opta per un altra tipologia di determinazione del reddito e non ha cause ostative che glielo impediscano, inizia naturalmente applicando il regime forfettario e sin tanto che non supera la soglia dei 65.000,00 euro di compensi/ricavi percepiti in un anno, può continuare ad applicarlo senza limiti di tempo o di età.
Oltre a ciò anche tutti coloro i quali avevano già una Partita IVA con contabilità semplificata e o ordinaria, considerate le possibilità e limitazioni previste dalla norma , potevano ( e possono!) optare per la tenuta di tale regime.
Brevissimamente val la pena di ricordare le agevolazioni principali concesse :
I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario:
- non esercitano la rivalsa dell’imposta nei confronti dei propri clienti;
- sono esonerati da:
- dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta;
- dall’obbligo di presentazione della dichiarazione iva e delle comunicazioni periodiche iva;
- dall’obbligo della fatturazione elettronica
- dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 (ritenute sul lavoro dipendente ed assimilato) del medesimo decreto.
- non subiscono le ritenute. ( con alcune eccezioni e a tal senso si legga il mio articolo sull’applicazione delle ritenute d’acconto qui ).
Ai fini della determinazione delle imposte poi il comma 64 dell’art. 1 della L. 190/2014 prevede che:
I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita’ nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita’ esercitata.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento
PRINCIPIO DI CASSA E SCONTO IN FATTURA NEL REGIME FORFETTARIO:
Tutto quanto sin qui premesso rende evidente che la platea dei soggetti interessati da questa modalità di gestione della propria attività di impresa o professione è tutt’altro che marginale.
Non essendoci alcuna preclusione normativa anche coloro i quali emettono fattura ex art. 1 L. 190/2014 possono farlo con sconto in fattura.
L’ipotesi di gestione dei compensi in applicazione del disposto dell’art. 121 D.L. 34/2020 tuttavia, come avviene anche per gli altri regimi che prevedono un regime di tassazione in base al momento della “PERCEZIONE” del compenso/ricavo, obbliga a qualche attenzione in più non solo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ma anche in fase di inizio d’anno, momento in cui occorre avere la certezza di poter permanere nel regime agevolato.
Quando la prestazione è regolata con lo sconto in fattura non è semplicissimo tenere conto degli effettivi ricavi dell’anno.
Infatti , il momento di “incasso” in questo caso è misto , ovvero , in parte quello effettivo ( in caso di bonus minori) e in parte è collegabile a quando il committente deciderà di dar seguito alla pratica di comunicazione telematica dell’opzione e poi quando l’Agenzia delle Entrate deciderà di rendere disponibile al contribuente l’ammontare del suo credito sul suo cassetto fiscale.
Tale controllo essendo il 2021 il secondo anno in cui è possibile procedere all’invio telematico dell’Opzione ex art. 121 D.L. 34/2020 deve essere fatto sia per le prestazioni rese nel 2020 che per quelle del 2021.
Facciamo un esempio:
SUPERBONUS:
Un professionista seguendo una pratica Superbonus iniziata nel 2020 ha emesso una fattura di 30.000 euro nel 2020 con sconto in fattura non incassando nessuna cifra in quell’anno per effetto dell’applicazione dello sconto che in caso di Superbonus porta il netto dovuto a zero.
Il committente invia la comunicazione telematica dell’opzione a marzo 2021 e in seguito a ciò il nostro professionista realizza la disponibilità del suo credito d’imposta in tale anno.
Durante il 2021 emette una seconda fattura a luglio per 46.000 euro che il committente fa confluire in una seconda comunicazione telematica ex art. 121 D.L. 34/2020 ad agosto regolarmente andata a buon fine nel mese successivo.
Nel mese di novembre infine il Professionista emette fattura a saldo , sempre con sconto in fattura per 6.000 euro .
Il committente ad oggi non ha ancora inviato la Comunicazione telematica per questa ultima parte.
Supponendo astrattamente che questo sia l’unico incarico del nostro Forfettario, il reddito da indicare nel modello LM della dichiarazione dei redditi per il 2021 e l’importo da considerare ai fini del mantenimento dei requisiti è : 30.000+46.000= 76.000.- con fuoriuscita dal regime a far data dal 01 gennaio 2022 e conseguente obbligo di applicazione della contabilità semplificata, emissione della fatturazione elettronica, tassazione IRPEF, imponibilita’ IVA e tutto ciò che ne consegue.
L’importo di 6.000 dovrà essere riconsiderato come provento relativo al 2022.
BONUS MINORI :
Nello stesso esempio, il calcolo diventa più complesso qualora invece di prestazione legata a un superbonus 110% il Professionista stesse seguendo un’ opera inerente un Bonus minore.
Facciamo l’esempio di un bonus 50%.
In tal caso :
La fattura del 2020 pari a 30.000 sarà stata incassata per il 50% nell’anno e la comunicazione di cessione fatta nel 2021 sarà stata limitata al residuo di 15.000,
La fattura a saldo emessa a novembre 2021, pari a 6.000, risulterà incassata per la metà nell’anno stesso e solo per la parte relativa allo sconto in fattura praticato sarà rimandata al 2022.
In questo caso avremo come reddito 2021 : 15.000 + 46.000 + 3.000 = 64.000.-
Come si vede pur con lo stesso incarico, se si è gestito correttamente l’imputazione del reddito anche per il 2020 , il Professionista potrà proseguire l’attività con le agevolazioni concessegli dal regime forfettario anche per l’esercizio 2022.
CONCLUDENDO :
Ancorché la normativa fiscale preveda l’esonero della tenuta della contabilità per le Partite IVA gestite in forfetario , resta il fatto che per una corretta determinazione delle imposte dovute non si può prescindere dalla conoscenza del reale momento della percezione del provento.
In caso di operazioni legate ai Bonus Edilizi con applicazione dello sconto in fattura diventa altresì essenziale conoscere la data in cui la Comunicazione Telematica dell’opzione sia stata presentata dal Committente o comunque dal professionista Abilitato da lui incaricato.
Articolo di Fabiana Nesi
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