CONTABILIZZARE I “BONUS EDILIZI ” NEI BILANCI 2021

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Alla luce del blocco generalizzato del sistema delle cessioni, qual’è il giusto valore del Credito d’imposta da indicare nei bilanci delle Società?

Ripartiamo dall’agosto 2021 quando a seguito della richiesta dell’Agenzia delle Entrate, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha diramato il 3.8.2021 la versione definitiva della sua “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”.

Societa’ committenti:


Le indicazioni di prassi contabile ufficiale dell’OIC prevedono di considerare – per i soggetti beneficiari – i bonus edilizi alla stregua di contributi in conto impianti o di contributi in conto esercizio (qualora si riferiscano a beni merce).

Tale impostazione è prevista anche quando sono fruiti nella loro “versione standard” di detrazioni fiscali e indicano che il credito tributario (corrispondente alla detrazione fruibile per quote costanti dall’IRES lorda dovuta per il periodo di imposta di sostenimento delle spese e per i 3, 4 o 9 periodi di imposta successivi al primo) sia iscritto per un valore conforme a quello risultante dall’applicazione del documento OIC 15, espressamente richiamato anche dal punto 7 della “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”, distinguendo tra:


✓ imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria;
✓ imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro imprese.

Per le Società più grandi è obbligatorio utilizzare il criterio del costo ammortizzato, mentre per le altre è concessa la possibilità di registrare il credito al valore nominale.

Nell’applicazione del criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (ovvero le detrazioni future) considerando che la detrazione fiscale potrà essere utilizzata entro i limiti della capienza di imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. (vedi comunicazione OIC punto 8).

Considerato che è individuabile un tasso di attualizzazione di mercato in quanto si è realmente formato un mercato attivo dei Crediti D’imposta da Bonus Edilizi, detto credito dovrebbe essere iscritto al valore attuale delle detrazioni future determinato applicando il tasso di mercato.

Ciò implica – in primis – che l’individuazione del PREZZO DI MERCATO dei crediti d’imposta è un valore che è da considerarsi dirimente già per le imprese che hanno beneficiato delle opere.

Analizziamo ora il versante “FORNITORI DELLE OPERE”:

Tenuto conto perciò della necessaria applicazione dell’OIC 15 il fornitore che concede lo sconto in fattura al cliente rileva, in contropartita al ricavo :


✓ un credito corrispondente all’ammontare che sarà erogato tramite disponibilità liquide;
un credito tributario.


Il credito tributario sarà rilevato:


al valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura (trattamento contabile principale), in applicazione del documento OIC 15 (§ 31), secondo cui «i crediti incassabili con un’attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività»;


nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato (ipotesi residuale), al costo sostenuto per il suo acquisto, che nella circostanza è pari all’ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura.

Ciò significa che se il fornitore rileva il credito tributario al valore di mercato, il credito sarà iscritto ad un valore inferiore rispetto allo sconto applicato e i ricavi di vendita saranno iscritti
ad un valore inferiore al corrispettivo di vendita.

Esempio:
Costo intervento: 1.000.000 euro
IVA al 10%: 100.000 euro
Detrazione fiscale pari all’85% delle spese sostenute: 850.000 euro
Sconto in fattura concesso: 850.000 euro (valore nominale)

Importo netto da incassare dal cliente : 250.000 euro


Valore di mercato del credito tributario: 850.000*0,78( prezzo ipotetico dei crediti sul mercato ) = 663.000 euro

CONTABILIZZANDO AL VALORE DI MERCATO AVREMO COME RISULTATO CHE LA DIFFERENZA TRA 850.000 E 663.000 SI TRASFORMERA’ NELL’IMMEDIATO IN UNA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DEI RICAVI DELL’ATTIVITA’ I QUALI NON POTRANNO CHE ESSERE PARI A :

1.000.000 – (850.000-663.000) = 813.000 ANZICHE’ IL 1.000.000 di euro risultanti in fattura.

Negli esercizi in cui il credito tributario sarà utilizzato in compensazione, non si determinerà un riflesso economico (salvo nel caso del superbonus del 110%, in tale circostanza infatti, la differenza tra il (maggiore) valore nominale del credito di imposta utilizzato in compensazione e il (minore) valore di iscrizione in bilancio sarà rilevata a Conto economico tra i proventi finanziari).

Con l’indicazione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità di registrare il Credito al valore di mercato si è probabilmente inteso perseguire uno dei principi cardine da tenere bene a mente nella compilazione dei Bilanci: la prudenza.

Considerati gli accadimenti di questi 4 mesi del 2022 – che non esiterei a definire straordinari ( nella accezione di NON ordinari e di NON prevedibili) – occorre riflettere attentamente sulle cifre che si stanno riportando sui progetti di Bilancio che sono e saranno in fase di esame da parte dell’Assemblea dei Soci in queste e nelle prossime settimane.

E’ infatti senz’altro certo che trovandosi a predisporre un Bilancio al 31 dicembre 2021, è regola riportare i valori di mercato delle poste interessate ripercorrendo quello che era il valore a tale data, tuttavia non si può non osservare la differenza che si realizza tra una Società che ha crediti d’imposta da Bonus Edilizi a fine anno 2021 che sono stati monetizzati nei primi mesi del 2022, ed un’altra Società che (qui non stiamo a dirne i tanti motivi per cui ciò posa essere accaduto) ad oggi non ha ancora visto i propri crediti sul proprio cassetto fiscale oppure, non è riuscita ancora a trovare un acquirente dei crediti posseduti.

Nella prima ipotesi, il valore di mercato stimato a dicembre, alla data di approvazione del Bilancio si sarà già dimostrato più o meno corretto visto che nel frattempo tale credito si sarà già trasformato in liquidità disponibili sul proprio c/c.

Nel secondo caso invece,

tenuto conto che ad OGGI pare non si riescano più a trovare canali ufficiali e regolari di vendita, possiamo esimerci da non rilevare questa “anomala inesigibilità” del credito nel Bilancio o quantomeno in nota integrativa?

Visto che sugli importi registrati, la Società sarà poi tenuta a versare le imposte, decidere il valore dei crediti d’imposta inerenti i Bonus Edilizi, diventa operazione delicata e complessa.

Tanto più che, tendenzialmente le Società hanno intrapreso una strategia lineare, ovvero, ci sono Imprese di Costruzioni che hanno creduto nello sconto in fattura ed hanno promosso e sottoscritto per la massima parte del proprio operato tale modalità di incasso dei loro appalti .

Queste Ditte, riguardo a opere in corso dal novembre scorso, non è affatto inusuale che abbiano un volume di ricavi particolarmente importante che ancora adesso non è stato loro malgrado, trasformato in liquidità.

Per questo motivo il modus operandi per l’individuazione del valore dei crediti d’imposta diventa fondamentale.

Dopo la beffa dei mancati incassi, diventa difficilmente digeribile per le tante Società di Costruzione che versano in situazioni complesse e difficili sul versante finanziario doversi trovare a pagare imposte su importi bloccati a causa degli interventi normativi e correttivi del presente Governo sul sistema delle cessioni dei crediti previsto dall’art. 121 D.L. 34/2020.

In alcuni casi dove la questione dell’incaglio dei Crediti d’imposta per Bonus Edilizi diventasse particolarmente invasiva si ritiene che il permanere della situazione attuale potrebbe essere motivo per posticipare a 180 giorni l’approvazione del Bilancio.


Articolo di Fabiana Nesi

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