Lo stesso non può dirsi per le cessioni delle rate successive alla prima nei bonus minori.
L’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate il cui compito doveva essere chiarire e definire tutte le zone grigie che sono sorte dall’entrata in vigore del D.L. 157/2021 (Decreto Anti – Frode) è finalmente pubblicata sulla pagina istituzionale.
Per buona parte il testo conferma quello che avevamo cercato di interpretare ciò nonostante solleva vederlo riportato in maniera ufficiale.
Per quanto riguarda le questioni confermate rispetto alla previsioni troviamo:
- In merito al Visto di Conformità per il Superbonus 110% portato in detrazione, qualora il visto sia già per altri motivi obbligatorio sull’intera dichiarazione, quello assorbe l’obbligo introdotto dall’art. 1 c. 1 lett. a), n 1) del Decreto Anti Frode.
- Non è richiesto il visto di conformità per le spese sostenute nel 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi Modello Redditi 2021 ANCHE se presentata dopo il giorno 11 novembre 2021.
- Fino a quando non sarà adottato il nuovo Decreto del Ministero della Transizione Ecologica previsto dal D.L. 157/2021, ai fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica si deve continuare a far riferimento al D.M. 6 agosto 2020.
- Riguardo all’acquisto di case antisismiche, ricordando che la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante da atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa , NON c’è obbligo di attestare la congruità delle spese.
- I soggetti autorizzati al rilascio del Visto di Conformità per i Bonus Inferiori sono i medesimi previsti dalla normativa Super bonus 110%.
- i Tecnici che già erano abilitati per le Asseverazioni previste dall’art. 119 comma 13 del D.L. 34/2020 POSSONO rilasciare anche le attestazioni di congruità delle spese previste dal D.L. 157/2021.
- L’attestazione della congruità delle spese, dove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Veniamo ora a analizzare due punti che senz’altro portano nel concreto degli elementi di novità :
1) Per i bonus minori l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020.
Maglie strette quindi per tutti coloro che nel 2020 avevano in onestà provveduto a detrarre la spesa pro quota dalla propria IRPEF ma che per questo anno stavano valutando di rientrare delle somme più velocemente provvedendo alla cessione del credito residuo.
Si pensi a quei soggetti che nel 2020 avevano un reddito capiente ma che poi nel 2021, vuoi anche per i noti motivi della crisi economica e pandemica, prevedono di non poter recuperare la cifra spesa dalle imposte dell’anno.
In tal caso l’opzione per la cessione delle rate residue dovrà essere preceduta sia dal Visto di Conformità che dall’Asseverazione della Congruità delle Spese.
Potrebbe non essere cosa semplice riuscire a trovare chi, a distanza di così tanti mesi dal lavoro eseguito si renda disponibile a siglare la congruità delle spese.
Certo è che se da un lato questa linea è conforme con la limitazione prudenziale percorsa dal D.L. antifrode, non collima molto col criterio dell’affidamento e buona fede.
Se nel 2020 qualcuno avesse inteso frodare il fisco avrebbe già provveduto a fare la cessione in quell’anno senza attendere inutilmente.
Di fatto questa precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate scoraggerà le cessioni di rate parziali per importi di piccole dimensioni.
2) Per i bonus diversi dal Super bonus 110% l’attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito , può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, purché si riferisca a lavori ALMENO INIZIATI .
In questo caso l’Agenzia delle Entrate ci sorprende e non poco tirando fuori un criterio valutativo davvero particolare.
In questo caso NON si parla più né del criterio di COMPETENZA e nemmeno di quello PER CASSA.
L’Agenzia delle Entrate conia un nuovo modus operandi che NON fa parte della prassi alla quale ci eravamo attenuti da anni in relazione ai Bonus Edlizi e NON SOLO a quelli.
Manifesta la necessità di non poter smentire se stessa ma dovendo applicare la nuova disposizione del D.L. Antifrode l’Agenzia delle Entrate ha creato una sorta di “criterio di cassa mitigato” che circoscrive la possibilità di asseverazione della congruità a tutti gli interventi per i quali sia necessario provvedere a esercitare l’opzione art. 121 D.L. 34/2020 ai soli interventi che siano ALMENO INIZIATI.
Questo significa, con grande sollievo per tutti coloro i quali avevano provveduto in questi ultimi mesi a pagare acconti per lavori relativi al Bonus Facciate, di poter procedere con le operazioni di sconto e cessione senza la spada di Damocle della fine lavori entro l’anno.
Ricordiamo infatti che Il Bonus Facciate è una delle detrazioni che – salvo ripensamenti dell’ultima ora – andrà a ridursi drasticamente nel 2022, motivo per il quale, tutti coloro i quali volevano usufruirne si erano mossi con pagamenti di acconti anche importanti a fronte dei quali poteva anche non corrispondere l’effettiva esecutività del lavoro.
Il D.L. 157/2021 nel prevedere all’articolo 1 comma 2 che :
i tecnici abilitati asseverano la congruita’ delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
aveva indotto a ritenere molti che il termine “sostenute” fosse da intendersi come asseverazione da predisporre a posteriori, ovvero a lavori eseguiti, creando non poca preoccupazione per tutte le parti in causa. ( Al riguardo si veda : Asseverazione di congruità delle spese: perché aspettare?)
Questa espressa apertura alla possibilità di Asseverare la congruità delle spese sostenute ancorché “appena iniziate” è un aiuto evidente a tutte queste situazioni “limite”.
Bisogna ricordare che quanto alla possibilità di optare per la cessione/sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 anche per gli interventi che consentono di beneficiare del “bonus facciate” che non sono ultimati entro il 31 dicembre 2021, oltre alla DRE Liguria n. 903-521/2021 che ha confermato l’irrilevanza della data di fine lavori, si era già espresso anche il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 n. 5-06751. ( Al riguardo si veda l’articolo : BONUS FACCIATE: ENTRO QUANDO DEVONO ESSER FATTI DAVVERO I LAVORI?).
Tenendo presente l’ovvietà del fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha potere legislativo, trovandosi a dover dare i “primi chiarimenti” sulle nuove disposizioni non poteva che restare dentro il perimetro tra il senso strettamente letterale di un termine “sostenute” e il contenuto sostanziale della risposta del MEF avvenuta appena 40 giorni or sono.
Una volta salutata positivamente la novità del “criterio di casa mitigato” nella sostanza resta il dubbio di base:
Cosa significa che “risultino almeno iniziati”?
Sarà sufficiente aver siglato il contratto di appalto? presentata la pratica al Comune ? Predisposto il cantiere? Consegnato a piè d’opera il materiale?
Sarà il caso che anche questo dettaglio sia chiarito prima di trovarsi punto e a capo.
Veniamo infine a ciò che invece MANCA in questa Circolare 16/E :
Nel chiarimento in merito ai Tecnici si legge che i professionisti che predispongono le asseverazioni per il 110 % senz’altro possono sottoscrivere l’Asseverazione di congruità ma non dice che SOLO loro sono autorizzati a farlo, quindi si può presupporre forse che anche coloro che non hanno la specifica assicurazione prevista per il Super Bonus 110% potrebbero rilasciare le asseverazioni per i Bonus minori ?
(Val la pena di rammentare che nel Super bonus I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.)
L’articolo 119 D.L. 34/2020 al comma 15 per il Super Bonus 110% prevede espressamente la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. I visti di conformità per gli altri Bonus però non sono richiamati nel comma 11, questo significa che non sono detraibili o che lo sono comunque per analogia e per il principio di afferenza della spesa?
Posto che sia le asseverazioni che i visti diventano obbligatori per tutti i bonus inferiori rispetto al Superbonus 110% SOLO in caso di cessione e sconto in fattura, nel caso in cui parte dell’intervento sia già stato oggetto di operazioni di cessione o sconto in fattura ante 12 novembre 2021 ( data di entrata in vigore del D. L. Anti frode), l’asseverazione della Congruità dei prezzi come deve essere impostata? Riguarda l’intera opera o solo le spese cedute?
Analoga questione per il visto di conformità, anche se in misura più sfumata, Chi appone il visto può esimersi dal dover verificare i documenti precedenti la cessione che va a vistare, posto che da quelli potrebbe scaturire per esempio un raggiungimento dei massimali o una carenza documentale nelle documentazioni probatorie?
Sicuramente i quesiti ai quali i chiarimenti dell’Agenzia non ha dato risposta sono molti di più rispetto a quanto sin qui esposto, non è dato di sapere se a questi dichiarati “primi chiarimenti” ne seguiranno altri prima di fine anno.
Siamo a un mese esatto dalla fine d’anno. Non avendo altre scelte si opererà secondo il proprio discernimento ed il proprio grado di prudenza.
Articolo di Fabiana Nesi
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