IL 31 DICEMBRE 2021 (SALVO PROROGHE) I LAVORI DEVONO ESSERE FINITI? INIZIATI? O SOLO PAGATI? E IN CASO DI S.A.L.?
A seguito dell’avvicinarsi della fine dell’anno molti operatori si stanno interrogando sulla possibilità di poter fruire dell’agevolazione fiscale in commento qualora al 31 dicembre 2021 i lavori non fossero ancora ultimati .
Quel che rileva per il bonus facciate, ma più in generale per le detrazioni “edilizie” che agevolano spese sostenute per interventi (non per acquisti di unità immobiliari), è che le spese per l’esecuzione dei lavori siano pagate entro il 31 dicembre 2021.
Non rileva in nessun caso la data di fine dei lavori
(cfr. la risposta a interrogazione parlamentare del MEF del 7 luglio 2021 n. 5-06307).
Ad esempio, se un contribuente privato entro il 31 dicembre 2021 sostenesse spese per lavori relativi al Bonus Facciate non ancora completamente eseguiti a tale data, lo stesso avrà diritto a beneficiare della detrazione IRPEF , fermo restando, ovviamente, che i lavori pagati dovranno poi concretamente essere completati.
Questione completamente differente la si ha nelle ipotesi di Superbonus per il quale si rimanda all’articolo PAGAMENTO & S.A.L. DEL 30% – PER CEDERE IL CREDITO SECONDO LA D.R.E. DEL VENETO DEVONO COESISTERE NEL MEDESIMO ANNO D’IMPOSTA e collegati.
CESSIONE E SCONTO IN FATTURA DEL BONUS FACCIATE:
Quanto alla possibilità di optare per la cessione/sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 anche per gli interventi che consentono di beneficiare del “bonus facciate” che non sono ultimati entro il 31 dicembre 2021, oltre alla DRE Liguria n. 903-521/2021 che ha confermato l’irrilevanza della data di fine lavori, si è espresso il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 n. 5-06751.
In quest’ultimo documento, infatti, viene ribadito che la norma contenuta nel comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 secondo cui
“L’opzione (…) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”
deve
“essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.
Il MEF conferma quindi l’orientamento della DRE Liguria sul punto per cui è possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura delle spese che sono state sostenute entro il 31 dicembre 2021 dove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per SAL.
Rimane ferma la necessità, al fine di beneficiare delle detrazioni “edilizie”, che gli “interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.
Questo non vuol dire che gli interventi devono essere già stati realizzati al 31 dicembre 2021, ma che devono essere comunque eseguiti.
La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altri requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale,
“determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita – sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta – pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.”.
La risposta del MEF tuttavia fa emergere INDIRETTAMENTE un’altra importante considerazione da tenere BEN PRESENTE : qualora tra le parti, sia stato concordato che il pagamento avvenga a Stati di Avanzamento Lavori, si può ritenere che quella che il Ministero chiama “mera eventualità” si sia consolidata, ergo, in tal caso, la cessione del credito o lo sconto in fattura potrà aver seguito solo se affiancato al pagamento ci sia stato anche uno Stato di Avanzamento Lavori corrispondente alla cifra fatturata e bonificata.
Nel concreto:
Nel caso in cui tra committente e appaltatore sia stato stipulato un contratto scritto e firmato in cui i pagamenti dell’opera avvengono a seguito di SAL redatto dal Direttore dei Lavori, si ritiene che questa espressa volontà tra le parti prevalga sulle possibilità astrattamente concesse dalla norma di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito al solo sostentamento della spesa.
Di tale dettaglio si è poco parlato eppure, considerato che l’Agenzia delle Entrate in caso di verifica può chiedere anche copia dei contratti stipulati tra le parti, sarà opportuno verificare COSA sia stato realmente contrattualizzato.
Detto ciò, presi dalla fretta e dalla preoccupazione che il Bonus Facciate non venga riconfermato, val la pena di ricordare infine che detta agevolazione esula dalla normativa “semplificata” della CILAS, pertanto spetterà ai tecnici incaricati dalla committenza provvedere ad esaminare con le necessarie accortezze la reale fattibilità dell’intervento (a tal riguardo si veda Bonus Facciate 90%: niente CILA semplificata, necessario Stato Legittimo) pena l’inammissibilità della detrazione con tutto ciò che ne consegue.
Concludendo, è del tutto evidente che, se il fornitore potrà essere più facilmente disponibile ad applicare lo sconto in fattura per spese relative a lavori ancora non realizzati, PRUDENZA vorrebbe che l’intermediario finanziario che acquisisce il credito di imposta presti le dovute attenzioni fino a quando i lavori cui le spese si riferiscono non siano stati effettivamente realizzati.
Articolo di Fabiana Nesi
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2 pensieri riguardo “BONUS FACCIATE: ENTRO QUANDO DEVONO ESSER FATTI DAVVERO I LAVORI?”
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