Talmente veloce e talmente fuori dalla prassi consolidata da pensare a una fake, eppure a qualche giorno di distanza ancora non c’ è stata smentita.
Ho atteso diversi giorni prima di commentare la risposta all’interpello 914-1430/2021 che sta circolando on line un po’ ovunque almeno da Sabato scorso e ormai ripresa anche dalle testate specialistiche.
A onor del vero, la prima cosa , oltre al contenuto, che lascia perplessi è la tempistica.
Siamo ormai abituati al fatto che le risposte agli interpelli tendenzialmente si hanno in prossimità dello scadere dei 90 giorni previsti dalla norma, a maggior ragione quelli sulle questioni BONUS EDILIZI per i quali l’Agenzia delle Entrate stessa aveva esplicitamente chiesto con apposita circolare ( si veda al riguardo il mio articolo sull’argomento cliccando qui ) di cercare di fare interpelli esclusivamente mirati a questioni fiscali e a farli rispettandone i crismi di legge in maniera da non ingolfare il sistema danneggiando tutti.
Una risposta in venti giorni proprio per questi motivi onestamente è già di per sé un indizio di “anomalia” nell’ordinaria gestione delle istanze previste dallo Statuto del Contribuente.
Passando poi dal primo stupore collegato alle tempistiche, la sorpresa arriva leggendo l’argomento e soprattutto le conclusioni alle quali il Responsabile del Procedimento della DRE Campania è giunto.
L’argomento trattato è uno dei più caldi di questa fine di anno 2021 : il bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, con l’attuale percentuale di detraibilità del 90%,
Il 29 novembre 2021 la circolare Ade numero 16 aveva confermato quanto precedentemente asserito dal MEF ovvero:
– il fatto che le opzioni art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate, in presenza di beneficiari che vanno “per cassa”, anche a prescindere da stati di avanzamento dei lavori, quando le spese oggetto di opzione sono agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%;
– ha aggiunto che il neo introdotto obbligo di attestazione della congruità di tutte le spese oggetto di opzioni art. 121 del DL 34/2020 può essere adempiuto dal tecnico abilitato, quando le spese sono agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus,
“anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina a differenza di quella prevista per il superbonus, non richiede tali adempimenti”, fermo restando però che “la nuova attestazione della congruità delle spese non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.
A tal riguardo si veda l’articolo ” La Circolare 16/e salva i Bonus Facciate”.
Nonostante ciò le conclusioni a cui sembra che la DRE Campania giunga , dopo aver richiamato le norme e i chiarimenti di prassi ufficiale succedutisi, ivi compresa la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2021, sono inaspettatamente che
“alla luce di quanto sopra rappresentato, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal decreto antifrode, si ritiene che l’istante potrà usufruire della detrazione fiscale del 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori ed in relazione alle quali ha ricevuto l’asseverazione di congruità”.
In pratica, dopo aver appena richiamato la circ. n. 16/2021 che parla di “interventi che risultino almeno iniziati” nel momento in cui il tecnico abilitato rilascia l’attestazione di congruità sulle spese già sostenute e oggetto di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, la DRE Campania afferma che “alla luce di quanto sopra rappresentato” per poter beneficiare del bonus facciate al 90% è necessario che alla data del 31 dicembre 2021 “sia intervenuta anche la ultimazione dei lavori”.
È ESTREMAMENTE IMPORTANTE RILEVARE CHE QUESTA RISPSOTA NON E’ STATA PUBBLICATA SULLE PAGINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE e che di fatto sta SEMPLICEMENTE circolando grazie ai social prima e alle pagine tecniche e professionali di settore.
Prima di proseguire nella lettura
iscriviti per seguire il mio Blog
e riceverai aggiornamenti ed esclusive da
LE DOMANDE GIUSTE
I chiarimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate portano infatti verso altre conclusioni
Sul piano operativo, la combinazione tra la risposta MEF all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e la circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021, porta infatti ad affermare che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021,
Qualora il beneficiario SIA UN CONTRIBUENTE PRIVATO E NON UN IMPRESA O PROFESSIONISTA, è sufficiente che:
– entro il 31 dicembre 2021, il fornitore fatturi il 100% del corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto;
– quando i lavori sono almeno iniziati, (e se ci interessa avere la certezza di ottenere il recupero del 90% per adesso e salvo ripensamenti in sede di Legge di Bilancio, occorre che lo siano al 31 dicembre 2021) il tecnico abilitato attesta la congruità della spesa, il commercialista presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità e la banca compra il credito di imposta che la comunicazione fa iscrivere nel cassetto fiscale del fornitore.
A chi restasse l’alea del dubbio su quale valore dare alla Risposta della DRE Campania, invito a leggere quanto riportato in occasione di un altro caso eclatante avvenuto a inizio settembre.
Lì la vicenda fu più pesante perché la risposta era stata addirittura pubblicata in modo ufficiale sul sito di Agenzia delle Entrate e poi rimossa.
In ogni caso le considerazioni in merito alla validità degli Interpelli più o meno “sbagliati” restano le medesime. Ecco qui l’articolo “Cosa fare quando la risposta all’interpello è sbagliata?”.
La vera notizia interessante di tutta questa vicenda è realizzare che davvero l’Agenzia delle Entrate ha smaltito il suo arretrato se riesce a rispondere in soli 20 giorni e si può cominciare a sperare di ottenere riscontro alle Istanze in tempi rapidi.
Speriamo per il 2022 di ottenere l’optimus : risposte veloci e GIUSTE.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright 2021 © fabiananesicommercialista – riproduzione riservata
Qui lo stralcio della conclusione della Risposta all’interpello DRE CAMPANIA
Una opinione su "DRE CAMPANIA RISPONDE ALL’INTERPELLO A TEMPO DI RECORD MA COSA SCRIVE?"
Devi accedere per postare un commento.