Asseverazione di congruità dei prezzi e Visto di Conformità detraibili o no?

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Forse si ma vale la pena rischiare?

Gli obblighi previsti dal Decreto Legge Antifrode preoccupano e non poco i Professionisti che si son dedicati al macro settore “BONUS EDILIZI” e che si trovano alle prese con decisioni definitive da prendere nel giro di pochi giorni lavorativi considerando l’anno che si sta per chiudere.

Per iniziare val la pena di fotografare quali siano le possibilità per i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali in materia edilizia :

a) detrazione diretta in dichiarazione dei redditi;

b) sconto in fattura effettuato direttamente dalla ditta esecutrice degli interventi;

c) cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito.

Premesso che gli interventi rientranti nel Super Bonus 110% avevano già l’obbligo delle Asseverazioni e dei Visti di Conformità e che tale requisito a seguito dell’entrata in vigore del D.L. Anti frode riguarda – solo per questi – anche l’ipotesi di detrazione della Spesa nelle Dichiarazioni dei Redditi,

A seguito del D.L. 157/2021 per gli interventi sottoelencati:

  1. Interventi di ristrutturazione, atti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, c.1, l. a) e b), del DPR 917/1986, con una percentuale di detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto;
  2. Interventi di “ecobonus”, ossia relativi all’efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del DL 63/2013, con una percentuale di detrazione che, a seconda della tipologia di interventi, può essere pari al 50% o al 65% dell’importo sostenuto;
  3. Interventi di “sismabonus”, all’interno del quale rientrano gli interventi di adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, c. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, con una percentuale di detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto o, nel caso in cui venga certificata una riduzione delle classi di rischio dell’edificio, la percentuale aumenta fino ad un massimo di percentuale pari all’85%;
  4. Bonus facciate, atti al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, c. 219, L. 160/2019, con una percentuale pari al 90% dell’importo sostenuto fino alla data del 31 dicembre 2021.
  5. Installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, c.1, l. h) DPR 917/1986, con una percentuale pari al 50% dell’importo sostenuto;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 16- ter del DL 63/2013, con una percentuale pari al 50% dell’importo sostenuto.

Il contribuente dovrà ottenere l’Asseverazione di congruità dei prezzi e il Visto di conformità nel caso in cui decida di esercitare l’opzione per la Cessione del Credito o per lo Sconto in Fattura previsti dall’art. 121 D.L. 34/2020

DETRAIBILITA’ SI O NO?

Sulla legittima detraibilità delle spese di Asseverazione e Visto in esclusiva materia di Superbonus 110%, il comma 15 dell’articolo 119 DL. 34/2020 afferma esplicitamente che:

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita’ di cui al comma 11.

Il fatto che testualmente la norma circoscriva la possibilità di recuperare le spese a “gli interventi di cui al presente articolo” (cioè il 119 D.L. 34/2020 ovvero quelli relativi al Super Bonus 110%) rende dubbia la detraibilità delle asseverazioni di congruità e dei visti anche le cessioni dei crediti e sconti in fattura per tutti i Bonus cosiddetti “minori” (dove per “minori” si intende per percentuale di detrazione e non certo per quantità di opere svolte) e crea seri problemi sulla possibilità di poter includere anche queste spese tra quelle recuperabili sotto forma di crediti d’imposta.

Prestazioni dei professionisti a carico dei contribuenti?

Cerchiamo di ragionarci in modo più organico possibile.

Sappiamo da prassi ormai consolidata dell’Agenzia delle Entrate che le Spese Professionali Tecniche direttamente afferenti all’intervento sono state sempre ritenute detraibili, a tal riguardo si riprenda la lettura della CIRCOLARE 7/E 2018 per andare a ritroso ma anche la CIRCOLARE 7/E 2021 nella quale a proposito del Bonus Facciate l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che sono detraibili :

“(…) le spese sostenute per l’acquisto dei materiali (anche se i lavori sono realizzati in proprio), la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza);”

Si può ritenere quindi che il comma 15 dell’articolo 119 D.L. 34/2020 , quando ha specificato che le Asseverazioni Tecniche dovute per il 110% rientrano tra le Spese detraibili, non abbia voluto esprimere un criterio di eccezionalità o di novità rispetto al passato ma casomai di prevenzione di ogni ragionevole dubbio.

Ovvero : posto che le spese Professionali Tecniche già rientravano pacificamente nel novero delle spese detraibili per i Bonus Edilizi, avendo creato nuovi adempimenti di natura Tecnica , si è inteso chiarire che anch’essi, COME GIA’ GLI ALTRI , sono recuperabili fiscalmente.

Situazione diametralmente opposta la si ha invece riguardo a quelle che sono le spese Professionali di natura Fiscale.

A tal riguardo infatti altrettanta prassi aveva sempre considerato non ammissibile la spesa per la Consulenza Fiscale in materia dei Bonus Edilizi.

Al riguardo si rammenta che l’Agenzia delle Entrate, con risposta a Telefisco 30.5.2019, ha negato la detraibilità delle spese sostenute per consulenze in materia fiscale, ritenendole prestazioni professionali non richieste dalla legge e, al contempo, non direttamente correlate alla realizzazione degli interventi.

In questo caso, la Seconda parte del Comma 15 dell’articolo 119 D.L. 34/2020, dove specifica la detraibilità del Visto di Conformità per le pratiche relative al Super Bonus 110% , considerando l’obbligatorietò del nuovo adempimento, crea un elemento di novità.

Per ciò che è la parte fiscale infatti non c’era detraibilità ad eccezione per quanto riportato nella norma.

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LE DOMANDE GIUSTE

Tutto quanto sin qui esposto può aiutarci a comprendere le perplessità sorte a seguito del disposto del D.L. 157/2020 per ciò che riguarda queste due tipologie di Spese che il committente si trova a dover sostenere posto che esplicitamente il legislatore non ne ha dichiarata la detraibilità.

Aggiungiamo all’excursus appena fatto la “coincidenza” che in occasione dell’emanazione della Circolare 16/e l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione di chiarire che SONO detraibili le Spese per il Visto di Conformità per il Super Bonus 110% che deve essere rilasciato in caso di detrazione della Spesa in Dichiarazione dei Redditi

omettendo PERO’ qualsiasi commento o chiarimento in relazione alla detraibilità in tutti gli altri casi.

COME INTERPRETARE IL VUOTO INFORMATIVO CREATOSI DAI MANCATI RIFERIMENTI NEL D.L. 157/2021 E DALLA CIRCOLARE 16/E?

Per comprendere il silenzio dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento che stiamo trattando si può ricordare che il D.L. 157/2021 è ancora nella fase in cui potrebbe non essere convertito in Legge o potrebbe comunque essere modificato in corso di conversione.

Motivo sufficiente, si potrebbe ritenere, perché l’Agenzia delle Entrate non si sia esposta fornendo indirizzi ai quali attenersi così da non incorrere nel rischio di oltrepassare la soglia del chiarimento per sfociare nella alea della legislazione che NON le compete.

Se si ragionasse con un testo di Legge invariato rispetto a quello del D.L. 157/2021 al momento in vigore, in verità , anche in base a tutto quanto ricordato sopra, si propende per ritenere che si possa far riferimento alle prassi adottate per le Spese Tecniche e per tutte le altre spese che sono obbligatorie per l’ottenimento dei Bonus.

Se è vero infatti che non c’è un riferimento esplicito alla detraibilità dei Visti di Conformità ed Asseverazioni di congruità dei prezzi è altrettanto vero che tutte le spese che sono essenziali o obbligatorie per l’ottenimento della detrazione dovrebbero essere inserite nel novero di quelle sommabili ai costi dei lavori stessi.

Vista tuttavia l’urgenza con la quale occorre procedere alla Comunicazione dell’Opzione per la cessione del credito o Sconto in fattura per quelle pratiche che si vogliono chiudere antro il 2021, è importante procedere con cautela e nei limiti delle ragionevoli certezze.

Dove le certezze – come in questo caso – non ci sono, è comunque senz’altro possibile provvedere adesso a fare il Visto di Conformità senza inserire i costi dell’Asseverazione e dell’apposizione del Visto, in modo tale da far procedere la pratica per la quota lavori , riservandosi , quando finalmente ci sarà il quadro normativo definitivo, di procedere con una seconda pratica di cessione del credito per recuperare le spese Professionali sorte a seguito del D.L. 157/2021,

Trovare soluzioni operative tra le maglie delle norme continuamente in evoluzione in equilibrio tra le proprie responsabilità e il giusto interesse del contribuente sta diventando sempre più difficile, speriamo che il 2022 inverta questa pessima tendenza.

Articolo di Fabiana Nesi

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