La Circolare 33/e del 6 ottobre 2022 seppur chiara nella sua stesura sta alimentando calcoli di convenienza rischiosi e non sempre leciti. Vediamo insieme il perché.
Ripercorriamo insieme alcuni punti focali legati all’argomento:
- L’articolo 121 comma 1 del D.L. 34/2020 concede la facoltà di optare, invece che per una detrazione pluriennale dei propri crediti fiscali derivanti dai Bonus e Superbonus edilizi, per una cessione del credito maturato a terzi, oppure per uno sconto in fattura praticato dai fornitori di opere e servizi. Ciò in relazione alle spese SOSTENUTE negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 per gli interventi indicati nel successivo comma 2.
Per individuare il momento del sostenimento della spesa, occorre seguire il criterio di “competenza Economica” solo quando si tratta di imprese, mentre si applica il criterio di “cassa” quando si tratta di altri soggetti, quali persone fisiche e condomini in primis.
Quanto precede non fa però venire meno il fatto che, anche per quei soggetti per i quali vige il criterio di “cassa”, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce relativamente agli interventi riguardanti il Superbonus 110% che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.
"Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento."
Questo inciso normativo pone l’accento sul fatto che, anche quando il momento di sostenimento delle spese che rileva è dato da quello del loro pagamento, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate soltanto se le spese sostenute sono riferibili a lavori che sono stati già effettuati.
2. In merito ai Bonus edilizi “minori”,
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
non vi è l’onere di dover asseverare alcun SAL per poter procedere alla comunicazione dell’opzione, tuttavia il comma 1 ter alla lettera b) del medesimo articolo 121 D.L. 34/2020 prevede comunque l’obbligo – da parte del tecnico incaricato – di asseverare la congruità delle SPESE SOSTENUTE.
Ciò implica che per i cosiddetti bonus “minori” non c’è di fatto l’obbligo di aver ESEGUITO i lavori quando si procede alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
3. Ritornando indietro alla fine del 2021, riguardo al Bonus Facciate, ricordiamo quanto si commentò con l’articolo La Circolare 16/E salva i Bonus Facciate, ovvero la nascita di un “criterio di cassa mitigato”.
In quella occasione l’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che :
“per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.”
Con la Circolare 16/e del 2021 l’Agenzia delle Entrate quindi consacrò la possibilità di poter fare una asseverazione della congruità delle spese che non fosse accompagnata da un reale svolgimento delle opere pagate e in conseguenza a fronte di tale asseverazione fu concesso di cedere crediti “astrattamente” correlati a opere.
Di questa “concessione” si presume abbiano beneficiato in larga parte coloro i quali stavano eseguendo lavori legati al Bonus Facciate, soprattutto per il fatto che era già noto che con la fine del 2021, la detrazione concessa sarebbe stata falcidiata dal 90 al 60 %.
NONOSTANTE TUTTE QUESTE CONCESSIONI RESTA INALTERATO IL FATTO CHE – IN OGNI CASO – L’AGENZIA DELLE ENTRATE – IN FASE DI CONTROLLO HA IL POTERE/DOVERE DI VERIFICARE SE I LAVORI SONO STATI POI REALMENTE ESEGUITI ED E’ STATA PRESENTATA LA FINE LAVORI A SECONDA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PRATICHE E DI INTERVENTO.
Questo “piccolo” dettaglio è un tassello fondamentale al fine di comprendere i comportamenti tenuti da alcuni committenti e da alcuni cessionari di crediti d’imposta.
I COMMITTENTI:
Tenuto conto che è onere del committente dare incarico al Commercialista per apporre il Visto di Conformità e l’inoltro della Comunicazione dell’opzione, il Committente in talune circostanze, là dove aveva effettuato l’opzione per lo sconto in fattura nei confronti dell’impresa, nei casi in cui ha ravvisato un mancato svolgimento dei lavori , ha potuto scegliere di non procedere alla Comunicazione dell’opzione.
Così facendo ha di fatto bloccato l’incasso all’impresa della somma fatturata nel 2021 per lavori poi non eseguiti.
E’ indubbio che tale comportamento “spiacevole” reciproco non poteva che sfociare in un contenzioso o in una mediazione almeno fin quando non è stata pubblicata la circolare 33/e del 6 ottobre 2022.
Oltre al volontario mancato invio della Comunicazione inoltre, possono essere capitati casi di “dimenticanze” o “errori”.
IL CESSIONARIO DEL CREDITO
Da parte del soggetto che si fosse trovato ad acquistare crediti d’imposta relativi a bonus “minori” , al fine di cautelarsi da eventuali rischi di acquisto di crediti inesistenti, anche se l’Agenzia delle Entrate aveva concesso questa possibilità, in molti casi, si è scelta la via della prudenza ed è stato chiesto al committente che i lavori fossero conclusi o eseguiti.
Ecco che al 29 aprile 2022 dove alle fatture non si è aggiunta anche una reale esecuzione delle opere, diversi sono rimasti bloccati nell’impossibilità di ritornare finanziariamente dell’investimento fatto.
LA CIRCOLARE 33/E SPIEGA LA REMISSIONE IN BONIS:
Ne avevamo parlato con l’articolo L’omissione della Comunicazione per la cessione del credito e sconto in fattura É SANABILE entro il 30 novembre 2022,
Come sappiamo, la Comunicazione dell’opzione deve essere ordinariamente inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute
le spese che danno diritto alla detrazione.
La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
In presenza di determinate condizioni è comunque consentito – secondo quanto indicato nella Circolare 33/e – trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.
È, infatti, possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:
sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020 la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)
COSA PRODUCE QUESTO CHIARIMENTO?!
È evidente che per tutte quelle opere rientranti nei “bonus minori” che erano rimaste in stand by al 29 aprile 2022 ( anziché al 16 marzo 2022 grazie alla proroga all’epoca concessa ) c’è la possibilità di ottenere ancora lo sconto in fattura per le fatture 2021 o di poter cedere il credito a terzi .
E di farlo concludendo i lavori ADESSO.
È chiaro che questo spostamento “in extremis “ funziona in maniera particolarmente efficace quando il trasferire il beneficio del credito da un anno a un altro implica un peggioramento dell’ aliquota di detrazione . Ecco perché guardando all’ anno 2021 / 2022 il caso scuola va per ovvietà al bonus facciate.
Visto infatti che la norma non obbliga ad aver ultimati i lavori entro il 2021 per poter aver diritto alla detrazione e anche alla cessione del credito/sconto in fattura, se se sono state emesse fatture in tale anno, è ancora oggi possibile procedere alla Comunicazione dell’opzione per tali spese usufruendo della percentuale del 90% anziché del 60%.
Apparentemente la situazione potrebbe riproporsi tra il 2022 e il 2023 a causa del termine finale del bonus 110% sulle unifamiliari .
Ma la situazione NON è identica.
Ricordiamo che nel Superbonus occorre il rispetto dell’ esecuzione dei lavori tramite asseverazione del tecnico.
Le possibilità di scelta sono 2: o si procede diretti a fare un’ unica pratica di cessione del credito /sconto in fattura ACCOMPAGNATA DALLA FINE LAVORI, oppure si prosegue per step, avvalendosi della opportunità di cedere il credito d’imposta maturato per S.A.L. .
In ogni caso occorre che i SAL siano almeno del 30% ogni volta , quindi lo spostamento al 30 novembre 2023 per inviare le comunicazioni delle opzioni cosa concede ?
Per le unifamiliari il legislatore NON obbliga a finire i lavori al 31 dicembre 2022 per avere il Superbonus.
Semplicemente concede il 110% per le spese sostenute entro tale data e concede altresì la possibilità di cedere il credito o integralmente a lavoro concluso oppure se le spese pagate sono affiancate da un SAL di almeno il 30%.
Tenuto conto che per il Superbonus le cessioni massime sono 3 ( due SAL e una fine lavori) ,
visto che il 30% in teoria ormai con settembre dovrebbe esser già stato fatto ( con tutti i distinguo del caso come si ebbe modo di scrivere in SUPERBONUS 110% UNIFAMILIARI: IL 30 SETTEMBRE E’ ALLE PORTE.),
se al 31 dicembre 2022 le opere non saranno ancora concluse in ogni caso si sarà sempre (o quasi) in grado di fare una cessione per uno Stato avanzamento lavori .
Solo nel caso in cui si siano già utilizzati i due SAL nel 2022 allora entro il 16 marzo 2023 bisognerà aver già asseverato la fine lavori per cedere il credito.
Ecco che allora QUI su questo nodo alcuni si stanno orientando a sostenere che “SE la remissione in bonis pospone al 30 novembre 2023 la comunicazione dell’ opzione per la cessione allora anche l’ asseverazione di fine lavori può esser fatta entro tale data e quindi anche i lavori potranno esser fatti per le unifamiliari al 110 % fino a novembre 2023.”
È giusto ?
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che affinché il 110% sia cedibile occorre che le spese sostenute siano anche realizzate nel medesimo periodo d’imposta.
Il chiarimento è della Direzione regionale delle Entrate del Veneto che in risposta ad interpello affermò a fine 2021 che è necessario che entro il 31 dicembre 2021 le spese sostenute e lo stato avanzamento lavori siano pari almeno al 30% in uno stesso periodo d’imposta, altrimenti non è possibile cedere il credito o usufruire dello sconto in fattura.
Con la medesima logica il ragionamento lo si applica anche a chi intende procedere a cedere per intero la spesa dell’opera senza frazionarla in SAL.
Si rilegga a riguardo il pezzo relativo pubblicato su questo Blog : PAGAMENTO & S.A.L. DEL 30% – PER CEDERE IL CREDITO SECONDO LA D.R.E. DEL VENETO DEVONO COESISTERE NEL MEDESIMO ANNO D’IMPOSTA
Ecco quindi che le speranze di poter allungare i tempi per procedere a concludere i lavori per il 110% per le unifamiliari restano appese al chiodo .
È senz’altro vero che i lavori potranno esser chiusi anche nell’ autunno 2023, ma SE l’ intento NON è semplicemente ottenere la detrazione bensì avere la possibilità di esercitare l’ opzione per la cessione del Credito o per lo sconto in fattura allora sarà necessario che il tecnico faccia la sua asseverazione con riferimento ai lavori eseguiti al 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui i lavori non saranno terminati a fine anno, per la parte eseguita nel 2023 il 110% diventerà bonus ordinario .
È ovvio che in ogni caso i miglioramenti energetici o sismici previsti in origine dovranno comunque esser stati rispettati anche se conclusi oltre il 2022.
A che serve quindi la remissione in bonis per il 110%?
Esattamente a ciò per cui è nata : sanare situazioni legittime in origine.
Concludendo : attenzione alle sostanziali differenze tra 110 % e bonus minori SEMPRE.
Articolo di Fabiana Nesi
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