I primi adempimenti del 2022: Visto di conformità e Comunicazione Telematica dell’opzione per i Bonus 2021

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Come chiudere le pratiche dei Bonus e Superbonus edilizi per l’anno appena concluso

Ogni professione ha le sue caratteristiche, quella di Dottore Commercialista ha un rapporto molto particolare col calendario.

Che lo si voglia o no, per chi esercita questa attività, ogni “anno” ne dura quasi due.

Il 2021 si è appena “ufficialmente” concluso eppure avremo adempimenti da gestire che lo riguardano almeno fino al novembre prossimo.

Nel mentre incalzano tutte le novità della nuova Legge di Bilancio ( al riguardo si legga qui quanto previsto) in molti avranno segnato nelle loro agende tra i primi impegni:

VISTO DI CONFORMITA’ E INVIO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER I BONUS E SUPERBONUS MATURATI NEL 2021.

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020.

La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, (che recita: ” L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.”) entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.”

A seguito del Decreto Legge 157/2021 in vigore dal 12 novembre 2021 e adesso trasfuso nella Legge 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) la Comunicazione dell’esercizio dell’opzione per la Cessione del Credito o per lo Sconto in Fattura ha previsto, rispetto alle prescrizioni originarie, un ampliamento dei casi in cui sia necessario il Visto di Conformità e l’Asseverazione della congruità dei prezzi inerenti le spese sostenute.

L’argomento visti di conformità e Asseverazioni tuttavia ha subìto nella versione normativa “finale” ulteriori variazioni , motivo per cui, ciò che era corretto fino a ottobre 2021 , non lo è più stato per novembre e dicembre 2021 e in parte tornerà a essere legittimo per il 2022.

Facciamo il quadro della situazione:

SUPERBONUS 110%

In merito al Superbonus 110% fino all’11/11/2021 erano obbligatori il Visto di conformità e le Asseverazioni tecniche di conformità in ogni caso di esercizio di Opzione ex art. 121 D.L. 34/2020, MA in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi, non era prevista alcuna apposizione di visto ( nella circolare 16/e dell’Agenzia delle Entrate sono state fatte salve anche quelle dichiarazioni dei redditi per il 2020 presentate in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 157/2021),

Dal 12 novembre 2021, ANCHE per la detrazione delle Spese Superbonus 110%: obbligo di visto di conformità ANCHE PER DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI .

Normativa (art. 119 D.L. 34/2020) vuole che siano previste due sole eccezioni alla regola:

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. […] In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”.

BONUS “MINORI”:

Riguardo a tutti gli altri Bonus “minori” ( per percentuale di detraibilità) che possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’ART. 121 D.L. 34/2020, il Decreto “Anti frode” dal novembre scorso aveva pesantemente inciso rendendo obbligatorio il visto di conformità e l’Asseverazione della Congruità dei Prezzi in tutti i casi di esercizio dell’opzione per la Cessione del Credito o per lo Sconto in fattura.

Considerando che a seguito di questo passaggio normativo tutti gli acquirenti dei Crediti d’Imposta si sono dovuti fermare per adeguare le loro disposizioni interne e di Software per poter essere in regola con le acquisizioni e che la stragrande maggioranza dei tecnici si è trovata quantomeno spiazzata dalle richieste urgenti relative alle Asseverazioni di congruità dei prezzi senza avere né la certezza della formulazione con cui dovevano essere redatte e soprattutto senza la chiarezza di operare coi riferimenti ai prezzari riconosciuti “ufficiali” ai fini della normativa,

Ci si è trovati a effettuare le Comunicazioni delle Opzioni con Visto di Conformità per lo più a ridosso della fine dell’anno rimandando forzosamente a gennaio tutte le pratiche incompletete

INIZIAMO QUINDI COL COMPLETARE CIò CHE NON E’ STATO POSSIBILE TERMINARE A DICEMBRE

Iniziamo con l’essere ottimisti e a considerare che talvolta NON tutto il male vien per nuocere.

Lavorare adesso con un orizzonte temporale leggermente più ampio, ci può concedere di osservare con più cautela il singolo caso.

Partiamo quindi con una DOMANDA FONDAMENTALE per capire quante e quali siano le pratiche che dobbiamo fare:

Il novellato ART. 121 prevede 2 importanti esclusioni dall’obbligo del visto di conformità ed asseverazione della congruità delle spese cioè : tutte le spese per edilizia libera (senza alcun limite di importo) e le opere di costo complessivo non superiore a 10.000,00 (ovviamente rientranti tra le fattispecie agevolabili) . ( al riguardo si legga questo articolo).

(N.B. IL “BONUS FACCIATE” NON è mai escluso dal visto anche nell’ipotesi in cui rientrasse in una delle due casistiche di cui sopra. )

Questa esclusione vale per le Spese sostenute dal 2022 o anche per quelle già pagate nel 2021?

PER COMPRENDERE, RILEGGIAMO INSIEME COSA DICE LA NORMA:

"   1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati  nel  comma
2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
    a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
    b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma
2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita',
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma,
sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi.  Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile
2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo
complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole
unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 »

IN SINTESI E’ SOSTENIBILE CHE :

SOLO IN CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE OPTI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O PER LO SCONTO IN FATTURA DEVE CHIEDERE IL VISTO DI CONFORMITA’ E IL TECNICO DEVE PREDISPORRE L’ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’ DELLE SPESE – E – QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA PER LE SPESE GIA‘ CLASSIFICATE COME EDILIZIA LIBERA O CHE COMUNQUE ABBIANO AD OGGETTO INTERVENTI DI IMPORTO COMPLESSIVO FINO A 10.000,00 EURO. ( CON L’ECCEZIONE DEL BONUS FACCIATE PER IL QUALE IL VISTO RESTA COMUNQUE OBBLIGATORIO).

Nessun visto e asseverazione quindi ANCHE se le spese sono state sostenute nel 2021 SE L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE AVVIENE DAL 01 GENNAIO 2022 IN POI.

In caso in cui il contribuente abbia sostenuto la spesa presupponendo di gestire l’operazione mediante successiva cessione del credito e il contratto di cessione non si sia formalizzato NEL 2021, si potrebbe ritenere pacifico che l’obbligo originariamente previsto dal D.L. 157/2021 sia venuto meno.

La prospettiva invece si complica nelle fattispecie in cui si sia gestita l’operazione con lo sconto in fattura.

Quando avviene il perfezionamento della volontà dell’esercizio dell’opzione?

Su questo possiamo prendere in prestito le recenti FAQ dell’Agenzia delle Entrate e la Circolare 16/E del novembre scorso , dove , per definire da quale momento decorreva l’obbligo del visto di conformità, la medesima Agenzia, aveva chiarito che :

si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.”

La volontà del contribuente di esercitare l’opzione quindi si esprime : In caso di Cessione del Credito , quando viene siglato l’accordo con la parte acquirente del credito d’imposta e nel caso di sconto in fattura : all’atto del pagamento della fattura emessa regolarmente con l’esposizione della percentuale di sconto applicato.

Per questo preciso motivo, salvo un diverso intervento chiarificatore, nel caso in cui sia da presentare nel nuovo anno 2022 una Comunicazione Telematica EX art. 121 DL. 34/2020, inerente a questa secondo esempio, si propende per la necessità di apposizione del visto di conformità.

Sempre tra le DOMANDE ESSENZIALI :

I bonifici di pagamento emessi il 30 o il 31 dicembre 2021, con accredito del beneficiario nell’anno successivo: IN QUALE ANNO SONO DETRAIBILI?

Può apparire una eccezione eppure non lo è affatto. Se è vero che in una situazione di permanenza delle medesime condizioni normative l’inserimento in una annualità piuttosto che nell’altra NON arreca danno allo Stato, in un contesto in cui le “regole del gioco” cambiano, inserire una spesa nel 2021 piuttosto che nel 2022 può comportare un ben diverso peso.

Si pensi per esempio:

1) alla diversa percentuale di detraibilità della spesa riguardo al Bonus Facciate,

2) alla detraibilità delle spese per visti e asseverazioni sui bonus minori a decorrere dal 2022,

3) al fatto che se sostenute nel 2022 alcune spese ( edilizia libera e interventi inf. a 10.000 euro) non avran bisogno di visto di conformità ,

4) al raggiungimento o meno di una soglia per un SAL.

In tutti questi casi, fa fede l’ordine di bonifico o l’accredito al beneficiario?

In questo contesto occorre essere particolarmente prudenti poiché i riverberi delle scelte fatte produrranno in ogni caso effetti a cascata sui percettori dei Bonus.

Tenuto conto che seppur in via residuale l’ordine di bonifico potrebbe essere non evaso, in casi limite, come quelli proposti, potrebbe essere d’aiuto verificare la data di addebito della cifra pagata sul c/c del contribuente.

Ciò non toglie che , facendo riferimento agli avvisi di parcelle professionali, un pagamento eseguito nel 2021 si possa concretizzare in un emissione di fattura a inizio 2022 poiché l’obbligo di emissione di fattura elettronica per il professionista, come si sa, si pone dal momento in cui la cifra entra effettivamente nella sua disponibilità .

Anche in questo caso l’opzione per la gestione dell’operazione col meccanismo dello sconto in fattura potrebbe risultare più complesso.

Non passi inosservato tuttavia il fatto che il meccanismo dello sconto in fattura si compone di due momenti consequenziali predefiniti:

1-Emissione della Fattura elettronica ( fatto salvo il caso dei contribuenti minimi e forfettari in qual caso non c’è obbligo invio telematico del documento fiscale all’Agenzia delle Entrate),

2-Pagamento della Fattura elettronica RICEVUTA,

Questo impedisce esattamente il verificarsi dell’ipotesi in cui il Bonifico sia effettuato nell’anno “x” a fronte di un documento ufficialmente emesso nell anno “x+1”, come potrebbe essere legittimo nel caso delle parcelle professionali.

Collegata alla problematica delle operazioni a cavallo d’anno è quella inerente le fatture elettroniche:

Riguardo alle Fatture elettroniche emesse a fine anno e ricevute nel cassetto fiscale del contribuente nell’anno successivo come occorre comportarsi?

In questo caso la problematica si crea nelle ipotesi di Superbonus 110% con Sconto in Fattura sulla cifra totale della fattura.

In questo caso, infatti, non esiste alcun bonifico da parte del committente per cui non è questo l’elemento dirimente per catalogare la spesa nel corretto anno fiscale.

Considerando che la “fattura” si formalizza nei confronti del committente all’atto del ricevimento della stessa, non si può che ritenere che per questa fattispecie la spesa sia da considerarsi avvenuta nell’anno in cui risulta ricevuta dallo SDI.

Si ricorda che nelle Aree tematiche del sito dell’ Agenzia dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle fatture elettroniche si legge che:

per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI)

per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

CONCLUSIONI:

Prima di perderci in ogni altra verifica di carattere formale o richiesta documentale iniziamo col guardare SE ci sono le basi per procedere con le pratiche : Senza sostenimento della spesa non c’è alcuna detrazione, credito d’imposta o sconto in fattura per cui sia necessario il visto di conformità e asseverazione. Oltre al fatto che quando e SE la L. 234/2022 concede degli esoneri occorre tenerne di conto.

Facciamoci caso.

Articolo di Fabiana Nesi

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