I tecnici hanno gli strumenti operativi per asseverare gli interventi per i quali si vuol cedere il credito?
Ripercorriamo insieme l’evoluzione normativa degli ultimi dieci giorni.
Il DL Anti-frode 157/2021, come ormai già sappiamo ( vedi qui il mio articolo sul tema) dal 12 novembre 2021 ha introdotto nuove misure di controllo preliminare all’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista dal art. 121 del DL 34/2020.
Tra le misure adottate il citato decreto ha esteso il ricorso a due strumenti di controllo preventivi limitati, sino ad oggi, al solo Superbonus 110% ex art 119 DL34/2020: il visto di conformità e all’asseverazione della congruità dei prezzi.
Per effetto delle nuove disposizioni, l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, diviene obbligatoria in tutti i casi in cui il contribuente intenda usufruire dell’opzione prevista dal comma 2 dell’art. 121 (ovvero della cessione del credito/sconto in fattura) per monetizzare celermente il Credito d’imposta maturato, invece di recuperarlo in più anni in forma di detrazione dall’IRPEF dovuta dalla dichiarazione dei redditi.
L’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce infatti all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo co. 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni edilizie “minori” ( ovvero tutte quelle previste dall’art. 121 DL 34/2021 escluso il Superbonus 110%), sono necessari sia il Visto di Conformità del Dottore Commercialista o altro Soggetto abilitato che l‘asseverazione della congruità delle spese sostenute sottoscritta dal Professionista Tecnico provvisto di assicurazione come indicato dall’arte 119 co. 13 bis DL 34/2020.
In esso si legge:
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nelle more dell’adozione dei predetti decreti la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”
Nella nuova formulazione della norma, a ben vedere, l’attestazione di congruità dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6.8.2020, ai prezzari regionali e ai prezzari DEI, ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica.
Considerando che ad oggi il decreto del Ministero della transizione ecologica non è ancora stato emanato, è davvero impossibile fornire l’asseverazione?
Procedendo nella lettura del testo di legge parrebbe possibile ritenere che nell’attesa dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese dovrà continuare ad essere determinata facendo riferimento al Decreto previsto dal comma 13 lettera a) dell’articolo 119 D.L. 34/2020 cioè al Decreto Requisiti e dove non trovasi correlazione: ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ciò significa che, anche in assenza del decreto del Ministero della transizione ecologica, i tecnici potrebbero, da subito, asseverare gli interventi per i bonus minori con le stesse modalità con le quali gli stessi asseverano gli interventi afferenti il Superbonus.
Come scrivere l’asseverazione?
In primis occorre ammettere che non c’è un modello di comunicazione standardizzato ad hoc, ma questo non significa che non sia possibile predisporlo.
Si evidenzia per estensione del ragionamento che, a seguito del D.L. 157/2021 l’Agenzia delle Entrate allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, ha apportato modifiche al precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate mettendo a disposizione dei contribuenti il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso all’Agenzia delle Entrate.
Dall’analisi del il nuovo modello è possibile appurare che, sebbene l’obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi sussista per tutti gli interventi opzionati ex art. 121, nel caso di spese per interventi c.d. tradizionali (tutti quelli diversi dal Superbonus) nello stesso non è richiesto l’inserimento del codice identificativo dell’asseverazione (codice asid attribuito da Enea in caso di Ecobonus o codice attribuito dal tecnico in caso di Sismabonus).
Questo particolare farebbe senz’altro propendere per l’ammissibilità di una asseverazione tecnica delle congruità delle spese che possa anche non avere alcun codice identificativo ufficializzato ma che possa tradursi in un documento in formato libero da rilasciare al committente.
Al fine di ufficializzare l’Asseverazione potrebbe essere utile piuttosto garantire una data certa in maniera tale che il Professionista che appone il visto di conformità prima e una eventuale verifica a posteriori possa non mettere in dubbio che tale documento sia stato prodotto in una fase della norma in cui non risultava presente qualsiasi altro obbligo di tipo “formale”.
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LE DOMANDE GIUSTE
Quando si può fare?
Ammesso che l’ipotesi di cui sopra sia avallata resta il dubbio sulla fattibilità in relazione ai diversi scenari in cui si trovano oggi i lavori.
- Lavori conclusi ante DL antifrode per i quali manda solo la pratica di cessione del credito,
- Opere in corso dove sono già stati pagati acconti e ceduti i relativi crediti
- Opere in fase embrionale a fronte delle quali sono stati pagati acconti in ossequio al principio di cassa.
In queste differenti situazioni l’Asseveratore si troverà a dirimersi tra diverse difficoltà.
Premesso che non è stato ad ora chiarito SE l’asseverazione sia obbligatoria per le Spese sostenute ante D.L. 157/2021, SUPPONIAMO l’ipotesi peggiore ovvero che lo sia:
Nel primo caso, se ha la buona sorte che l’intervento è stato fatto rispettando i prezzi, non incorrerà in particolari difficoltà ad apporre la sua firma per l’asseverazione.
Nel secondo caso , ovvero la situazione in cui sono già stati liquidate tranche di cessione di crediti, il dubbio che si dovrà porre è : come asseverare un intervento “parziale”.
Provo a spiegare meglio: chi appone il Visto di Conformità per una cessione parziale ha il dovere di verificare la regolarità dell’operazione nel complesso ma nel merito è tenuto a controllare in maniera specifica fatture e bonifici a cui si riferisce solo la porzione della spesa ceduta, mentre il Tecnico che assevera la congruità delle spese sostenute, operativamente parlando, si troverà nella difficoltà di fare una verifica parziale legata all'”acconto” oppure sarà tenuto comunque a fare una valutazione nel complesso?
Parrebbe ragionevole procedere con una verifica complessiva in premessa per poi focalizzarsi sugli importi da cedere. Sostanzialmente in maniera non particolarmente diversa per come sin ora i professionisti si sono comportati per le asseverazioni dei S.A.L. afferenti al 110%.
In merito all’ultima ipotesi, cioè il caso in cui a fronte di un acconto pagato non vi siano corrispondenti opere eseguite, ovvero ci sia un totale sganciamento tra il criterio di cassa e quello di competenza, è determinante chiarire cosa si intenda per “spese sostenute”.
L’utilizzo del termine “sostenute” invece che “pagate”, “stimate” o financo “appaltate” , come già in passato aveva fatto gettare fiumi di inchiostro per quanto concerne la questione dell’anno in cui si poteva esercitare il diritto alla detrazione della spesa, oggi si riversa anche su questo adempimento.
Si è diffusamente parlato e discusso da ogni fronte sul fatto che la nuova asseverazione debba avvenire a fine lavori, eppure, come larga prassi dell’Agenzia delle Entrate consolidata negli anni ha ripetuto per “spesa sostenuta” si deve intendere “pagata” quando si ha a che fare con committenti privati e si deve intendere invece “realizzata concretamente” quando la medesima è in capo a imprese.
Il comma 1 bis dell’articolo 121 DL 34/2020
Il problema lo aveva posto in verità il comma 1 bis dell’art. 121 DL 34/2021 ove specifica:
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento
Nello sviluppo della prima frase del testo normativo il legislatore ha peccato di sintesi, tant’è che su questo si era aperto un vero dibattito interpretativo.
Quel “può” cosa mette in opposizione alternativa?
Può fare l’opzione per SAL o per fine lavori?, procedere per SAL ma anche per acconti svincolati dall’esecuzione dell’opera? fare l’opzione per SAL ma può anche non farla?
Sul tema si sono rafforzati due fronti anche a seguito della risposta all’interpello della D.R.E. Liguria ( si legga qui il mio articolo sull’argomento).
C’è chi sposa in toto la visione più ampia della DRE Liguria , ovvero il criterio di cassa puro, e c’è invece chi legge tra le righe di quella risposta delle criticità e resta su posizioni più prudenziali.
Questo necessario preambolo occorre a far comprendere l’incertezza dei Tecnici sul procedere all’Asseverazione della congruità.
La norma, su questa questione non è cambiata. Le posizioni AD OGGI sono le medesime dell’inizio novembre, per questo viene da chiedersi, perché fino a quando l’asseverazione non c’era si era prodotto il convincimento che la DRE Liguria avesse completamente sdoganato la problematica del reale avanzamento lavori , ed oggi il dubbio riaffiora? .
Concludendo:
I tecnici possono fare l’asseverazione della congruità delle spese sostenute per cessione di crediti in relazione a fatture di acconto pagate ancorché i lavori non siano stati eseguiti?
Tutti coloro i quali hanno sostenuto e sostengono l’indirizzo fornito dalla DRE Liguria e la risposta del MEF all’interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 n. 5-06751, e si trovino ad asseverare importi per committenti che non agiscono in qualità di impresa, si potrebbe presupporre che siano nella condizione di farlo.
Certo è che ancora una volta la scelta sarà inquinata, temo, più che da reali convincimenti, dalle concrete possibilità individuali di restare in attesa di chiarimenti ufficiali anche se l’etica professionale senz’altro cercherà di fornire un buon argine alle pretese talvolta irricevibili di alcuni committenti.
Riflettiamoci bene ameno fin quando non si sbloccheranno banche e poste per le pratiche di acquisto dei crediti.
Articolo di Fabiana Nesi
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2 pensieri riguardo “Asseverazione di Congruità delle Spese, perché aspettare?”
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