MA SIAMO COSì SICURI CHE I BONUS EDILIZI MINORI SIANO PIù SEMPLICI DA GESTIRE RISPETTO AL 110%?

Troppe modifiche, interpretazioni, interpelli, Decreti, rimandi e richiami fanno perdere il filo, val la pena di far presente qualche “dettaglio” che tanto marginale NON è.

Ammettiamolo: la materia delle detrazioni edilizie era già molto complessa prima dell’avvento del Decreto Legge 34/2020 convertito poi in Legge 77 nel luglio 2020.

Da allora sono intervenuti migliaia di richieste sia ad Enea che all’Agenzia delle Entrate per chiarimenti applicativi della normativa.

Si sono aggiunti articoli, commi, scritte proroghe, e risposte del MEF. Sembra ormai passato un anno dal D.L. Anti-Frode del 12 novembre eppure è norma di un mese fa. Anche a questo son già succedute FAQ e Circolare di AdE ( la 16/E) e risposte di interpelli che forse potevano anche evitare di essere divulgate.

In tutto questo ad oggi, a ridosso delle Festività di fine anno, ci troviamo con delle pratiche che gridano aiuto per essere salvate prima che la tagliola del 31 dicembre crei scompiglio, ma abbiamo regole e norme che in parte davvero non sappiamo nemmeno con totale certezza e tranquillità come applicare.

La situazione, diciamocelo, è questa: fino a ottobre i professionisti che si occupavano di Superbonus 110% erano una nicchia. L’argomento complesso e interdisciplinare aveva volente o nolente creato selezione tra chi aveva deciso di occuparsene e chi no.

Il D.L. 157/2021 rimischiando completamente tutte le carte in gioco ha completamente ribaltato il livello di difficoltà della gestione delle pratiche dei Bonus Edilizi, attribuendo proprio a coloro che avevano evitato scientemente le complessità delle pratiche 110% il maggior onere di ricostruire le Asseverazioni di Congruità, rivedere i prezziari, controllare le Polizze Assicurative, comprendere cosa debba essere Vistato in corsa e anzi, direi spesso, in dirittura finale.

ANDIAMO CON ORDINE:

Cominciamo col dire che l’obbligo di Asseverazione di Congruità dei Prezzi per lavori già fatti e magari anche già conclusi è senz’altro un’operazione difficile e lo è in particolare quando l’intervento è composto da diversi tipi di opere, si pensi per esempio alla difficoltà di andare a recuperare una congruità di un prezzo di un impianto, e una ristrutturazione edile gestite cumulativamente con una SCIA. Chi assevera cosa?

Continuiamo poi col ricordare che magari nelle fatture non è mai stato diviso l’importo del compenso dell’appalto dal recupero degli oneri finanziari ( si veda il mio articolo SCONTO IN FATTURA: E’ OBBLIGATORIO ESPORRE GLI ONERI FINANZIARI? ),

Troviamoci con Asseverazioni di tecnici che non hanno la polizza prevista per il 110% e senza sapere se l’Assicurazione che hanno sottoscritto copre la nuova Congruità dei prezzi. ( si legga in tal senso l’articolo La Circolare 16/E salva i Bonus Facciate )

Ritroviamoci a rispolverare il problema della Conformità Urbanistica e Stato Legittimo dell’immobile, argomento di cui tanto si parlava in merito al Superbonus 110% prima dell’estate e poi svanito nel nulla dopo l’avvento della CILAS.

L’argomento è ottimamente trattato in questo articolo Bonus edilizi su edifici senza conformità urbanistica, a rischio revoca cessione credito o sconto in fattura dall’Ingegner Pagliai.

Di che si tratta?

La questione sta sinteticamente in questi termini:

Per il Super Bonus 110% il legislatore ha sostituito il testo del comma 13-ter tramite il D.L. 77/2021: con esso è stato eliminato l’obbligo di Attestazione di stato legittimo di ogni tipo tramite il deposito della CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus).

La CILAS ( che quindi ripeto è SOLO per il SUPERBONUS 110%) permette di omettere l’Attestazione dello Stato Legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare.

Come saggiamente fa notare l’ingegnere Carlo Pagliai la stessa CILAS non è una procedura che di per sé non è sufficiente a blindare la revoca dei benefici ottenuti con Cessione del Credito o Sconto in fattura dall’Agenzia delle Entrate ma è comunque una sorta di “lasciapassare” che in qualche modo aggira temporaneamente la questione.

Gli altri bonus edilizi minori vigenti, Bonus Facciate 90% Bonus Ristrutturazioni 50% Ecobonus 65% Sismabonus ordinari ecc . sono INVECE esclusi dalla CILAS e dall’esonero dell’attestazione di Stato Legittimo sottoposti alla revoca/decadenza dei benefici ex art. 49 DPR 380/01 sottoposti all’esclusione dei benefici ex art. 4 DM Finanze 41/1998.

ESCLUSI DALL’ESONERO, ERGO : TENUTI AD ATTESTARE

La questione è senz’altro scottante e stranamente molto poco dibattuta. Sul perché ciò sia passato nel dimenticatoio non si può non ammettere che questo è argomento davvero di stretta colleganza al mondo professionale Tecnico, ritengo sia altamente improbabile che la stragrande maggioranza dei Professionisti tenuti all’apposizione dei Visti di Conformità sia completamente competente in materia Tecnica e Urbanistica.

Ho sempre ritenuto essenziale la collaborazione interdisciplinare in questo genere di pratiche, chi ha seguito altri articoli, lo sa bene. Questo è senz’altro uno di quei punti sui quali occorre l’intervento decisivo del Geometra, Architetto o Ingegnere.

Esiste infatti un provvedimento ben preciso che disciplina il diniego della detrazione in funzione agli illeciti edilizi: il Decreto Interministeriale Finanze n. 41/1998, articolo 4 comma 1 lettera c). DM Finanze n. 41/1998

Art. 4 Casi di diniego della detrazione.

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:

a) violazione di quanto previsto all’articolo 1, commi 1 e 2;

b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;

c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 1;

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Assodato che sia sempre per ogni intervento opportuno per i tecnici verificare lo stato legittimo e la conformità urbanistica dell’immobile a questo punto, tenuto conto di quanto spiegato ( consiglio a tal proposito di guardarvi questo video) a maggior ragione in caso di bonus “minori “.

INFINE:

Si consideri il fatto che nel mondo Edilizio non per tutte le pratiche sono obbligatoriamente necessari i Professionisti tecnici e tantomeno i Direttori dei lavori. In questi casi a tutte queste criticità come si risponde? ( Si consiglia l’ascolto del presente contributo )

Una cosa è certa, non è pensabile che l’Apposizione di un visto di conformità di uno dei soggetti autorizzati dalla normativa possa essere in grado di garantire il rispetto di tutta questa mole di problematiche ed ecco perché la norma chiama in causa i Tecnici anche se SOLO per l’Asseverazione della congruità dei prezzi . Chi attesterà lo Stato Legittimo? Se non lo fa un tecnico, probabilmente almeno una Autocertificazione del Proprietario forse sarà opportuno aggiungerla alla pratica , quantomeno per dimostrare di averlo reso edotto sull’argomento.

VISTI TUTTI QUANTI GLI ARGOMENTI DI CUI SOPRA, SIETE DAVVERO ANCORA CONVINTI CHE LE PRATICHE SUPERBONUS 110% CON TUTTI I LORO OBBLIGHI E PALETTI SIANO PIù DIFFICILI DA GESTIRE DELLE ALTRE?

A me non sembra affatto.

Articolo di Fabiana Nesi

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