Adesso è il momento di valutare SE cedere o detrarre i Bonus Edilizi

Un’ attenta valutazione complessiva della propria situazione reddituale può essere risolutiva rispetto alle tante incertezze normative.

Proviamo a mettere a fuoco la situazione normativa relativa alle agevolazioni IRPEF per gli interventi edilizi concesse dallo Stato.

Ad oggi in linea generale, a fronte di una spesa compresa tra quelle detraibili ai fini IRPEF ed attinente le opere di ristrutturazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico degli immobili, esistono tre possibilità alternative :

  • Detrarre l’importo in dichiarazione dei redditi suddiviso in più annualità ( da 5 a 10 a seconda del tipo di BONUS)
  • Concludere un accordo col fornitore per lo sconto in fattura e conseguentemente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio di questa opzione
  • Stipulare un contratto di Cessione del Credito e Inviare telematicamente la Comunicazione dell’Opzione all’AdE.

Le predette possibilità possono essere esercitate in maniera differente a seconda della fattispecie di Intervento che si sta realizzando e a condizione che si compiano o meno determinati adempimenti.

In merito al Superbonus 110% , infatti , la legge prevede all’art. 121 D.L. 34/2020, che l’esercizio dell’opzione per lo Sconto in fattura o la cessione del credito possa essere fatto al massimo in 3 tranche ognuna delle quali sia composta di un S.a.l. che riguardi almeno il 30% dei lavori complessivi.

Tale limitazione non è contemplata dalla norma in merito a tutti gli altri Bonus con percentuale di detrazione inferiore.

Riguardo agli adempimenti da compiere, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge Antifrode il legislatore obbligava il contribuente al Visto di Conformità solo le pratiche che prevedevano l’esercizio della facoltà di scegliere per l’immediata liquidazione dell’importo speso mediante la Vendita del Credito d’imposta maturato o tramite lo sconto in fattura concesso dal fornitore solo ed esclusivamente per il Super bonus 110%.

A seguito del Decreto Legge 157/2021 lo Stato dal 12 novembre 2021 lo Stato ha scelto invece di cautelarsi da comportamenti fraudolenti estendendo da un lato il visto di conformità a tutte le prime cessioni dei crediti (o sconti in fattura) indipendentemente dalla tipologia di Intervento e percentuale di detraibilità.

L’intervento del Governo non si è limitato a imporre l’obbligo del Visto di conformità formale ma ha aggiunto altresì altri 3 livelli di controllo :

  • La verifica della congruità dei prezzi asseverata da un TECNICO il cui scopo evidente è evitare un abuso dei recuperi fiscali a fronte di opere reali di valore inferiore,
  • Il controllo antiriciclaggio obbligatorio per coloro i quali acquistano queste tipologie di crediti fiscali, in maniera tale da scongiurare che le liquidità dello Stato arrivino nelle mani di soggetti che operano fuori dalla legge.
  • La prevenzione esercitata dall’Agenzia delle Entrate alla quale è stato dato il compito di vigilare sull’ammissibilità delle Pratiche presentate.

Su quest’ultimo punto l’articolo 2 del DL 157/2021 aggiunge al DL 34/2020 l’articolo 122 bis, il quale recita:

Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). – 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, puo’ sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarita’ dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

PREMESSO IL QUADRO DELLA SITUAZIONE DIVENTA SOSTANZIALE OSSERVARE CHE :

1- Le novità sono state introdotte con la forma del Decreto Legge e questo se da un lato ha reso immediatamente esecutive le nuove regole, dall’altro ha lasciato al legislatore la possibilità di porre correttivi nei 60 giorni successivi alla pubblicazione . Di fatto quindi gli operatori si trovano a fare scelte decisive su norme che potrebbero non essere definitive.

2- Le asseverazioni di congruità dei prezzi previste dall’art. 1 del D.L. 157/2021 stentano a essere sottoscritte sia per la difficoltà di chiarimenti ufficiali sull’obbligatorietà o meno in alcune circostanze, sia perché non si è formato ancora una prassi comune per la formulazione dell’Asseverazione.

Si aggiunga che non è stato nemmeno chiarito SE sia obbligatoria la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa così come è invece chiaramente prevista per i tecnici che siglano le Asseverazioni per il Super Bonus 110%.

3- I visti di conformità che potrebbero essere apposti di fatto senza le asseverazioni non possono essere siglati ed oltre a ciò ad oggi non è stato nemmeno definitivamente chiarito se le spese relative alle nuove Asseverazioni ed ai Visti sono da considerarsi detraibili con la medesima percentuale afferente gli interventi eseguiti. Sul punto il 19 novembre il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ha presentato in Commissione Bilancio apposita richiesta.

Quest’ultima questione non è marginale posto che l’inserimento dei costi per i nuovi adempimenti modifica la cifra che deve essere Vistata.

4- Le piattaforme che acquisiscono i crediti sono proprio in queste ore verificare i meccanismi per applicare le disposizioni antiriciclaggio indicate dalla nuova disciplina, motivo per cui non è dato sapere se i tempi di risposta resteranno invariati rispetto alle consuetudini ormai abbastanza consolidate dal 2020.

5- L’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare sostanzialmente da dicembre 2021 a operare secondo il disposto del NUOVO Art. 122 bis, motivo per cui ancora NON sappiamo e non abbiamo prova per capire quali potranno essere i reali controlli che concretamente riuscirà a fare.

Non si tratta chiaramente di aver particolare timore qualora si operi in correttezza e buona fede qui casomai si tratta di aver più o meno fiducia nei controlli automatizzati e nel presupporre quali potrebbero essere eventuali errori o blocchi che potrebbero far ritardare l’accettazione delle pratiche anche a fronte di una correttezza normativa.

Facciamo un esempio molto semplice: supponiamo che uno dei controlli consista nel bloccare le partiche nel caso in cui non ci sia rispondenza tra i dati catastali e il richiedente.

Sapendo che i bonus possono essere concessi anche a non proprietari e sapendo che non sempre il Catasto è aggiornato, quante pratiche legittime potrebbero subire ritardi?

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A FRONTE DI TUTTO QUALI SARANNO I NUOVI TEMPI PER POTER RIENTRARE DELLE LIQUIDITA’ SPESE ?

Pur non volendo essere inutilmente allarmisti si può però presupporre che i tempi di recupero ai quali ci eravamo abituati negli ultimi mesi in cui si era ormai rodato il meccanismo , si andranno quasi obbligatoriamente a dilatare.

Ecco perché conviene ritornare a riguardare con altri occhi OGGI tutte le possibilità che la Legge ci consente di applicare e a fare le dovute riflessioni.

NON DIMENITCHIAMO MAI CHE LA SPESA ATTINENTE A OGNI BONUS EDILIZIO ANCHE SE A MONTE è UN UNICUM CON I SUOI MASSIMALI, A VALLE ( OVVERO DAL PUNTO DI VISTA DI DETRAZIONE FISCALE) E’ UN INSIEME DI DIECI (O CINQUE) IMPORTI SUDDIVISI PER ANNUALITA’ IN CUI POSSONO ESSERE RECUPERATI.

Se era vero a inizio del 2021 che l’ipotesi che il contribuente, sia privato che impresa, scegliesse di portare in detrazione la spesa pagata aveva poco appeal tenuto conto delle difficoltà di fare una previsione su quello che poteva essere il suo reddito in questo anno e quindi la capacità di recupero dell’IRPEF, adesso l’argomento può tornare a essere appetibile.

A dicembre ci sono tutte le condizioni per poter verificare:

  1. A quanto realmente ammonta l’importo speso per gli interventi di recupero edilizio ammessi ai Bonus fiscali e di conseguenza a quanto corrisponde la parte che può essere recuperata in detrazione nel 2022. ( basterà conoscere la percentuale detraibile e dividerla per 5 o per 10 a seconda dei bonus)
  2. Quale sia il reddito del 2021 e quant’è la stima delle imposte dovute. Per fare ciò ovviamente il livello di difficoltà di calcolo dipenderà dalla tipologia di contribuente ( imprese, professionisti o di privati) e oltre a ciò anche in base a quali e quanti tipi di reddito tassabile sono in capo al soggetto e quali e quanti altri oneri deducibili e detraibili già ha accumulato.

Valutare bene, anche con l’aiuto di un commercialista , la situazione personale potrebbe far emergere in più di un caso che sia effettivamente utile lasciare in detrazione – intanto – la prima annualità del Bonus maturato.

Si consideri per esempio il fatto che al 30 novembre sono in scadenza i secondi acconti IRPEF per l’anno 2021.

Si ricorda che l’acconto IRPEF è calcolato di base sull’ imposta dovuta per l’anno precedente ma che il legislatore ammette di effettuare anche il pagamento tenendo conto della previsione per l’anno in corso. ( metodo PREVISIONALE) .

Ciò significa che ricalcolando col sistema previsionale l’importo del secondo acconto potrebbe essere non dovuto o dovuto in minima parte.

Non è forse questo un modo lecito ed immediato per rientrare intanto della prima rata del credito d’imposta spettante?

Anche in assenza di acconti da versare o anche qualora che l’acconto sia già stato versato, in caso di capienza, occorrerà fare le proprie valutazioni sul fatto se sia più sicuro rimandare a gennaio 2022 l’operazione di cessione del credito in modo tale da poter aver chiara la conversione in Legge del Decreto Antifrode ed avere qualche informazione in più in merito sia ai tempi di lavorazione delle pratiche sia alle detraibilità delle nuove asseverazioni.

Se è vero che in ballo tra le incertezze c’è anche una Legge di Bilancio che ancora non è stata approvata e che quindi rende sempre opinabile qualsiasi ragionamento sulle proroghe , si può almeno dire che la cessione dei crediti per le spese sostenute per gli anni 2020 e 2021 non è in discussione e quindi potrà ben essere attivata anche durante il 2022 per tutte le rate o anche e solo per quelle che non saranno già confluite nella Dichiarazione dei Redditi.

Le migliori scelte si fanno avendo ampio lo sguardo sulle alternative, la soluzione ottimale al caso personale non è affatto detto che sia quella che i più seguono.

Articolo di Fabiana Nesi

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