Il committente può beneficiare dell’aliquota agevolata sia per i beni sia per i servizi direttamente atti al superamento delle barriere architettoniche.
Partiamo dal fatto che il decreto Iva (DPR n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter) prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Il fine ultimo dell’agevolazione, infatti, è quello di favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989.
A tal proposito, si ricorda che l’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, emanato in attuazione dell’articolo 1 della citata legge n. 13 del 1989, definisce le barriere architettoniche come:
“a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.
Come chiarito con la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali
“la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.
Lo stesso documento di prassi precisa che
“in linea generale, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento”.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, per l’applicazione della disposizione agevolativa ritiene che sia necessario che le opere:
- rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa di riferimento, ossia il decreto ministeriale n. 236/1989 e Dpr n. 503/1996;
- siano realizzate in base a un contratto di appalto.
Nel caso in cui il contratto di appalto preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che altre tipologie di interventi, per poter applicare il beneficio fiscale dell’aliquota ridotta del 4% ai primi (ossia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche), è perciò necessario che i corrispettivi siano indicati nel contratto (ed anche in fattura) in maniera distinta.
Se manca questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.
RIBADIAMO: AI FINI DEL BENEFICIO il riferimento è all’intervento e non al committente
L’applicazione dell’IVA al 4% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come indicato dall’Agenzia delle entrate già con la risoluzione 70/2012, non deve tener conto dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, ma solo del fatto che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ossia rispettino i requisiti del D.M. 236/1989.
In questo caso sia per l’acquisto di beni che per i contratti di appalto l’aliquota è sempre quella ridotta.
L’acquisto dei beni
Per quel che riguarda l’acquisto dei beni nella risoluzione 70/2012 si richiamano le norme di legge, ossia il punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, che prevede appunto l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Quella prevista dalle norme, dunque, sottolinea il testo della risoluzione citata, è un agevolazione con la quale “il legislatore ha voluto agevolare i trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione e ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto”.
Per questo motivo l’aliquota al 4% “può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicare dal D.M. 236/1989”.
Se ne deduce che chiunque compri un bene che ha le caratteristiche per rientrare tra quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e certificati in quanto tali, ha diritto all’applicazione della relativa IVA al 4% senza la necessità per il committente di attestare la disabilità propria o di altri soggetti presenti nell’immobile.
I contratti di appalto
Per quanto riguarda invece i contratti di appalto, si deve far riferimento al punto 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972, in base al quale l’aliquota ridotta al 4% si applica a tutte le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”, sempre che, ovviamente rispettino le caratteristiche previste dal D.M. 236/1989.
Anche in riferimento ai contratti di appalto, ovviamente, si procede a prescindere dalle caratteristiche del committente, per cui si deve fatturare con IVA al 4% anche al condominio, oppure ad una società per le opere sugli immobili di proprietà o in uso.
I beni significativi
Nella consulenza giuridica 18/2019 l’Agenzia a questo proposito ha chiarito che se l’intervento si configura come abbattimento delle barriere architettoniche non è necessario fare riferimento alla disciplina dei beni di valore significativo, e alla conseguente applicazione dell’IVA con aliquote differenziate.
Fa testo solo la specificità dell’intervento, per cui non si deve tener conto del valore del bene che viene installato rispetto al valore della manodopera. Su tutta la fattura, quindi si applica l’unica aliquota ridotta del 4%.
Le fatture con più lavori
Occorre prestare particolare attenzione quando viene stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi diversamente qualificabili.
l’IVA al 4% in tale situazione diventa applicabile unicamente in riferimento alla prima tipologia di intervento, e a tutte le opere direttamente correlate e necessarie per completare l’intervento stesso.
Per le altre tipologie di lavori, se realizzati su immobili per uso abitativo si applicherà l’IVA al 10% come di norma previsto.
Per il riconoscimento dell’IVA al 4% è perciò necessario il contratto riporti in maniera distinta tipologia di lavori e IVA applicabile.
Se questa distinzione non è stata fatta fin dall’origine, è necessario che venga comunque riportata in fattura.
Se manca totalmente questa distinzione, invece, tutto il corrispettivo della fattura deve necessariamente essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.
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Articolo di Fabiana Nesi
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