BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE: La nuova circolare 17/E toglie ogni dubbio.

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E’ stata appena pubblicata Circolare 17/E che raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese per le deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta per l’anno d’imposta 2022

E’ passato appena un mese dalla trattazione del problema riguardante una scrittura non proprio cristallina in merito agli aventi diritto al Bonus 75% per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche,

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% SU APPARTAMENTI IN CONDOMINIO,

Nell’articolo citato ne avevo scritto evidenziandone sia le motivazioni che avevano originato il corto circuito normativo, sia ciò che auspicavo potesse essere la giusta interpretazione.

Visto il dettaglio della norma istitutiva del bonus, tenuto conto che è scritto:

al punto a) il limite per le unifamiliari e unità indipendenti

 e ai punti b) e c) il limite del massimali per le spese relativi a condomìni,

attenendosi strettamente a ciò che è scritto sembrava che mancasse il riferimento ai massimali da poter utilizzare per le spese da sostenere all’interno delle singole unità di proprietà esclusiva facenti parte del condominio.

Il dubbio nasceva dal testo della norma che fa riferimento agli “edifici già esistenti”, ma non menziona la possibilità di applicare la detrazione anche agli interventi sulle singole unità immobiliari di cui si compone il condominio.

IL PROBLEMA IN REALTA’ ERA DUPLICE : CAPIRE SE SPETTA IL BENEFICIO FISCALE E ANCHE CAPIRE QUALE MASSIMALE DEBBA ESSERE APPLICATO.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/e , nella sezione dedicata a

Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

Ripercorre tutti i dettagli della normativa e al riguardo specifica:

Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

togliendo così DEFINITIVAMENTE ogni dubbio sia sulla fattibilità dell’operazione per il singolo appartamento posto in condominio, sia per quanto riguarda il limite di spesa massima che potrà essere oggetto di agevolazione.

Per completezza si riporta di seguito il testo della Circolare dedicato all’Argomento:

Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (Righi da E41 a E43 – cod. 21 e cod. 22)

Art. 119-ter del decreto legge 19 maggio2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Aspetti generali

L’articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettera e), del 78 TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.

La legge di bilancio 2023 ha successivamente prorogato l’agevolazione sino al 31 dicembre 2025.

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).

La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.

In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente 11 articolo 1 comma 365 legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

Beneficiari

Possono fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Limiti di detraibilità

La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

In applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese, sostenute in tale anno, si è fruito della detrazione del 50 per cento prevista dall’articolo 16-bis del TUIR oppure del Superbonus (in quanto intervento “trainato” effettuato congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici).

Ciò implica, ad esempio, che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, già avviati in anni precedenti (in vigenza del Superbonus) congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficientamento energetico, è possibile, alternativamente: – continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000 (per effetto del richiamo all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR), comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento “trainato”; – fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del medesimo decreto Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di euro 50.000.

Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.

Interventi ammessi

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere 87 le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto

Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (Circolare 08.08.2020 n. 24/E, Circolare 22.12.2020 n. 30/E, Circolare 29.11.2021 n. 16/E, Circolare 27.05.2022 n. 19/E, Circolare 23.06.2022 n. 23/E e Circolare 06.10.2022 n. 33/E).

Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

Documentazione da controllare e conservare

Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

– Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

– Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

– Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.

In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta – In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio

– Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Per una volta un chiarimento NECESSARIO riesce anche a essere tempestivo.

Come avevo scritto un mese fa

un chiarimento ufficiale sarebbe è (!) senz’altro molto più gradito che un’altra ondata di interpelli che in tanti si stanno apprestando a inviare.

Qui di seguito trovate il link per la lettura dell’intera Circolare 17/E

Articolo di Fabiana Nesi

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2 pensieri riguardo “BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE: La nuova circolare 17/E toglie ogni dubbio.

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