Bonus Barriere Architettoniche: differenze tra detrazioni al 50% al 75% e 110%

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Riepilogo delle tre agevolazioni fiscali attive per il bonus barriere architettoniche.

Pur se l’interesse del momento si è concentrato sul Bonus Barriere al 75% , vista la peculiarità del fatto che solo per questo è ad oggi in essere – anche per opere da iniziare- la facoltà di optare per la trasformazione della detrazione IRPEF in cessione del credito o sconto on fattura, può essere utile ricordare che ad oggi coesistono ben 3 tipologie di Bonus volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede,, infatti, diverse tipologie di agevolazioni:

  • la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  • la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
  • la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

Il primo fra questi, in ordine di tempo, è

il bonus barriere architettoniche al 50%,

che consente una detrazione Irpef del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia per eliminare le barriere architettoniche.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024 (36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025).

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, che usufruiscono della legge 104.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto

Occorre altresì rilevare che questa agevolazione NON è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.

Un’altra agevolazione è il già menzionato bonus barriere architettoniche al 75%.

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

A differenza del bonus 50% e del bonus 110%, questo incentivo è destinato a tutta la popolazione e non solo a chi ha una disabilità. Lo scopo è di rendere accessibile ogni abitazione.

Questa agevolazione altresì NON è limitata ai soli immobili ad uso abitativo MA a tutte le categorie immobiliari e NEMMENO è circoscritta ai disabili o alle persone fisiche al di fuori dell’attività produttiva.

Avendo l’agevolazione lo scopo di ridurre e/o abbattere le barriere architettoniche per il miglioramento generale della accessibilità, visitabilità e adattabilità di qualsiasi unità a prescindere che si tratti di ambienti abitativi o di lavoro.

Per approfondimenti sull’argomento si richiama:

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% SU APPARTAMENTI IN CONDOMINIO

BONUS 75% BARRIERE ARCHITETTONICHE: La nuova circolare 17/E toglie ogni dubbio.

Bonus 75 Barriere architettoniche, anche nell”appartamento (Circ. 17/E 2023)

Circolari Giugno 2023, n. 14/E – 15/E e 17/E – Agenzia delle Entrate – Bonus edilizi

Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).

Infine, il bonus barriere architettoniche 110% 

Rientra nel Superbonus 110% come intervento “trainato”.

Ciò vuol dire che i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono essere seguiti contemporaneamente agli eventi trainati (isolamento termico superfici opache, sostituzione di impianti di climatizzazione, ecc.).

Dal 1° giugno 2021, i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nel caso in cui vengano effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” antisismici.

Per usufruire del Superbonus, tuttavia, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.

Per quanto riguarda il BONUS BARRIERE 110% si seguono tutte le regole del Superbonus, quindi in questo caso sia per quanto riguarda le possibilità di optare per cessione o sconto in fattura , che riguardo alla tipologia delle unità ammesse nonché per gli aventi diritto alla detrazione occorre rifarsi alla normativa specifica di riferimento,

Non si ha diritto all’opzione per cessione del credito o sconto in fattura per gli interventi intrapresi successivamente al D.L. 11/2023.

A questo assunto si ritiene tuttavia che possano valere le medesime eccezioni espresse riguardo alle opere eseguite a seguito di variante al progetto iniziale.

Come chiarito dalla Circolare 13/e 2023 ,infatti, la presentazione di un progetto in variante alla Cila e l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti per poter beneficiare sia dell’aliquota al 110% che per continuare a poter esercitare il diritto all’opzione per la cessione o sconto in fattura.

Articolo di Fabiana Nesi

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