Superbonus unifamiliari: chi ha detto che serve OBBLIGATORIAMENTE la fine lavori al 31 dicembre 2023?

business people having discussion in a meeting

Circolano tra i professionisti informazioni discordanti e confuse e purtroppo anche le fonti ufficiali talvolta non contribuiscono a dare serena certezza della strada da seguire. Proviamo a fare chiarezza.

Si arriva a ridosso dell’ autunno e puntualmente ci si chiede cosa accade al bonus fiscale in prossimità del termine finale dell’agevolazione nel caso in cui l’intervento agevolato non sia stato ancora ultimato.

Per la generalità delle detrazioni previste per interventi “edilizi” (diverso è il caso di quelle spettanti per acquisti di unità immobiliari previamente oggetto di interventi da parte delle imprese), si sottolinea ancora una volta come lo si era fatto anche in passato ( si vedano altri articoli de LE DOMANDE GIUSTE) , non rileva la data di inizio o di fine dei lavori, ma la data di sostenimento delle spese (che varia a seconda che il soggetto beneficiario agisca al di fuori dell’esercizio d’impresa oppure no).

Fino al 20 settembre 2023, e nel prosieguo capiremo il perché di questa data,

Si è sempre affermato che a causa del fatto che, ai sensi della lett. b) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, i soggetti che possono beneficiare del superbonus sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, PER QUANTO CONCERNE IL SUPERBONUS RELATIVO ALLE “VILLETTE”, il momento di sostenimento della spesa coincide con la data del suo pagamento, e quindi non esisteva nessun dubbio che questa fosse da prendere a riferimento per verificare quale aliquota applicare in costanza della normativa vigente in quel momento.

Altrettanto pacifico, COMUNQUE risultava altresì che anche in caso di condominio, se entro il 31.12.2023 l’amministratore di condominio, paga le spese relative ad interventi già iniziati ma non ancora conclusi a tale data, dovesse sorgere il diritto a beneficiare della relativa detrazione fiscale, fermo restando, ovviamente, che i lavori pagati dovranno poi concretamente essere eseguiti.

Questo stava a significare anche che se una persona fisica sostiene finanziariamente entro il 31.12.2023 le spese per gli interventi agevolati con superbonus, la detrazione del 110% o del 90% (da fruire in dichiarazione dei redditi) compete anche se i lavori corrispondenti a tale spesa non dovessero essere realizzati entro la data del 31.12.2023, bensì soltanto in seguito (fermo restando che la loro ultimazione rimane necessaria).

In tale caso, resta fermo che, per la parte di spese sostenute finanziariamente nel 2023, ma corrispondenti a lavori realizzati nel 2024, la relativa detrazione del 110% o del 90% non potrà essere oggetto ab origine di opzione di cessione del credito a terzi (neppure nel caso di loro realizzazione entro il termine del 16.3.2024), ma dovrà essere portata in dichiarazione dei redditi (quanto meno per la sua prima quota annuale, con possibilità di esercitare successivamente l’opzione di “cessione differita” delle rate residue).

La risposta all’ interpello dell’ Agenzia delle Entrate 31.1.2022 n. 56, su questo punto fu chiara:

le spese sostenute nel corso dell’anno precedente, a quello in cui si perfeziona anche l’ulteriore condizione della realizzazione dei lavori (nell’ambito di un SAL o della fine lavori), non possono essere subito oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e le corrispondenti agevolazioni possono essere fruite dal beneficiario soltanto nella forma naturale di detrazioni dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, ferma restando la successiva possibilità di esercitare l’opzione di “cessione differita” delle rate residue non ancora fruite in dichiarazione dei redditi.

ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA

Diversa è la questione se, in relazione a spese sostenute, ma per lavori non ancora eseguiti, si volesse fruire dell’agevolazione mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020.

Per poter dare una risposta occorre distinguere il superbonus dalle altre detrazioni fiscali spettanti per gli interventi “edilizi”.

Sconto sul corrispettivo – Momento di sostenimento delle spese

Posto che in caso di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante, di cui alla lett. b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, non si pone il problema di individuare il momento di sostenimento delle spese perché si segue il criterio di cassa per i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa o il criterio di competenza per i titolari di reddito d’impresa, con riguardo all’opzione di sconto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 121 co. 1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese “coperte” dallo sconto sul corrispettivo, applicato in fattura dal fornitore, si considerano sostenute per cassa (quando ovviamente il beneficiario è un soggetto non titolare di redditi d’impresa  – es. persona fisica):

  • quando lo sconto è applicato per percentuali inferiori al 100% delle spese agevolate cui si riferisce (ossia sempre, tranne il caso di superbonus spettante nella misura del 110%), alla data del pagamento della parte di spese agevolate non “coperte” dallo sconto;
  • quando lo sconto è applicato in misura pari al 100% delle spese agevolate cui si riferisce (ossia nel solo caso di superbonus spettante nella misura del 110%), alla data di emissione della fattura.

ATTENZIONE:

Rispetto a questo quadro di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita nel corso della videoconferenza 20.9.2023, l’Agenzia stessa ha sottolineato come

la data di emissione della fattura (e, quindi, la data in cui si considerano sostenute le spese “coperte” da sconto applicato in misura pari al 100% delle spese agevolate cui si riferisce) non è “automaticamente” quella indicata nel documento fattura, bensì, ove diversa e successiva, la data in cui la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente (e, quindi, nel caso di fattura elettronica, la data di invio della fattura al cessionario/committente a mezzo SdI).

Conseguentemente, nel caso di fattura, con sconto pari al 100% delle spese agevolate, emessa con data 31.12.2023, ma inviata allo SdI in data 10.1.2024 (si ricorda che ai sensi del primo periodo dell’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, la fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data in cui si considera effettuata l’operazione cui la fattura si riferisce), secondo l’Agenzia delle Entrate la spesa agevolata coperta dallo sconto integrale si deve considerare sostenuta per cassa alla data dell’10.1.2024 (e, quindi, nel 2024), anziché alla data del 31.12.2023 (e, quindi, non nel 2023).

La questione dello sconto in fattura PER IL SUPERBONUS si interseca necessariamente col completamento del SAL

Ai sensi del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, quando i lavori riguardano il superbonus l’esercizio dell’opzione “può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori“, con vincoli specifici sul numero di SAL e la percentuale di completamento che ciascuno di essi deve esprimere ( max 2 SAL ognuno con minimo il 30% e fine lavori).

L’esercizio delle opzioni di sconto o cessione, quindi, ai sensi del citato co. 1-bis, possono essere esercitate soltanto se le spese corrispondono a lavori realizzati nell’ambito di stati di avanzamento lavori (con percentuale minima di completamento di ciascun SAL pari al 30% e con un numero massimo di SAL pari a 2), oppure completamente ultimati.

Il fatto stesso che il co. 1-bis del medesimo art. 121 statuisca che le predette opzioni possano essere esercitate in relazione a stati di avanzamento dei lavori evidenzia la necessità che le spese cui le opzioni si riferiscono debbano essere relative a lavori già realizzati, ancorché non necessariamente ultimati, fermo restando che in tal caso devono constare da uno stato di avanzamento dei lavori formalmente liquidato e accettato.

Detto ciò, diviene però necessario distinguere le conseguenze applicative di questo precetto a seconda del tipo di opzione.

Per l’opzione di sconto sul corrispettivo, che viene esercitata con la sua applicazione da parte del fornitore, è pacifico che non è possibile applicare in fattura lo sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora ultimati e nemmeno ancora confluiti in un SAL.

Quindi l’ipotesi di una fattura con sconto integrale del 110%, per superbonus 110%, emessa entro il 31.12.2023 per lavori che saranno ultimati nel 2024 o che confluiranno in SAL con data successiva al 31.12.2023, NON E’ POSSIBILE.

Per l’opzione di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza del 20.9.2023, a fronte di un quesito che indagava la possibilità di pagare nel 2023 spese agevolate con il superbonus, fruendo del 110% anche in relazione a lavori ultimati all’inizio del 2024, per esercitare poi, entro il 16.3.2024, l’opzione di cessione del credito, di cui alla lett. b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020,

ha risposto negativamente, affermando che

nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023

COSA HA DETTO L’AGENZIA DELLE ENTRATE??

RIPRENDIAMO IL QUESITO:

Domanda. Si chiede se un condominio che ha i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023 e ha anche i requisiti per la cessione del credito, può anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all’ istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024. Oppure è necessario che pagamenti e lavori realizzati siano allineati in un Sal riferito al 31 dicembre 2023 ed i lavori realizzati successivamente (pagati entro il 2023) non sono più cedibili?


Risposta. Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (prevista dall’articolo 121 del medesimo decreto-legge), il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus e l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni, di cui sopra, come disposto dal successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023.

La risposta, a parere della scrivente, pecca di sinteticità e senz’altro può allarmare gli addetti ai lavori.

Va detto in primis che senz’altro si tratta di un caso particolare e “anomalo” partorito presumibilmente dall’intento di voler continuare a ottenere la percentuale massima del superbonus ( il 110%) anche in assenza di lavoro svolto nella forbice agevolativa prevista dalla norma.

Dalla pura lettura testuale della risposta si ricaverebbe che senza un S.A.L. ex art 121 D.L. 34/2020 prodotto al 31 dicembre 2023 non vi è possibilità di recuperare le spese sostenute.

Ma a ben vedere l’Agenzia NON dice questo, in realtà la risposta si ferma PRIMA di specificare QUALE tipo di SAL.

Se per S.A.L. si intende uno Stato Avanzamento Lavori verificato e sottoscritto dal Tecnico preposto alle asseverazioni, la risposta cambierebbe infatti completamente il suo apparente senso.

E’ oltremodo logico e legittimo che sia necessario aver contezza di quanto erano i lavori eseguiti entro la fine dell’anno e per far ciò quale miglior strumento che un SAL regolarmente sottoscritto riferito appunto al 31 dicembre 2023?

NON SI PARLA DI S.A.L. ex art. 121 D.L. 34/2020, la risposta, a parere della scrivente, non fa riferimento all’obbligatorietà di dover fare uno dei 3 SAL “FISCALI” obbligatoriamente entro e non oltre il 31 dicembre, bensì alla EVIDENTE NECESSITA’ di avere uno stato di avanzamento lavori riferito al 31 dicembre 2023 , così da avere i valori esatti sia di quanto è recuperabile con Detrazione MASSIMA , sia di quale sia la somma non cedibile a terzi al 31 marzo 2024.

Quello che si ritiene potrebbe essere legittimo , è la redazione di un SAL ( ex art. 121 D.L. 34/2020) nel 2024 con specifica separata del valore dei lavori eseguiti entro il 2023 rispetto alla parte eseguita nel 2024.

Così come già è stato possibile fare in passato sulle asseverazioni ENEA, per esempio, per verificare quale parte doveva essere relativa all’esercizio concluso rispetto a quella maturata nell’esercizio successivo.

Così facendo, anche a fronte di spese pagate nel 2023 per il saldo dei lavori poi conclusisi nel 2024, potrebbe essere serenamente consentito sia il riporto in dichiarazione dei redditi per la quota di 1/4 delle spese totalmente pagate ( e non solo quelle collegate ai lavori realmente realizzatisi nel 2023) e poi la cessione dei 3/4 residui entro il 16 marzo 2025.

Si auspica che l’Agenzia delle Entrate, per tempo, riesca a metter mano e aggiustare il tiro sulla fattispecie prospettata o conceda, come in tanti continuano a chiedere, un ulteriore proroga.

Articolo di Fabiana Nesi

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