CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI, CESSIONI O COMPENSAZIONI: COME FARE?(seconda parte)

Analisi delle procedure per poter correttamente fruire dei crediti d’imposta sia mediante cessioni che in compensazione.

PARTE 2 DI 2

Continuando la disamina delle procedure per usufruire dei crediti d’imposta da Bonus e Superbonus edilizi iniziata la settimana scorsa con la pubblicazione della PRIMA PARTE nella quale sono stati trattati i seguenti punti :

1- Premessa

2- Crediti “non tracciabili” e “crediti tracciabili”

3- destinazione dei crediti cedibili

4- Cessione dei crediti : differenze tra crediti “tracciabili” e “non tracciabili”

che potete facilmente ripercorrere premendo il pulsante qui sotto :

Ricordando ancora una volta che – SALVO PROROGHE GIA’ DA TANTE PARTI INVOCATE – il termine finale per inviare le comunicazioni dell’opzione o sconto in fattura per gli importi maturati nel 2022 a seguito dei lavori di cui agli articoli 119 e 121 D.L. 34/2020 è fissato nel 

16 marzo 2023,

Sottolineando ancora una volta l’importantissima differenza che persiste in origine tra le opzioni :

a) cessione del credito

b) sconto in fattura

della quale avevamo ampiamente dibattuto già un anno fa nell’articolo Cessione del credito o Sconto in fattura: le differenze alla prova del 9, anzi del 29!

Oltrepassando la scadenza del 16 marzo 2023 infatti, in caso di Opzione per la cessione del credito, il contribuente potrà COMUNQUE SCEGLIERE DI CEDERE LE RATE RESIDUE DEL SUO CREDITO D’IMPOSTA ad eccezione dell’unica tranche del 2022, mentre per i committenti che hanno concordato lo sconto in fattura con l’impresa o il professionista questa possibilità è nei fatti preclusa. (per i dettagli consultate l’articolo cit. sopra)

Tratteremo in questa occasione i seguenti punti:

5- Accettazione dei crediti e relativo utilizzo

6- Soluzioni ibride ammissibili

7. Conclusioni.

5- Accettazione dei crediti e relativo utilizzo

Crediti “non tracciabili”

Andando sulla Piattaforma per la gestione dei crediti all’interno del software dell’Agenzia delle Entrate , nella propria area riservata , così come spiegato nella prima parte dell’articolo, in caso di accettazione o rifiuto del credito derivante dell’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito stesso, nel campo “Protocollo” è indicato il protocollo della comunicazione della suddetta opzione, attribuito dall’Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della comunicazione stessa.

Dal punto di vista operativo, cliccando sui relativi pulsanti, è possibile accettare o rifiutare i crediti ricevuti,

per singolo tipo di credito,

anno di riferimento

e soggetto cedente,

oppure per la totalità dei crediti stessi.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Accetta” (oppure sul pulsante “Accetta Tutti”) è necessario inserire il proprio codice PIN (tranne nei casi in cui l’accesso al sito internet  dell’Agenzia sia stato effettuato tramite SPID) e confermare l’operazione nella finestra di dialogo che apparirà.

Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui si volesse rifiutare la cessione dei crediti.

 

SI PRESTI PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ANNUALITA’ DEI CREDITI D’IMPOSTA PER I BONUS EDILIZI ex art. 121 D.L. 34/2020: 

La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate infatti è stata creata per accogliere  al suo interno NON solo i crediti d’imposta originati dal disposto dell’Art. 121 D.L. 34/2020, ma anche altre tipologie di crediti d’imposta :

Si tratta, per esempio, dei crediti relativi:
a) al bonus vacanze,  (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020)
b) alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020),
c) alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), .
d) ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), 

IL FUNZIONAMENTO DEI QUALI E’ SOSTANZIALMENTE DIFFERENTE SOPRATTUTTO PER CIò CHE CONCERNE I TEMPI DI FRUIBILITA’ DEGLI STESSI. 

LE SINGOLE ANNUALITA’ CHE RIGUARDANO I CREDITI D’IMPOSTA PER I BONUS EDILIZI SI ESAURISCONO NELL’ANNO A CUI SONO RIFERITI. DAL 1′ GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO NON SONO PIù CONSIDERATI ESISTENTI. 

MASSIMA ATTENZIONE QUINDI A NON CONSIDERARE AFFATTO EVENTUALI CREDITI CHE DOVESSERO OGGI APPARIRE COME CREDITI 2022 ( OVVERO RIFERITI A SPESE SOSTENUTE NEL 2021) PERCHE’ QUESTI CREDITI D’IMPOSTA 

SE RIFERITI A BONUS O SUPERBONUS EDILIZI 

NON ESISTONO PIù. 

cosa che invece non avviene per altri tipi di crediti d’imposta che possono essere utilizzati anche sulle annualità successive. 

 

Ritornando alla nostra esposizione, l’ammontare dei crediti “non tracciabili” accettati dal cessionario dalla piattaforma software di Ade, è caricato nel cassetto fiscale del cessionario stesso e potrà essere utilizzato, senza ulteriori formalità, in compensazione tramite modello F24.

In alternativa, se consentito, i crediti potranno essere ulteriormente ceduti.

Crediti “tracciabili”

Il contribuente in questo secondo caso dovrà selezionare il tipo di credito per il quale vuole comunicare l’accettazione o il rifiuto e poi cliccare sul pulsante “Conferma selezione”,

Le operazioni di accettazione/rifiuto dei crediti “tracciabili” si svolgono in modo analogo a quanto descritto  per i crediti “non tracciabili”.

Per i crediti “tracciabili”, anche in caso di cessioni successive alla prima, le cessioni in attesa di
accettazione conservano: 

la loro individualità (non vengono mai raggruppate)

il “Codice identificativo univoco” attribuito in occasione del primo caricamento del credito sulla Piattaforma.

I crediti “tracciabili” accettati dal cessionario, se consentito, possono essere ulteriormente ceduti dal cessionario stesso, che li troverà immediatamente disponibili nell’apposita sezione della
Piattaforma già descritta in precedenza.

Invece, ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, il cessionario, dopo aver
accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione, 

Questa ulteriore scelta è necessaria perché i crediti “tracciabili” non sono cedibili parzialmente e dunque l’utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione.

Dopo la comunicazione della scelta per la fruizione in compensazione, i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionario, ai fini dell’utilizzo tramite modello F24.

 ATTENZIONE:  Scelta per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili”

Le rate annuali dei crediti “tracciabili” non possono essere cedute parzialmente; ciò implica che, 

per ciascuna rata,

la cessione sia alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Nel caso in cui  il cessionario intendesse utilizzare in compensazione una o più rate (già accettate),
dovrà comunicare questa opzione (irrevocabile) tramite la Piattaforma, in questo modo sarà inibita la cessione di tali rate e il relativo importo verrà caricato sul plafond compensabile del cessionario.

Ciò significa che il plafond del credito compensabile intestato al cessionario, con riferimento ai crediti “tracciabili”, conterrà solo gli importi delle rate per i quali il cessionario abbia già optato per l’utilizzo in compensazione.

La scelta irrevocabile per l’utilizzo in compensazione può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito

COMUNQUE SEMPRE PRIMA DELL’INVIO DELLA DELEGA MODELLO F24

fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale

CHE NON DIMENTICHIAMO MAI  VA DAL 1° GENNAIO AL  31 DICEMBRE dell’anno di riferimento della rata stessa.

La fruizione delle rate in compensazione può anche avvenire in più soluzioni, ossia tramite distinti modelli F24, presentati eventualmente in momenti diversi.

Per quanto riguarda gli importi dei crediti “non tracciabili”, invece,  dopo l’accettazione, questi sono caricati interamente sui plafond intestati ai cessionari, che poi vengono ridotti degli importi ceduti o utilizzati in compensazione;

per le rate dei crediti “non tracciabili”, la cessione e la fruizione in compensazione possono anche combinarsi e dunque essere parziali.

 

Esaminando i dati sulla propria area della Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver selezionato il tipo di credito e aver cliccato sul pulsante “Conferma selezione”,

Dopo aver selezionato una o più rate, cliccare sul pulsante “Utilizza in F24” per destinare le rate selezionate all’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

ATTENZIONE  alla selezione delle rate, in quanto la scelta è irrevocabile e dunque le rate destinate alla compensazione tramite modello F24 non potranno più essere cedute.

Non è consigliabile, quindi, comunicare l’opzione per la compensazione con eccessivo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato il modello F24 che contiene il credito compensato, in quanto tale opzione è irrevocabile.

Dopo aver effettuato e confermato la scelta, il modello F24 contenente l’utilizzo del credito in compensazione potrà essere presentato anche nella stessa giornata, come descritto in
precedenza. 

FUNZIONALITA’ UTILI : 

Attraverso la funzione LISTA MOVIMENTI, è possibile  consultare ed esportare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le eventuali operazioni successive intervenute.

A tal fine, possono essere indicati alcuni parametri (in taluni casi, specificando l’intervallo ‘DA’ – ‘A’),allo scopo di limitare (filtrare) il numero di risultati restituiti:

 tracciabilità del credito (crediti “tracciabili” o “non tracciabili”)

 tipologia del credito, in base alla cedibilità. 
Con questo filtro, per i crediti tracciabili, è possibile selezionare anche le rate per le quali è stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24;

 la data di registrazione del credito (la data in cui la cessione del credito è stata inserita
per la prima volta nella Piattaforma);

 la data di accettazione/rifiuto del credito;

 la data di cessione del credito;

 il codice fiscale cedente (oppure la parte iniziale del
codice fiscale);

 il codice fiscale cessionario (oppure la parte iniziale del codice fiscale);

 lo “stato” del credito ceduto, che può assumere i seguenti valori:

o “In attesa di risposta cessionario” (si tratta dei crediti per i quali il cessionario non ha

ancora comunicato l’accettazione o il rifiuto della cessione)

o “Accettati” (si tratta dei crediti per i quali il cessionario ha comunicato l’accettazione
della cessione);

o “Rifiutati” (si tratta dei crediti per i quali il cessionario ha comunicato il rifiuto
dellacessione);

 il codice tributo che identifica il tipo di credito ceduto.

Questi filtri consentono di effettuare estrazioni selettive in base a diversi parametri temporali e
altre caratteristiche dei crediti ceduti.

È obbligatorio indicare almeno un filtro, oltre alla scelta tra crediti “tracciabili” e non “tracciabili”. 

 

 La lista delle operazioni risultante dai filtri impostati può essere esportata in un comodo formato elaborabile cliccando sul pulsante “Esporta – csv”.

Nel file esportato è indicato anche l’identificativo univoco di ciascuna cessione (campo “chiave”),

La presenza di filtri sui diversi campi del database consente di fare più estrazioni parziali, scaricarle e quindi ottenere (ovvero mantenere progressivamente nel corso del tempo) un database in locale completo e aggiornato, limitatamente alle cessioni dei crediti in cui l’utente connesso risulta come cedente o cessionario.

Nel caso di crediti “tracciabili”:

è sempre valorizzato il campo “Codice identificativo univoco”, attribuito al credito in occasione del primo caricamento sulla Piattaforma;

le rate per le quali è stata comunicata l’opzione er l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 sono individuabili dalla presenza, nella colonna “Cedibilità”, della categoria “effettuata la scelta di fruizione in F24”, 

Infine, per entrambe le tipologie di crediti (“tracciabili” e “non tracciabili”):

il campo “Stato” assume il valore “non accettabile  fino a tutto il …” nel caso in cui si tratti di crediti che il cessionario non può ancora accettare, perché non sono decorsi i cinque giorni lavorativi previsti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021); 

 il campo “cedibilità” riporta le limitazioni all’ulteriore circolazione del credito.

 

 

6- Soluzioni ibride ammissibili

In merito alle possibilità che sono date al committente riguardo all’utilizzo degli importi derivanti dalle opere rientranti negli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020 , è quanto mai utile fare un remind della opportunità che gli sono ( almeno astrattamente) fornite:

  1. Detrazione delle spese sostenute dall’IRPEF dovuta dalla propria dichiarazione dei redditi,
  2. Trasformazione della detrazione maturata in credito d’imposta da cedere a terzi ( si ricorda che per il committente le spese sostenute NON possono essere utilizzate col criterio dei crediti d’imposta , ovvero compensate in F24, MA solo decurtate dalla propria IRPEF in dichiarazione dei redditi )
  3. Accordo con l’appaltatore e/o con i professionisti incaricati per il pagamento della spesa direttamente con l’applicazione dello sconto in fattura,

Queste alternative, come è stato più volte chiarito possono essere combinate , per cui è possibile :

Beneficiare dello sconto in fattura con una parte di fornitori, cedere una parte di credito e utilizzare la parte restante in dichiarazione dei redditi.

In occasione di TELEFISCO è stato in particolar modo chiarito che questa scelta può esser fatta anche per singolo fornitore.

Oltre che per fornitore, la scelta può senz’altro esser fatta per ogni singolo intervento ( trainante o trainato) e senza dubbio è ammessa la cessione verso più di un soggetto.

Nonostante ci sia stata sempre una oggettiva e reale ritrosia NON c’è nemmeno alcun divieto di cedere ogni SAL a un soggetto differente.

Riguardo alla cedibilità in capo al committente originario di una singola annualità. nonostante non si ritrovino specifici divieti, nel concreto l’impostazione base del software predisposto da SOGEI per AdE, nei fatti, preclude tale scelta.

Questo ultimo passaggio è invece percorribile per i fornitori che abbiano acquisito i crediti a fronte di uno sconto in fattura da loro stessi praticato.

In questo caso, infatti, sulla piattaforma dei crediti all’interno dell’area riservata del sito di AdE, l’imprenditore o il Professionista, trova direttamente gli importi splittati in più annualità ( 5,4,10), e potrà quindi provvedere, come abbiamo ampiamente spiegato sopra, prendere di volta in volta le decisioni più adatte alla sua situazione finanziaria,

7. Conclusioni.

A seguito del taglio operativo e pratico della trattazione si è inteso essere in qualche modo di ausilio a tutti coloro i quali in questi giorni stanno cercando soluzioni alternative in risposta al generalizzato blocco delle cessioni avvenuto nei fatti da tutti gli operatori istituzionali.

Occorre , seppur con la doverosa cautela, valutare da parte anche di tutti coloro che hanno imposte e contributi pressoché strutturali da pagare, la convenienza di un acquisto circoscritto e mirato alle proprie necessità.

Ancora una volta, nel silenzio istituzionale, potrebbe essere la capillarità delle piccole e medie realtà produttive di concerto col supporto professionale di Dottori Commercialisti e in taluni casi anche Avvocati se non addirittura Notai ad adoperarsi per assorbire una fetta non marginale di questo tsunami indotto dal groviglio normativo formatosi dal 2020 ad oggi.

La cessione del Credito non è un diritto ma è un’opzione.

Occorrerebbe tuttavia precisare: come opzione sancita da una norma di legge tutt’oggi in vigore, la si DEVE nel concreto e fattuale poter esercitare.

Altrimenti, occorrerebbe aggiungere un’ulteriore comma all’articolo 121: “nuoce gravemente alla salute”.

Articolo di Fabiana Nesi

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