ANCHE LE INDEBITE DETRAZIONI IRPEF DA BONUS E SUPERBONUS EDILIZI RIENTRANO NEL NUOVO RAVVEDIMENTO SPECIALE

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La circolare n. 2/e del 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che sono ravvedibili anche le violazioni “prodromiche” alla dichiarazione.

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2, relativa alle varie definizioni agevolate delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 197/2022

Come segnalato già su Eutekne, a firma di Alfio Cissello, tra i chiarimenti più interessanti risaltano quelli relativi al ravvedimento operoso speciale, disciplinato dall’art. 1 commi da 174 a 178 della L. 197/2022.
Ricordiamo che nella versione AGEVOLATA con scadenza il 31 MARZO 2023 , le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo ed è concessa la possibilità di versamento rateale (massimo 8 rate trimestrali di pari importo).

Sull’argomento, nell’articolo Ravvedimento SPECIALE per le violazioni tributarie connesse a DICHIARAZIONI , avevamo già spiegato i tratti essenziali dell’istituto.

La Definizione tramite il ravvedimento speciale riguarda le violazioni concernenti

“le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.


Sono di conseguenza escluse le dichiarazioni omesse, mentre vi rientrano le violazioni relative a dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione (che non sono considerate omesse ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98).

In merito all’ambito applicativo la Circolare 2/e specifica :

“Quanto al relativo ambito applicativo, la normativa in parola consente di regolarizzare le violazioni «sostanziali» dichiarative e le violazioni sostanziali «prodromiche» alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione”.

Si precisa inoltre che sia le violazioni dichiarative propriamente intese, sia le violazioni prodromiche sono soggette alla riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Naturalmente, occorre ravvedere le singole violazioni, non operando gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione.


Quindi, sono ravvedibili con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

– le violazioni in tema di dichiarazione infedele punite nella misura base con una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta o delle ritenute ex artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97;


– le violazioni prodromiche alla dichiarazione, ad es.: sulla fatturazione omessa/infedele ex art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 (con sanzione dal 90% al 180% dell’imposta) o per la detrazione IVA indebita ex art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 (sanzionate col 90% dell’imposta).


Rientrano inoltre nel ravvedimento speciale

le violazioni inerenti al controllo formale delle dichiarazioni, punite nella misura del 30% (indebite detrazioni di imposta e deduzioni dall’imponibile).

Il ravvedimento speciale si perfeziona pagando quanto dovuto o la prima rata entro il 31 marzo 2023.

Sempre entro il 31 marzo 2023 è necessario rimuovere l’inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

Gli importi dovuti per il ravvedimento speciale possono essere estinti mediante compensazione nel modello F24.


Un’ottima occasione per tutti coloro i quali si sono resi conto di aver compiuto errori negli ultimi anni in relazione alle detrazioni per i Bonus Edilizi, posto che, come ben sappiamo, le detrazioni – E DI CONSEGUENZA ANCHE I RELATIVI CONTROLLI – si protraggono per più anni.

Calcoli e valutazioni che comunque consiglio vivamente di far eseguire – senza troppo indugio- da un Commercialista esperto e attento, il 31 marzo è – in effetti – dietro l’angolo.

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