Analisi delle procedure per poter correttamente fruire dei crediti d’imposta sia mediante cessioni che in compensazione.
PARTE 1 DI 2
Ricordando che il termine finale per inviare le comunicazioni dell’opzione o sconto in fattura per gli importi maturati nel 2022 a seguito dei lavori di cui agli articoli 119 e 121 D.L. 34/2020
è fissato per il 16 marzo 2023,
visto il persistere generalizzato del blocco delle acquisizione dei crediti d’imposta da parte degli istituti di credito e di Poste, è quanto mai opportuno fornire un quadro completo dell’attuale stato dell’arte per i suddetti crediti.
Per fare ciò occorre riprendere le singole posizioni non solo per ogni intervento bensì per ciascun committente e procedere all’analisi delle peculiari prospettive realizzabili.
Per questo motivo si intende in primis ripercorrere la genesi generale dei crediti d’imposta in parallelo con lo strumento di visualizzazione e utilizzo rappresentato dalla apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’esposizione, divisa in due articoli, si tratteranno i seguenti punti:
Leggi tutto: CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI, CESSIONI O COMPENSAZIONI: COME FARE?1- Premessa
2- Crediti “non tracciabili” e “crediti tracciabili”
3- destinazione dei crediti cedibili
4- Cessione dei crediti : differenze tra crediti “tracciabili” e “non tracciabili”
5- Accettazione dei crediti e relativo utilizzo
6- Soluzioni ibride ammissibili
7. Conclusioni.
1 . Premessa
La “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, non è solo lo strumento mediante il quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi ma anche la dashboard che permette di fotografare la situazione del singolo creditore in un dato momento.
La Piattaforma è composta da quattro funzioni:
- Monitoraggio crediti
- Cessione crediti
- Accettazione crediti/sconti
- Lista movimenti
Le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti,
tuttavia gli importi ivi presenti rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, così che possano essere efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).
La presenza dei crediti sulla Piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati
dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
La Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.
Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.
Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i
relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della
Piattaforma.
n.b.: In caso di opzione per lo sconto o di “prima” cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del “primo” cessionario è importante affinché, in caso di errore, l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la “prima” cessione.
Il successivo cessionario visualizzerà sulla Piattaforma i dati dei crediti ricevuti.
In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente; affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente (anche eventualmente al fine di riproporre la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono, inoltre, irreversibili.
Gli esiti delle operazioni effettuate sulla Piattaforma sono immediatamente visibili per i soggetti
coinvolti (cedente e cessionario) nelle varie aree della Piattaforma stessa.
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del punto 3.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 340450 del 1° dicembre 2021, in caso di cessione successiva alla prima di crediti relativi a bonus edilizi, il cessionario può procedere all’accettazione o al rifiuto solo decorsi cinque giorni lavorativi dall’inserimento sulla Piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.
2. Crediti “non tracciabili” e crediti “tracciabili”
Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del decreto legge n. 34 del 2020,
sono soggette alla tracciatura e al divieto di cessione parziale le cessioni successive alla prima delle rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la “prima cessione” del credito o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo)
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Dopo l’accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è possibile accedere alla Piattaforma seguendo il percorso:
Servizi – Agevolazioni – Piattaforma Cessione Crediti
Ciascuna funzione della home page è configurata in modo diverso, a seconda che i crediti siano “tracciabili” o “non tracciabili”
- MONITORAGGIO CREDITI
Questa funzione della Piattaforma non consente di effettuare operazioni dispositive
(comunicazione di cessione, accettazione, rifiuto), ma permette di consultare il riepilogo sintetico dei crediti, per tipologia e anno di riferimento.
In caso di crediti “non tracciabili”, il prospetto visualizza:
a) i crediti ricevuti (ossia i crediti che altri soggetti hanno ceduto all’utente, oppure che
sono maturati direttamente in capo allo stesso utente), distinti tra crediti “in attesa di
accettazione”, “accettati” e “rifiutati” da parte dell’utente medesimo. I crediti maturati in
capo allo stesso utente3 sono già impostati come “accettati”;
b) i crediti ceduti (ossia che l’utente ha ceduto ad altri soggetti), evidenziando se i
cessionari abbiano accettato o meno la cessione;
c) i crediti ricevuti e accettati dall’utente, utilizzati in compensazione tramite F24,
oppure contenuti in modelli F24 in corso di perfezionamento (c.d. credito “prenotato”)
d) i crediti residui, che l’utente può utilizzare in compensazione tramite modello F24,
oppure cedere a terzi, secondo la disciplina vigente. In particolare, i crediti sono distinti
in base alle opzioni di cedibilità (se consentita).
Se nel plafond dei crediti compensabili di un certo soggetto sono presenti sia crediti “tracciabili”, sia crediti “non tracciabili”, della stessa tipologia e per lo stesso anno di riferimento (es. Superbonus – codice 7701 – anno 2022), l’utilizzo in compensazione di tali crediti viene imputato prioritariamente (fino a capienza) ai crediti “non tracciabili”, in quanto tali tipologie di crediti presentano meno opzioni di cedibilità.
Nell’ambito dei crediti “non tracciabili”, se un soggetto dispone di crediti appartenenti a diverse
categorie di cedibilità , ai fini della determinazione dell’ammontare dei crediti residui cedibili per ciascuna delle suddette categorie, pari alla differenza tra i crediti accettati (e non ancora ceduti) e i crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, questi ultimi sono imputati alle varie categorie attingendo prioritariamente ai crediti con maggiori restrizioni in termini di cedibilità.
In caso di crediti “tracciabili”, il prospetto visualizza:
a) i crediti ricevuti, che assumono lo stesso significato del prospetto relativo ai crediti “non
tracciabili”;
b) i crediti ceduti (ossia che l’utente ha ceduto ad altri soggetti), evidenziando se i
cessionari hanno accettato o meno la cessione, come nel caso dei crediti “non tracciabili”;
c) i crediti fruibili nel modello F24, ossia i crediti per i quali l’utente ha comunicato la scelta
irrevocabile di utilizzo in compensazione mediante modello F24.
d) i crediti residui cedibili a soggetti terzi secondo le disposizioni vigenti, ossia i crediti
che l’utente ha accettato tramite la Piattaforma (se necessario), per i quali, però, non è
stata comunicata la scelta per la compensazione tramite modello F24, né sono stati
ancora ceduti a soggetti terzi. Anche in questo caso, come per i crediti “non tracciabili”, i
crediti sono distinti in base alle opzioni di cedibilità (se consentita),
3. Destinazione dei crediti cedibili
I crediti cedibili sono distinti a seconda delle categorie:
“Cedibile a chiunque e poi tre volte a soggetti qualificati”.
“Cedibile ..XX… volte a soggetti qualificati”;
“Cedibile più volte a chiunque”, ossia che non hanno limitazioni con riferimento al numero
di cessioni e ai soggetti a cui possono essere ceduti;
“Cedibile una volta a chiunque”, ossia che non hanno limitazioni con riferimento ai soggetti
a cui possono essere ceduti, ma una sola volta;
“Cedibile a correntisti professionali”. Si tratta dei crediti “tracciabili” per i quali
sono state esaurite le tre possibili cessioni a soggetti qualificati e che le banche detentrici
possono cedere un’ultima volta ai propri correntisti, compatibilmente con quanto previsto dalla norma attualmente in vigore:
.
“Non cedibile”, che non possono essere oggetto di ulteriori cessioni.
.
4. CESSIONE CREDITI
In quest’area della Piattaforma presente nell’area personale del sito di AdE, sono visibili i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono essere ulteriormente ceduti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
I crediti sono raggruppati in base alle opzioni di cedibilità i crediti non cedibili, ovviamente, non sono visualizzati.
Se i crediti cedibili sono particolarmente numerosi, viene visualizzato un prospetto di riepilogo per consentire all’utente, attraverso selezioni successive, di individuare i crediti che intende cedere, altrimenti, la Piattaforma visualizza direttamente i crediti cedibili.
Crediti “non tracciabili”
I crediti “non tracciabili” sono raggruppati per opzioni di cedibilità, tipologia del credito, anno di riferimento e possono essere ceduti anche parzialmente
In caso di tentativo di cessione dei crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”, la Piattaforma verifica che il codice fiscale del cessionario sia effettivamente presente tra i soggetti previsti negli appositi elenchi, se cessionario non corrisponde a un soggetto qualificato la Piattaforma restituisce un messaggio di errore bloccante.
Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l’importo del credito ceduto (che
viene precompilato con l’importo massimo del credito cedibile, ma può anche essere indicato in
misura inferiore) e il codice fiscale del cessionario; la Piattaforma verifica che il codice fiscale indicato sia esistente e – in caso contrario – non permetterà di proseguire.
Dal punto di vista operativo, se non vengono rilevati errori, per proseguire è necessario spuntare la casella in fondo alla pagina, cliccare sul pulsante “Cedi crediti selezionati” e per confermare definitivamente la comunicazione della cessione, è necessario cliccare sul pulsante
“Cedi” e inserire il proprio codice PIN nella finestra di dialogo che apparirà (tranne nei casi in cui
l’accesso al sito internet dell’Agenzia sia stato effettuato tramite SPID).
I crediti ceduti saranno visibili nella Piattaforma del cessionario, che potrà accettarli o rifiutarli.
Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritorneranno nella disponibilità del cedente.
La Piattaforma consente di cedere contemporaneamente più crediti; a tal fine, oltre a
compilare singolarmente le relative righe, l’utente può “spuntare” la casella collocata nella riga di
intestazione e inserire il codice fiscale dell’unico cessionario nella finestra di dialogo che apparirà.
La Piattaforma compilerà automaticamente le righe interessate con il codice fiscale del cessionario e con l’importo massimo del credito cedibile; se necessario, l’utente può comunque modificare questi dati per ogni riga e proseguire come descritto in precedenza.
Crediti “tracciabili”
La tracciabilità del credito implica che in qualsiasi momento debba essere possibile ricostruirne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso.
Sono soggetti alla tracciabilità e al divieto di cessione parziale i bonus edilizi derivanti dalle prime
cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022
Per tale finalità, in occasione del primo caricamento sulla Piattaforma delle singole rate annuali in
cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un “Codice identificativo univoco”
composto:
dal protocollo (17 caratteri) e dal progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell’opzione
(prima cessione o sconto) da cui deriva il credito;
da un ulteriore progressivo di 6 caratteri assegnato automaticamente dalla Piattaforma, per
distinguere, all’interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari
della detrazione.
Dopo la prima opzione, ciascuna rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione deve essere
ceduta distintamente e per intero (divieto di cessione parziale); pertanto, per ogni rata, le cessioni
successive alla prima conservano il “Codice identificativo univoco” della rata stessa.
Per questo motivo, le singole rate dei crediti “tracciabili” non vengono mai raggruppate, ma nei vari passaggi sono sempre visualizzate e cedute distintamente.
Trattandosi di crediti “tracciabili”, per ogni rata vengono indicati, tra l’altro:
° il “Codice identificativo univoco”, composto come sopra specificato;
° il codice fiscale del soggetto (Codice fiscale ultimo cedente) che ha ceduto il credito
all’attuale titolare del credito stesso; nel caso si tratti delle rate dei bonus edilizi derivanti
dall’opzione per la prima cessione o per lo sconto in fattura, il codice fiscale in questione
corrisponde al soggetto titolare della detrazione.
A differenza dei crediti “non tracciabili”, in caso di cessione dei crediti “tracciabili” non è possibile
cedere una parte della rata e dunque non è possibile specificare l’importo del credito ceduto, che
per definizione è preimpostato con l’importo della rata stessa.
ESPOSTI SIN QUI I PRIMI QUATTRO PUNTI,
NELLA SECONDA PARTE – IN PROSSIMA PUBBLICAZIONE –
SARANNO AFFRONTATI
GLI ALTRI ARGOMENTI SOPRA INDICATI
E LE CONSIDERAZIONI FINALI SUL TEMA
Articolo di Fabiana Nesi
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2 pensieri riguardo “CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI, CESSIONI O COMPENSAZIONI: COME FARE?”
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