Solo dal 1° al 30 marzo 2023 si potrà presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta sui sistemi di accumulo

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Il credito sarà riconosciuto proporzionalmente, in base al rapporto tra risorse stanziate e domande presentate

La scorsa legge di Bilancio all’’art. 1 comma 812 (L. 234/2021) ha riconosciuto un credito d’imposta IRPEF per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gli impianti risultano già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto ex art. 25-bis del DL 91/2014.

Tale credito viene previsto nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022. 

In attuazione della citata disposizione, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il decreto del 6 maggio 2022 per la definizione delle modalità d’accesso al predetto credito d’imposta, al quale è seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022 n. 382045, con cui sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso al credito in esame.

Il DM 6 maggio 2022, all’art. 2 comma 1, precisa anzitutto che il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che sostengono spese documentate relative all’installazione dei predetti sistemi di accumulo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Per il riconoscimento del credito è richiesta la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, di un’apposita istanza, che può essere inviata direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione, 
L’istanza può essere trasmessa mediante:
– il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

SI PRECISA CHE AD OGGI ANCORA IL SOFTWARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON E’ ANCORA OPERATIVO PER L’INOLTRO TENUTO CONTO CHE IL PRIMO GIORNO UTILE SARA’ IL 1° MARZO 2023.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate vengono resi reperibili il modello di istanza da adottare e le istruzioni per la relativa compilazione, ove viene precisato che nell’istanza occorre riportare:
– il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito;
– il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale del beneficiario minore/interdetto;
– l’importo delle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
– la sottoscrizione del beneficiario o del rappresentante legale del beneficiario, e la data di sottoscrizione;
– il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma del soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza (se presente).

Le istanze vanno trasmesse dal 1° al 30 marzo 2023.


Una volta ricevute le istanze, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro per l’anno 2022) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate, determina la percentuale di spesa sostenuta riconosciuta a titolo di credito d’imposta.


Tale percentuale deve successivamente essere comunicata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento da pubblicare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (ossia entro il 10 aprile 2023).

Il credito così determinato non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi a oggetto le medesime spese

Infine, per quanto consta le modalità di fruizione, a norma dell’art. 4 del DM 6 maggio 2022, il credito d’imposta riconosciuto a seguito della presentazione dell’istanza (nella percentuale che verrà comunicata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili (e dunque nei modelli REDDITI 2023 o 730/2023, relativi all’anno d’imposta 2022), in diminuzione delle imposte dovute.

L’eventuale ammontare del credito non utilizzato nella dichiarazione può essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

Qui sotto è possibile scaricare l’ISTANZA e le ISTRUZIONI:

Articolo di Fabiana Nesi

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