Cessione del credito o Sconto in fattura: le differenze alla prova del 9, anzi del 29!

All’approssimarsi della scadenza per le comunicazioni telematiche per le cessioni del credito e dello sconto in fattura relative al 2021 diventa evidente la disparità di trattamento tra le due scelte.

Doveva essere il 16 marzo 2022 il termine ultimo per l’inoltro delle Comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2021,

Poi è intervenuto prima un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a farlo slittare al 7 aprile e infine la conversione in Legge del D.L. 4/2022 ha sancito la scadenza al 29 aprile 2022.

Entro tale data perciò coloro i quali, avendo sostenuto spese durante il 2021 inerenti le opere indicate dall’art. 121 D.L. 34/2020, scelgono di trasformare la detrazione fiscale IRPEF spettante in credito d’imposta o hanno concordato operazioni con sconto sul corrispettivo, devono essere nelle condizioni di poter far vistare dal professionista incaricato la loro pratica in maniera tale che il medesimo soggetto possa procedere con l’inoltro della pratica all’AdE.

Fin qui tutto chiaro e lineare in apparenza tuttavia dietro a questo adempimento conosciuto dal 2020, si sono accumulati diversi ostacoli di varia natura e ciò sta mettendo in fibrillazione tutte le parti in causa.

Vediamo di che si tratta e cosa implica aver scelto a suo tempo di procedere con lo sconto in fattura piuttosto che con pagamenti delle fatture da cedere poi a terzi.

Prima di proseguire con la trattazione è intanto utile ricordare quali siano gli interventi a cui ci si riferisce e a tal riguardo il comma 2 dell’art. 121 D.L. 34/2020 indica:

  a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a), b) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 119; 
  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi
inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160; 
  e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto; 
  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119; 
  f-bis) superamento ed eliminazione di barriere  architettoniche  di
cui all'articolo 119-ter del presente decreto. 

In tutti questi casi il contribuente ha la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

La scelta del contribuente è da considerarsi ALTERNATIVA alla diretta detrazione delle spese sostenute in dichiarazione dei redditi, che da un punto di vista finanziario posticipa nel tempo il rientro delle cifre spese mentre l’apertura normativa alle soluzioni a) o b) può apparire sostanzialmente equivalente.

In entrambi i casi la liquidità assorbita nell’intervento agevolato è pari a zero: in un caso non sussiste nemmeno l’uscita monetaria per la parte dell’importo coperta dal Bonus fiscale, nell’altro all’uscita segue un rientro sostanzialmente infrannuale. (rimandiamo ad altra sede tutte le problematiche inerenti la liquidazione dei crediti maturati e le attualissime difficoltà di concludere contratti di cessione).

LA DISPARITA’ SOSTANZIALE.

Operando alla ricerca di soluzioni su operazioni che stanno presentando difficoltà nella raccolta documentale e/o nella materiale conclusione delle opere, è apparsa di una evidenza sconcertante una disparità di trattamento sostanziale.

Vediamo quale:

Nel caso in cui il contribuente che ha finanziariamente sostenuto spese nel 2021 non riuscisse a concludere la pratica con l’invio entro il 29 aprile 2022 della Comunicazione dell’opzione all’AdE, può comunque provvedere a recuperare la frazione relativa al 2021 in dichiarazione dei redditi e inviare SUCCESSIVAMENTE la comunicazione ad AdE indicando che si tratta di quote successive alla prima.

In questa maniera, si possono bypassare , seppur parzialmente, problematiche inerenti a ritardi nelle Asseverazioni dei tecnici, negli aggiornamenti delle polizze assicurative, nelle lavorazioni dei Visti di Conformità , negli errori degli invii delle pratiche ad AdE etc.

Il comma 3 dell’art. 121 D.L. 34/2020 specifica infatti che:

"3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non
fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'
essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Oltrepassando la scadenza del 29 aprile 2022 quindi, in caso di Opzione per la cessione del credito, il contribuente potrà COMUNQUE SCEGLIERE DI CEDERE LE RATE RESIDUE DEL SUO CREDITO D’IMPOSTA ad eccezione dell’unica tranche del 2021.

(ovviamente prendendo a riferimento spese sostenute nel 2021, se invece fossero spese del 2020 , l’esclusione riguarderebbe anche questo anno).

Cosa accade invece se il contribuente e il fornitore si sono trovati in accordo per procedere ai lavori nel 2021 con lo sconto in fattura?

In questa fattispecie il paradigma cambia totalmente.

Facciamo un esempio:

Il cliente Tizio ha commissionato un intervento per un Bonus edilizio all’impresa di Costruzione CAIO sul quale matura una detrazione/sconto in fattura di 50.000 euro. L’importo dei lavori è stato regolarmente fatturato nel 2021 riportando nel documento lo sconto dei 50.000 euro e TIZIO ha anche eseguito il bonifico a differenza tra il totale opere e la detrazione spettante.

Per ritardi di vario genere, tipo contestazioni sul cantiere, passaggio di consegne tra i tecnici, difficoltà nel ricostruire la congruità dei prezzi, mancato accordo sull’accollo delle spese aggiuntive impreviste, mancanza dell’asseverazione conclusiva del tecnico, Polizza di Assicurazione non conforme, scaduta, non rinnovata o non rinnovabile, etc..

il Professionista non è in grado di Vistare la conformità della Pratica entro la scadenza del 29 aprile 2022.

COSA SUCCEDE?

E’ AMMISSIBILE PROCEDERE ALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA OLTRE IL TERMINE INDICATO DAL D.L. 4/2022?

In questa situazione, il contribuente “TIZIO” è nella posizione di aver già ottenuto il completamento dell’intervento senza aver messo in circolo la propria liquidità, l’anello debole della catena è l’impresa.

Nell’ipotesi in cui non si riesca a concludere l’iter procedurale il costruttore CAIO ( ma identico problema lo si ha per tutti i soggetti che hanno accettato il pagamento con lo sconto in fattura, ergo i professionisti e le imprese di servizi e vendita di materiali) NON avrà NIENTE sul proprio cassetto fiscale.

Per come è stata impostata la norma : è il Contribuente che DEVE sottoscrivere, insieme a chi appone il visto di conformità, la Comunicazione per l’esercizio dell’Opzione.

E’ quindi SOLO nelle mani del Contribuente la possibilità di dare incarico al Commercialista di procedere all’apposizione del Visto di Conformità ed

è solo nella fattibilità e completezza dell’operazione ENTRO E NON OLTRE il 29 aprile 2022 che il “nostro” Costruttore riuscirà a veder maturare il proprio credito ( = pagamento per l’appalto eseguito).

Oltrepassando tale data, NON E’ PREVISTA la possibilità di procedere a un invio per un importo anche solo “parziale” dello sconto maturato.

Tale situazione non la si trova tuttavia VIETATA esplicitamente da nessun articolo di legge ma la si riscontra dalla compilazione del modello di Comunicazione dell’Opzione.

Mentre il Software CIR20 (che è il programma col quale si procede alla compilazione e creazione del file dati necessario per l’inoltro telematico della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate) permette di procedere a cessione dei crediti per rate successive alla prima, NON è possibile fare lo stesso se l’operazione indicata è di sconto in fattura.

Ad oggi, ad esempio è possibile inviare senza alcun blocco le comunicazioni per le Cessioni dei Crediti per le rate residue derivanti da interventi eseguiti nel 2020, ma lo stesso è inibito nell’ipotesi lo si volesse tentare di fare per operazioni di SCONTO IN FATTURA.

Considerando che in massima parte le Imprese di Costruzione (ma anche i professionisti) hanno accettato appalti e incarichi al fine di agevolare il committente e con l’intento di alleggerirlo delle pratiche per la ricerca e l’ottenimento di finanziamenti, l’impossibilità che dovesse malauguratamente sopraggiungere nella conclusione della pratica, avrebbe oltre a un effetto devastante sotto il profilo finanziario anche un amaro sapore di beffa.

Nella consapevolezza che è senz’altro molto più facile esprimersi a posteriori dando pareri su errori procedurali già compiuti va senz’altro ammesso che la mole di interventi falcidianti che si sono succeduti dal novembre scorso ad oggi da parte del legislatore ha inciso in maniera decisiva sulla speditezza delle operazioni.

Spostare al 29 aprile 2022 nelle ipotesi di cui al nostro esempio equivale a regalare un piatto in ceramica vuoto a chi non mangia da mesi.

Una norma che ha la sua ragion d’essere nel sostegno all’economia e al comparto dell’edilizia non ha previsto vie di soluzione o di fuga proprio per quelle imprese che indirettamente si intendeva sostenere. Sembra difficilmente comprensibile.

Quanto sarebbe utile tra i tanti correttivi necessari che si provvedesse a eliminare anche questa disparità?

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright 2022 fabiananesicommercialista

Iscriviti per seguire il mio blog!

VUOI FARE LA TUA DOMANDA GIUSTA?

FAI CLIK SUL PULSANTE QUI SOTTO:

3 pensieri riguardo “Cessione del credito o Sconto in fattura: le differenze alla prova del 9, anzi del 29!

Rispondi

%d