Con un intreccio di iter normativi concatenati, si conclude con la Pubblicazione in G.U. il testo dell’originario Decreto Aiuti Quater convertito in Legge in via definitiva il 12 gennaio 2023.
E’ stata una corsa ad ostacoli quella iniziata dal 10 novembre scorso, con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Aiuti Quater poi pubblicato solo il 18 dello stesso mese.
E’ da allora che erano rimasti in ballo alcuni tasselli relativi alla progettazione e programmazione delle opere edilizie recuperabili finanziariamente grazie alle agevolazioni Superbonus e Bonus minori.
In verità è stato un lento scoprire le carte quello che ha accompagnato questa così incerta vicenda eppure di fatto quello che già era nell’aria dal 21 dicembre 2022 (data di approvazione della conversione del D.L. in Senato) è sostanzialmente rimasto inalterato.
Vediamo quindi in conclusione cosa è stato disposto per questo 2023 modificando ciò che era previsto in origine :
Leggi tutto: Aiuti Quater e Legge di Bilancio il mix di norme per regolare i Bonus edilizi 2023Innanzitutto ricordiamo che l‘Articolo 1 Comma 894 Legge di Bilancio 197/2022 In vigore dal 01/01/2023, andando a riprendere l’articolo 9 del Decreto Aiuti Quater, ha previsto che :
Le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ( ovvero l’applicazione del 90% dal 2023 anziché del 110%) non si applicano:
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
A causa della modifica sopra riportata il testo dell’articolo 9 del Decreto Aiuti quater risulta quindi così articolato :
Art. 9 Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8-bis: 1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»; 2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro.»; b) dopo il comma 8 -bis è aggiunto il seguente: «8 - bis .1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1 -bis , allegata al presente decreto.»; c) al comma 8 -ter , dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -bis , per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;d) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1 -bis di cui all’Allegato 1 al presente decreto.1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , numero 1), non si applicano: a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis .1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cuial comma 8-bisal suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 4. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quaterdella legge n. 196 del 2009,, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. 4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2022, 92,8 milioni di euro per l’anno 2023, 1.066 milioni di euro per l’anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l’anno 2025, 946,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,4 milioni di euro per l’anno 2028, 118,6 milioni di euro per l’anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l’anno 2034 e pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, ai sensi dell’articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Quindi riassumendo:
Oltre a ciò che dalla lettura appare chiaro, restano tutti in piedi i seguenti dubbi ;
- Gli interventi su unifamiliari effettivamente iniziati nel 2023 ma con cilas presentata nel 2022 hanno il Superbonus 90% oppure no? cosa si intende per “interventi avviati a partire dal 1 gennaio 2023”?
- Cosa si intende per “interventi diversi da quelli effettuati da condomini”? Per come è scritta presta il fianco a una interpretazione fuorviante. Anche gli interventi su unifamiliari, infatti sono DIVERSI da quelli effettuati da condomini, tuttavia questo mal si collocherebbe rispetto alla proroga al 31 marzo 2023 già prevista nel Decreto sin dalla prima stesura.
- Il requisito reddituale per i nuovi avvii delle unifamiliari: cosa si intende per “reddito di riferimento”? Solo il reddito IRPEF ? Sono esclusi dal computo tutti i redditi esclusi o esenti da IRPEF? Es. compensi per Incaricati delle vendite a domicilio, Cedolare Secca, Regime Forfettario e Contribuenti Minimi, Regimi Speciali, Reddito di Cittadinanza, etc.. etc.. Avevamo già parlato dell’argomento in Superbonus 90%: qual è il reddito di riferimento per le unifamiliari? e anche in Decreto Aiuti quater: superbonus e soglia del quoziente familiare
- Sempre in merito alle unifamiliari : cosa si intende per ABITAZIONE PRINCIPALE? e poi, Abitazione principale del committente i lavori o abitazione principale ANCHE o solo di parte del nucleo familiare? Il concetto di Abitazione Principale è infatti DIVERSO da quello di Residenza e anche da quello di Domicilio.
- In che modo e anche e soprattutto in quali termini sarà riconosciuto il contributo in favore dei soggetti con reddito rientrante nelle soglie dei 15.000? considerando che la proroga per le opere è solo fino al dicembre 2023, a ben poco servirebbe un contributo che giungesse solo a termini in scadenza o addirittura scaduti,
- Le garanzie concedibili da SACE verso i soggetti con ATECO 41 ( costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) riguardano SOLO crediti derivanti dall’applicazione di sconto in fattura oppure la possibilità di accedere ai finanziamenti è data anche a quelle imprese che volontariamente hanno acquistato crediti in origine maturati da altri soggetti?
- Per tutti coloro (tanti) che non rientrano nei CODICI ATECO 41 e 43, si pensi a tutte le professioni tecniche e ai Commercialisti, e soprattutto ai privati cittadini: QUALI e DOVE sono gli aiuti per non restare inghiottiti dall’illiquidità creatasi a causa delle repentine variazioni normative?
Considerando che alcune di queste regole hanno per loro stessa natura una forbice di utilità risicata, tenuto conto che i tempi del settore edilizio non sono certo quelli del genio della lampada, sarebbe assolutamente urgente dipanare in maniera inequivocabile punto per punto ogni incertezza,
Ovviamente queste non fanno che sommarsi a quelle (tante) già ampiamente ricordate e sollecitate ( si veda per esempio Richiesta di intervento legislativo per interpretazione autentica: opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito art. 121 DL 34/2020 serve definitiva chiarezza.).
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2023 fabiananesicommercialista
Devi accedere per postare un commento.