Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 42012, i Dottori Commercialisti hanno chiesto una formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell’Agenzia delle Entrate del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020.
Hanno fatto scalpore nei giorni scorsi le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Cassazione con la Sentenza della sez. III penale, 8.11.2022, n. 42012 in merito alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale altrimenti spettante, è recata dall’art. 121 del DL 34/2020.
Riepiloghiamo l’argomento:
Il co. 1-bis dell’art. 121 D.L. 34/2020 prevede che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”,
mentre il co. 1 stabilisce che “I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (…)”.
Di conseguenza, la possibilità di esercitare l’opzione per ciascun SAL riguarda tutte le tipologie di interventi agevolati, di cui al successivo co. 2 del medesimo art. 121.
Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, il co. 1-bis dell’art. 121 aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo: A) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento
complessivo; B) ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
A una prima lettura della norma, sembrerebbe quindi che l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all’avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all’avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all’avvenuta liquidazione di un SAL da parte del direttore dei lavori, fermo restando che, nel caso si intenda optare per la cessione/sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e rifacimento della facciata degli edifici in misure diverse dal 110% (es. 50% per il recupero, 50% o 65% per l’ecobonus e 90% per il bonus facciate), non vi sono limiti al numero di SAL, né vi sono percentuali di avanzamento cui riferirsi.
Tuttavia, visto che il primo periodo del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 recita testualmente che l’opzione “può” essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che “deve”, il MEF, in risposta ad un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7.7.2021 n. 5-06307, per gli interventi che beneficiano, sulle relative spese, di detrazioni “edilizie” diverse da quelle spettanti in misura superbonus 110%, ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, ha affermato che:
“La norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento […] non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.
Come avevamo già avuto modo di commentare in passato , tale impostazione è stata confermata dalla risposta del 20 ottobre 2021 del MEF all’interrogazione parlamentare n. 5-06751.
Al riguardo si rimanda all’articolo BONUS FACCIATE: ENTRO QUANDO DEVONO ESSER FATTI DAVVERO I LAVORI?
In tale sede, in merito alla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate “pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente”, fu precisato che
“è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla
data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo…..”.
Secondo questa chiave di lettura della norma, confermata anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16 , ( come già evidenziato in La Circolare 16/E salva i Bonus Facciate ) si avrebbe dunque che:
per le spese relative ad interventi diversi da quelli che beneficiano del superbonus al 110%,
l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 resterebbe subordinato al solo
presupposto del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata;
per le spese relative ad interventi che beneficiano del superbonus al 110%, l’esercizio delle
opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 sarebbe invece subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (in quanto ultimati, oppure ricompresi in uno dei due SAL con percentuale di completamento almeno pari al 30%) nella finestra temporale agevolata.
La sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 42012 invece nelle motivazioni afferma:
“è possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in
dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi”,
MA
“il discorso muta però – ed in ciò si annida l’errore commesso dalla difesa – quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure “a stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti: a) l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è
libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 SAL); b) la congruità delle relative spese sostenute”.
ECCO CHE NASCE IL PROBLEMA :
La Cassazione interpreta il dato letterale del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, senza tenere conto della consolidata prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell’Agenzia delle Entrate precedentemente richiamate.
Per questo, tenuto conto che tale visione giunge a un anno dalle uniche “voci” ufficiali avute in epoche utili a eseguire le pratiche attinenti alle Comunicazioni delle opzioni, i Dottori Commercialisti hanno ufficialmente invitato il neo Ministro delle finanze a valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell’Agenzia delle Entrate in
una norma di interpretazione autentica del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020.
Appare infatti sin troppo chiaro che qualora si aprisse questa nuova prassi interpretativa in sede giudiziale si creerebbe un pericoloso vortice di contenziosi e responsabilità troppo complesso e ingiustamente penalizzante per tanti contribuenti che in momenti di totale incertezza si sono affidati alle allora uniche fonti autorevoli che si erano espresse.
Speriamo che il tentativo sia apprezzato e porti a giusta conclusione l’argomento.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2022 fabiananesicomercialista
Una opinione su "Richiesta di intervento legislativo per interpretazione autentica: opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito art. 121 DL 34/2020 serve definitiva chiarezza."