Il Decreto Aiuti Quater ancora in fase di conversione non precisa se il limite riguardi SOLO i redditi IRPEF.
La questione non è nuova MA ancora non è stata risolta.
Sin dalle prime ore dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri – apprendendo delle novità sui criteri di accesso al “nuovo” Superbonus per le villette – si ebbe a rimarcare come il riferimento reddituale così come risultava espresso era da ritenersi troppo vago per poter essere assunto a nuovo criterio di selezione.
Al riguardo si veda: Decreto Aiuti quater: superbonus e soglia del quoziente familiare.
Vediamo insieme perché:
Leggi tutto: Superbonus 90%: qual è il reddito di riferimento per le unifamiliari?E’ all’articolo 9 che il decreto Aiuti quater in G.U. dal 18 novembre 2022 ha introdotto
il reddito
quale condizione per poter accedere al superbonus 90% per il 2023 da parte delle persone fisiche che si accingono a effettuare dal 1° gennaio 2023 interventi con opere rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 119 DL 34/2020 su villette unifamiliari nonché edifici plurifamiliari che siano funzionalmente autonomi e indipendenti
accompagnato dalle seguenti ulteriori condizioni:
- Il soggetto committente dei lavori deve necessariamente essere proprietario dell’immobile su cui esegue i medesimi o titolare di un diritto reale di godimento.
- l’unità immobiliare dove vengono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale;
Qual è il reddito di riferimento?
Partiamo dalla lettura del testo del D.L. 176/2022che all’art. 9 comma 1 lett. b) recita:
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»
Quindi il reddito di riferimento si determina dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dalle parti del nucleo familiare di riferimento nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa per il numero di parti stesse.
Il nucleo di riferimento è composto:
- dal contribuente;
- dal coniuge del contribuente oppure dal soggetto legato da unione civile o convivente solo se presente nel suo nucleo familiare;
- e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del TUIR, presenti nel nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa sono da considerarsi fiscalmente a carico.
Cosa si intende per REDDITI COMPLESSIVI?
Tenuto conto che il Superbonus 90 % è una detrazione IRPEF si ritiene che nel conteggio del reddito complessivo si debbano considerare:
- i redditi IRPEF di ogni categoria (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi), che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
- Salvo ulteriori specificazioni in sede di conversione del decreto (già passato al vaglio del Senato con altre modifiche ma senza alcuna variazione su questo aspetto) , sembrerebbero esclusi dal computo i redditi inquadrati nei regimi sostitutivi dell’Irpef (cedolare secca, il reddito dei forfettari o dei minimi o le ritenute alla fonte a titolo d’imposta o i redditi di capitali assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%).
Se tale impostazione fosse confermata è palese il fallimento del principio ispiratore del criterio stesso.
SUPPONENDO che l’intenzione del legislatore fosse, infatti, concedere la nuova detrazione al 90% SOLO ai contribuenti meno abbienti, con siffatta formulazione potrebbe crearsi una grave stortura, infatti:
A fronte di una esclusione dal Superbonus per una persona sola che ha magari ereditato una abitazione e ha un reddito da un lavoro occasionale per il 2022 pari a 15.001,00 euro, la detrazione e/o il credito d’imposta invece potrebbe spettare ad un altro contribuente proprietario di diversi immobili locati con cedolare secca e con attività lavorativa gestita in regime forfettario per un totale di redditi NON SOGGETTI A IRPEF per esempio anche oltre 150.000,00 euro.
ATTENZIONE:
Considerato che il requisito reddituale è elemento essenziale pare evidente che la verifica del mancato superamento del limite debba esser prudenzialmente preceduta quantomeno da una verifica documentale.
Si consiglia pertanto, specialmente per poter procedere all’apposizione del visto di conformità, di ottenere copia della dichiarazione dei redditi (per l’anno precedente) completa della ricevuta di presentazione.
DOMANDA: E in caso di successive dichiarazioni dei redditi integrative oppure di mancate indicazioni di importi percepiti nella Dichiarazione presentata : che succede?
Il rischio di vedersi recuperare l’intero 90% per una banale omissione anche marginale e involontaria rende decisamente rischioso l’accesso al Superbonus in questa nuova formulazione.
IL CALCOLO DEFINITIVO:
Completando l’argomento si consideri che le ipotesi distorsive si potrebbero moltiplicare nel caso di un contribuente con un nucleo familiare, infatti anche per la valorizzazione dei redditi di questi ultimi si ripetono le medesime considerazioni sopra esplicitate.
La somma complessiva dei redditi riconducibili al nucleo familiare come sopra determinata deve essere divisa per il numero di parti che hanno concorso a determinare il reddito totale determinandone il denominatore in ragione delle seguenti parti:
- il contribuente assume valore di 1;
- per il coniuge, unito civilmente, convivente si aggiunge 1;
- per un familiare a carico si aggiunge 0,5;
- per due familiari a carico si aggiunge 1;
- per tre o più familiari a carico si aggiunge 2.
Il valore massimo che può assumere il denominatore risulta essere di quattro parti.
Tuttavia SENZA la CERTEZZA delle cifre da utilizzare per creare tutto il calcolo, chi si assume la responsabilità di iniziare un cantiere?
Mancano ancora pochi giorni alla trasformazione definitiva in Legge, davvero si vuol rendere definitiva questa norma senza variare nulla?
Si può evitare di dover ricorrere alle circolari interpretative di AdE e agli interpelli Se il legislatore formula regole chiare e complete:
Sarebbe interessante osservare che l’esecutivo inizia a farlo.
Articolo di Fabiana Nesi
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