In assenza di chiarimenti ufficiali è utile fare il punto della situazione su CHI deve dichiarare il raggiungimento del S.A.L. 30% per l’intervento e sul COME farlo
Se non siete tra i fortunati che al 30 giugno 2022 hanno concluso tutti i pagamenti e concluso l’intervento, fatto la chiusura dei lavori e magari inserito anche il DURC di Congruità nella pratica per villetta unifamiliare è opportuno che iniziate sin da adesso a preoccuparvi di come riuscire a non perdere la possibilità di recuperare il 110% delle spese sostenute da Luglio a Dicembre 2022.
Se la preoccupazione è giusto che ce l’abbiano i committenti/contribuenti, diventa ancor più urgente la necessità di fare chiarezza sull’argomento da parte dei Dottori Commercialisti ed altri soggetti che abbiano in corso incarichi per l’apposizione dei Visti di Conformità sulle pratiche Superbonus 110% per le villette di loro assistiti.
D’altronde sarà chi deve apporre il visto di conformità che si troverà l’onere di appurare che le condizioni previste dall’articolo 8-bis dell’art. 119 DL 34/2020 siano state rispettate.
Leggi tutto: UNIFAMILIARI, VILLETTE & 110%: FACCIAMO CHIAREZZA PRIMA DEL 30 SETTEMBREIl secondo comma dell’articolo citato, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2022 infatti così risulta:
“Per gli interventi effettuati su unita’ immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.“
Premesso che il D.L. 50/2022 è al momento in fase di conversione in legge e quindi non sono escludibili a priori modifiche normative, anche se non si ritiene che su questo concetto si ritorni sopra,
la questione è :
COME VERIFCARE CHE AL 30 SETTEMBRE SIANO STATI FATTI LAVORI PER ALMENO IL 30% DELL’INTERVENTO COMPLESSIVO?
Come ha puntualmente rimarcato l’Ingegner Carlo Pagliai, la norma sul punto non ne parla in maniera espressa, ovvero non chiede espressamente il deposito di una autonoma asseverazione, capace di cristallizzare l’effettivo stato di avanzamento dei lavori.
E’ interessante osservare altresì che si stabilisca la misura del 30% dei lavori da compiere A PRESCINDERE dal fatto che il contribuente voglia accedere alla cessione del credito/sconto in fattura oppure intenda procedere a recuperare con la “classica” detrazione pluriennale la spesa sostenuta.
Ergo: tale verifica NON la ritroveremo ESCLUSIVAMENTE in occasione delle pratiche collegate alle cessioni dei crediti d’imposta, ovvero , a stretto giro temporale, bensì anche nelle Dichiarazioni dei Redditi del 2022 da compilarsi più o meno tra un anno.
Si ricorda infatti che il legislatore ha richiesto che TUTTE le pratiche collegate al SUPER BONUS 110% siano soggette a VISTO DI CONFORMITA’ ad eccezione dei casi in cui il contribuente utilizzi la detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Volente o nolente perciò gli Incaricati all’apposizione dei Visti di conformità dovendo siglare la regolarità della pratica e non avendo competenza specifica in materia non potranno fare altro che chiedere ai tecnici nominati dal committente di documentare il fatidico raggiungimento del S.A.L. minimo del 30%.
Si ritiene infatti INIDONEA una autocertificazione postuma da parte del Contribuente che sarebbe palesemente di scarso rilievo probatorio non avendo lo stesso MAI alcun interesse a dimostrare o dichiarare il contrario.
Carlo Pagliai nel suo articolo
SAL 30% proroga Unifamiliari: come attestarlo e dimostrarne il raggiungimento
Compie un ottimo e completo esame delle possibilità allo stato di fatto, posto che , appunto per adesso “non c’è neppure un velato richiamo ad una possibile asseverazione intermedia “.
I punti chiave affrontati e sui quali lo stesso propone soluzioni sono :
- QUALI SONO I TECNICI TENUTI ALL’ASSEVERAZIONE
- LA NECESSITA’ DI POTER DIMOSTRARE CON DATA CERTA LO STATO DI ESECUZIONE
Ancora una volta sarà da trovare sinergie e collaborazioni d’intesa tra le diverse professioni anche se ormai diventa sempre più vistosa e pesante la pretesa di documentazione (anche oltre il limiti del possibile) da parte di alcune piattaforme di cessione di crediti.
Le due cose tuttavia anche se collegate non sono sovrapponibili:
un conto è che il contribuente possa dimostrare di fronte alla legge ( ai suoi apparati diretti di controllo ) di essersi attenuti al disposto normativo, e perciò aver titolo a poter detrarre le cifre spese;
un altro è soggiacere a pretese specifiche e non sempre logiche di alcuni acquirenti dei crediti d’imposta.
E’ in ogni caso indubbio che della prima parte si debbano SEMPRE preoccupare, in forza del loro mandato, i professionisti incaricati per il Visto di Conformità e i tecnici dedicatisi all’intervento.
Articolo di Fabiana Nesi
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3 pensieri riguardo “UNIFAMILIARI, VILLETTE & 110%: FACCIAMO CHIAREZZA PRIMA DEL 30 SETTEMBRE”
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