Cessione dei crediti edili a imprese e professionisti: è la soluzione?

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Approvato in via definitiva il D.L. Aiuti, da adesso le Banche potranno cedere i crediti d’imposta da Superbonus e Bonus Edilizi a tutti i correntisti diversi da consumatori o utenti.

Cambiano le regole ma -per adesso – non sembrano dissolversi i problemi connessi alle cessioni crediti derivanti dai bonus edilizi.

Con un emendamento al decreto Aiuti, (approvato in via definitiva giovedì 14 luglio 2022) le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti.

Non saranno più vincolate a cedere il credito a favore dei clienti professionali privati.

Unico requisito è che il cessionario, dotato di Partita IVA, deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.

La nuova disposizione si applica anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.

Intento della modifica è il cercare di far ripartire il mercato dei crediti legati ai bonus edilizi, liberando il plafond per l’acquisto dei crediti d’imposta ormai saturo delle banche.

Facciamo il punto:

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La normativa sulla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi, nel corso degli ultimi mesi, è stata oggetto ripetute e convulse modifiche.

Fino al 14 giugni 2022:

Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario potevano cedere direttamente il credito ai correntisti che siano clienti professionali, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni “vigilate”.

Clienti professionali privati
Secondo l’Allegato n. 3 del Regolamento CONSOB, recante norme di attuazione del D.lgs. n. 58/1993, per clienti professionali privati si intendono:
1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:- totale di bilancio: 20.000.000 euro;- fatturato netto: 40.000.000 euro;- fondi propri: 2.000.000 euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli sopra indicati, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali (clienti professionali su richiesta), purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionate nel medesimo allegato.

Le modifiche in atto:

Per effetto dell’emendamento al decreto Aiuti, la situazione è cosi mutata:

In base al correttivo, infatti, le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

Resta il vincolo che il cessionario deve essere correntista della banca cedente o della banca capogruppo.

Questioni ancora aperte

L’emendamento non interviene invece su un aspetto molto dibattuto: la responsabilità dei cessionari.

In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2022, per il concorso nella violazione rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito

Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.

La verifica sulla responsabilità del singolo acquirente (banche comprese) deve quindi essere condotta caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Non è forse anche questo un freno al trasferimento dei crediti dalle banche alle imprese?

Da un punto di vista prettamente operativo poi le cessioni da proporre alle imprese quale iter dovranno seguire?

Esiste già una contrattualistica?

C’è un iter già preordinato?

Esiste un prezzo di mercato?

Le piattaforme bancarie e il software sogei è aggiornato?

Basta che a una delle precedenti domande ci sia un “NO” per avere la certezza che in ogni caso sarà necessario TEMPO e VOLONTA’ di proseguire la favola dell’art. 121 D.L. 34/2020.

Intanto siamo ormai oltre la metà di luglio e benché l’Italia tenti costantemente di dimostrare di essere una nazione evoluta, i fatti dimostrano che massima parte dell’operatività sia politica che economica e finanziaria rallenta ogni anno almeno fino a settembre.

Cedere i crediti d’agosto non sarà affatto semplice.

Sarà utile farci i conti già adesso.

Articolo di Fabiana Nesi

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