Settimana impegnativa su tutti i fronti: operativo, interpretativo e normativo. Dalle Fatturazioni Elettroniche per i Forfettari, alle novità (vere) sul Superbonus 110%, fino alle cessioni dei crediti a tutti i correntisti con Partita Iva. Facciamo una sintesi.
Per coloro che sono nati/e il 30 giugno ma :
sono in regime forfettario,
hanno in mente di fare il Superbonus sulla propria unifamiliare,
un compromesso per un acquisto di abitazione col Super sismabonus acquisti,
crediti da bonus edilizi da cedere e
imposte da modello unico da pagare,
quest’anno è stato un bel trambusto, difficile da conciliare coi brindisi anche se qualcosa da festeggiare c’è poi – in parte – stato.
In questa settimana si sono infatti concentrate scadenze e aspettative di proroghe, emendamenti, correttivi normativi e nuovi dubbi su testi di legge già sedimentati che hanno compromesso la tranquillità davvero di tanti italiani.
Partiamo dalla novità più tranquilla e a lungo annunciata:
Leggi tutto: Il 30 giugno è passato e ora che si fa?col 30 giugno 2022 STOP alle fatture cartacee per i contribuenti in regime forfettario
L’art. 18, comma 2 del D.L. 36/2022 (convertito in Legge il 29.6.2022 e pubblicato sulla G.U. n.150 nella stessa data), modificando l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015, ha quindi definitivamente aggiornato la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di gestire la fatturazione attiva e passiva in formato elettronico (che passa da 65.000 a 25.000 euro) a partire dal 1° luglio 2022, eliminando poi qualsiasi tipo di esenzione a partire dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, per effetto della modifica normativa di cui sopra l’obbligo della gestione in formato elettronico del processo di emissione-ricezione-conservazione delle fatture scatta con decorrenza luglio 2022 per tutta una serie di soggetti che fino ad oggi poteva contare su di una specifica esenzione.
Nessuna proroga quindi per questo nuovo adempimento che certamente va a colpire una vastissima fascia di liberi professionisti oltre a una larga platea di piccoli artigiani e lavoratori autonomi.
Nonostante il pressing per uno slittamento dei versamenti da modello Unico SENZA maggiorazione giustamente promossa in vasta scala da tutti i professionisti, per questo anno : niente proroga.
I pagamenti oltre il 30 giugno perciò avranno la maggiorazione dello 0,40.
In particolare, in un incontro avuto presso il Ministero dell’Economia vengono ribadite le ragioni che avevano indotto da settimane i commercialisti ad avanzare la richiesta di proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza il 30 giugno.
Elbano de Nuccio Presidente del CNDCEC aveva dichiarato:
“Abbiamo piena consapevolezza del momento delicato che il Paese sta attraversando a causa delle difficoltà del quadro economico indotte prima dall’emergenza pandemica e ora da quella legata al conflitto in Ucraina. Apprezziamo anche lo sforzo che l’esecutivo sta mettendo in campo per calmierare i prezzi dell’energia, provando così ad alleviare, per quanto possibile, le difficoltà di imprese e cittadini. In questo scenario, consentire il pagamento senza la maggiorazione dello 0.40% fino al 20 luglio, potrebbe paradossalmente produrre entro quella data un maggior gettito per le casse dell’erario, oltre a consentire ai contribuenti e ai commercialisti che li assistono di effettuare gli adempimenti senza affanni e con la dovuta diligenza professionale, nell’ottica di favorire la compliance e razionalizzare il calendario fiscale”.
L’incontro al MEF e le dichiarazioni su riportate seguono le precedenti del 17 giugno con le quali lo stesso De Nuccio in una lettera inviata al Ministro dell’Economia, Daniele Franco e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini chiedeva “un intervento che disponga, con il necessario anticipo rispetto all’attuale scadenza, la proroga al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro il 20 agosto 2022 maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Appare agli occhi di molti che questa scelta, più che dettata dall’imporre il pagamento al 30 giugno, sia stata valutata più sulla portata nelle casse dello Stato dello 0.40% per cento cumulato per tutti i versamenti. Se è indubbio che tale percentuale sui singoli incide in maniera irrisoria, la medesima diventa importante se sommata alla stragrande maggioranza dei pagamenti che saranno fatti dai cittadini e dalle imprese nei prossimi mesi.
IL SUPER SISMA BONUS ACQUISTI può esser concesso anche dopo il 30 giugno
Come si era già accennato nell’articolo Super sismabonus acquisti prorogabile al 31 dicembre 2022, una delle principali novità introdotte dal Decreto PNRR 2 convertito in Legge è la proroga di 6 mesi, in presenza di specifiche condizioni, del Super Sismabonus acquisti 110%.
L’articolo 18 comma 4 ter specifica che, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022.
Il termine per la fruizione del bonus resta comunque entro il 31 dicembre 2022, a condizione che abbiano:
- versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- ottenuto che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4.
Accontentati perciò le imprese e i promissari acquirenti che erano in affanno per la chiusura delle operazioni.
30 GIUGNO PER LE UNIFAMILIARI 2 NOTIZIE ERRATE IN POCHI GIORNI
Veniamo ora alla fantomatica scadenza al 30 giugno SIA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI che per le presenzationi delle CILAS delle unifamiliari, argomento che ha letteralmente intasato telefoni, chat, social ed e-mail di tutti i tecnici e commercialisti che si dedicano alla “mission impossible” di portare a buon fine le pratiche per i Superbonus 110%.
In prima battuta ci si mette la risposta all’interrogazione n. 5-08270 in Commissione Finanze alla Camera, concernente il termine finale entro cui è possibile beneficiare del superbonus 110% sulle c.d. “villette”.
Ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il termine ordinario della finestra agevolata con il superbonus 110% è quello del 30 giugno 2022, ma il successivo comma 8-bis fissa, con riguardo a talune fattispecie, termini finali più ampi, tra cui, in particolare, quello del 31 dicembre 2022 “per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)”, ossia per gli interventi effettuati dalle persone fisiche “su unità immobiliari”, quali gli edifici unifamiliari e le unità site in edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti negli impianti e con accesso autonomo all’esterno.
L’estensione temporale “anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022” (rispetto al termine ordinario altrimenti applicabile delle spese sostenute entro il 30 giugno 2022) viene subordinata dal comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 alla “condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori pari almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”
E’ piuttosto evidente che il meccanismo di estensione temporale della finestra agevolata serva a recuperare all’agevolazione “le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”, ma successivamente al 30 giugno 2022, perché, per quelle sostenute entro il 30 giugno 2022, non serve il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ai fini della loro possibilità di beneficiare del superbonus 110%, bastando e avanzando il termine ordinario di cui ai precedenti commi 1 e 4 dell’art. 119.
Conseguentemente, è palese che , le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, non avendo necessità del comma 8-bis per poter beneficiare del superbonus, non soggiacciono nemmeno alle condizioni ivi contenute.
Pertanto, anche se può apparire ormai ridondante per i più, giova ripetere che:
una persona fisica che, sostenendo le spese al di fuori dell’esercizio di impresa, individua il momento di sostenimento delle spese in quello in cui le medesime vengono pagate (principio di cassa), ove proceda al loro pagamento entro il 30 giugno 2022, può con tutta evidenza ritenere che tali spese rientrino nella finestra temporale agevolata (e incondizionata) ordinaria, di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, e beneficiare del superbonus 110% a prescindere dal fatto che, alla data del 30 settembre 2022, i lavori cui quelle spese si riferiscano siano stati realizzati per lo meno al 30%.
Nonostante ciò, agli Onorevoli interroganti che chiedevano conferma di questa impostazione interpretativa il MEF ha risposto che :
“in relazione alla possibilità per i proprietari di «villette unifamiliari» – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell’agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022, si osserva che, in considerazione della formulazione della norma [il comma 8-bis dell’art. 119], non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati”.
Peccato che, se le spese sono state sostenute prima del 30 giugno 2022 il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, che “fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati” è del tutto irrilevante, perché tali spese ricadono nei precedenti commi 1 e 4, i quali non pongono condizione circa l’ultimazione dei lavori o il raggiungimento di una percentuale di completamento entro una data precisa.
Sbagliare è umano, e ci mancherebbe, tuttavia c’è una certa differenza se l’errore parte dal contribuente oppure arriva dal Ministero.
Per certo questo non agevola e non tranquillizza le turbolenti giornate che accompagnano i fruitori del Superbonus 110%.
Oltre a quanto riportato, allo scadere del 30 giugno si è assistito a un’altra polemica su questione più che dirimente:
E’ ammessa la presentazione della CILAS per l’ottenimento del Superbonus 110% su unifamiliari DOPO IL 30 GIUGNO ?
Per poter beneficiare del superbonus 110% per gli interventi effettuati sulle unifamiliari , così come su altri immobili, ciò che rileva è la data di sostenimento delle spese, a nulla rilevando, in linea generale, la data di inizio e di fine lavori.
Sia la circ. n. 24/2020 che la circ. n. 30/2020, inoltre, precisano che il superbonus spetta anche per “gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato”
Con riguardo agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari , oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari di cui all’art. 119 comma 9 lett. b) del DL 34/2020, come si diceva anche sopra, il termine entro cui era necessario sostenere le spese per poter beneficiare del superbonus al 110% scadeva il 30 giugno 2022.
Ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, il termine ordinario della finestra agevolata con il superbonus 110% è quello del 30 giugno 2022.
Il successivo comma 8-bis, tuttavia, prevede, con riguardo a talune fattispecie, termini finali più ampi, tra cui, in particolare, quello del 31 dicembre 2022
Questa estensione temporale “anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022” viene subordinata dal comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 alla “condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori pari almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Non c’è perciò alcun dubbio che visto che il termine cui si riferiva il 30% del completamento dell’intervento era fissato al 30 giugno 2022, era del tutto evidente che, prima di tale data, doveva esser già stato presentato il titolo abilitativo al Comune, posto che non solo i lavori dovevano essere già stati per forza avviati, ma anche completati almeno per il 30%.
Dopo il DL 50/2022 che ha concesso lo slittamento al 30 settembre 2022, tuttavia, il testo della norma contenuta nel menzionato comma 8-bis nulla dispone con riguardo alla data di inizio dei lavori; se la ratio della proroga fosse quella di consentire un allungamento della finestra temporale di applicazione del superbonus soltanto per coloro che al 30 giugno 2022 avessero già iniziato gli interventi il legislatore avrebbe potuto precisarlo, ma così non è stato.
Dal testo letterale della norma, pertanto, risulta possibile iniziare gli interventi, e quindi presentare il relativo titolo abilitativo, anche successivamente al 30 giugno 2022 al fine di beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, fermo restando ovviamente poi il rispetto della condizione che al 30 settembre 2022 i lavori siano stati completati per almeno il 30%.
In questo caso qualsiasi diversa interpretazione opposta tardiva sarebbe un inutile ed iniquo bagno di sangue ed accanimento verso micro operazioni di piccola entità.
E’ infatti piuttosto evidente che l’inizio dei lavori Superbonus 110% su una villetta fatto successivamente il 30 giugno 2022, ben sapendo che la finestra temporale massima per il recupero della detrazione ( o cessione del credito/sconto in fattura) è al massimo fino al 31 dicembre 2022 non può che riguardare opere non particolarmente estese e invasive.
Se è vero infatti che occorre aver eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, è altrettanto sacrosanto che occorre aver provveduto a completare il sostenimento della spesa entro la fine del medesimo anno.
In sostanza ( si crede fermamente) : tanto rumore per nulla. Almeno su queste ultime due questioni.
Infine, ma se ne parlerà ancora,
l’approvazione definitiva dell’emendamento sull’ampliamento della platea dei cessionari per i crediti d’imposta da bonus edilizi.
Che i limiti imposti fossero non ragionevoli lo si era già espresso nell’articolo Aggiornata la PIATTAFORMA dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei crediti d’imposta da Bonus e Superbonus Edilizi.
Nella serata del 30 giugno – appunto – è stato approvato un emendamento al Dl aiuti, dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. La proposta di modifica supera quanto attualmente disposto, e che limita la cessione unicamente in favore dei propri correntisti, ovvero dei correntisti della banca capogruppo, qualificabili come «clienti professionali»
Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno cedere sempre i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, tra questi il superbonus 110%, a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti “retail”, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente ovvero la banca capogruppo. .
Sarà sufficiente questo a far svuotare i plafond delle Banche? E soprattutto quanto tempo passerà prima che se ne possano vedere gli effetti concreti per privati e imprese, per vecchie pratiche incagliate e nuove da presentare?
Un 30 giugno coi botti … ma senza fuochi d’artificio direi.
Auguri comunque a chi ha avuto motivo di festeggiare, di questi tempi , CARPE DIEM è adatto in ogni ambito.
Articolo di Fabiana Nesi
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