Comprare Crediti d’imposta da Bonus Edilizi sembra il nuovo Business : l’offerta è così alta che il prezzo non può che essere trattabile.

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Siete sicuri che sia tutto lecito?

Il momento sembra quello ideale, un periodo di così totale stasi sul fronte delle compravendite dei Crediti di imposta derivanti da Bonus e Super Bonus edilizi non era nemmeno lontanamente immaginabile anche solo sei mesi fa.

Non che prima del D.L. antifrode molti Istituti Bancari brillassero per velocità e snellezza delle procedure ma in ogni caso sembrava che il sistema, che senz’altro aveva sofferto nella fase iniziale della messa in moto di tutti i meccanismi, scorresse con una certa ordinarietà delle cose.

Dal novembre 2021 in poi c’è stata una escalation di provvedimenti, misure, interventi e – nostro malgrado – eventi, anche esterni, che hanno ingessato tutto il comparto.

Si badi bene che per “comparto” non si intende solo quello prettamente edile ma anche quello di tutto l’indotto delle materie prime, dei servizi accessori, delle professioni collegate e in ultimo l’economia minima del contribuente privato.

La mole dei crediti d’imposta sui cassetti fiscali in attesa di trovare il possibile acquirente è elevata ma altrettanto lo è quella dei “crediti potenziali” ovvero tutte quelle situazioni in cui ancora il contribuente non ha nemmeno fatto la comunicazione di cessione del credito perché non riesce a trovare un soggetto disposto all’acquisto.

La bolla che si è formata è clamorosamente estesa in maniera trasversale e mette in serio pericolo la continuità aziendale di una quantità di imprese innumerevole.

Lo Stato dal canto suo, ha varato tutta una serie di correttivi volti ad arginare le frodi, provvedendo a regolamentare i prezzi, chiedendo la collaborazione dei professionisti per maggiori controlli, responsabilizzando gli acquirenti con l’onere di maggiori verifiche antiriciclaggio, limitando le possibilità di cedere i crediti maturati solo tre volte complessive di cui dopo la prima (libera) per le due volte successive solo a

  • banche,
  • intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati,
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,

Il risultato degli interventi tuttavia più che bloccare le frodi sembra aver bloccato tutto il sistema.

Rientra nella legge della speculazione approfittare delle difficoltà altrui per trarne un vantaggio.

Ecco perché è iniziato ormai da qualche tempo il Tam Tam di NUOVI Soggetti (Giuridici e non) che sembrano disposti a comprare crediti d’imposta senza alcuna difficoltà e con massima velocità.

La base è questa: acquisto crediti da chi è con l’acqua alla gola (i più), da imprese collegate alla loro, da clienti finali dei loro prodotti, dalla sfera dei familiari etc e nel frattempo traggo un primo guadagno dal margine di contrattazione del valore degli stessi.

Intanto nei loro bilanci nell’attivo avranno crediti fiscali e non più liquidità, se ci sarà occasione rivenderanno a un istituto bancario (o affine) lucrando un ulteriore margine positivo, diversamente li utilizzeranno per provvedere a compensare debiti fiscali e contributivi.

Questo nella migliore e più regolare delle situazioni, senza entrare nel merito delle vere e proprie frodi che potrebbero essere architettate.

Il dubbio è: siamo certi che questo comportamento sistematico sia da ritenersi legale?

Partiamo dall’origine:

La norma all’art. 121 del D.L. 34/2020 parla di :

cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

Ampia prassi consolidata ci conferma che possono rientrare nell’alveo degli “altri soggetti” sia i privati che le imprese, i professionisti, le società, le Cooperative, le Associazioni etc. ma mentre sembra condivisibile con questo approccio la leicità dell’operazione, dall’altro ricordiamoci la presenza di un Decreto Antifrode nella cui relazione illustrativa ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF), specificava che è necessario tenere conto dei rischi connessi con:


 l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;

 la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;

 lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.


In seguito a ciò l’articolo 2 del D. L. 157/2021 recitava:

Art. 2
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l’articolo 122, e’ inserito il seguente:
    «Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). – 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, puo’ sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
    I profili di rischio sono individuati
    utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

    a) alla coerenza e alla regolarita’ dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
    dell’Amministrazione finanziaria;
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e a
    i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe
    tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    c) a
    d analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
  2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la
    comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Come sappiamo il D.L. Antifrode non è stato che il momento di rottura rispetto al passato e il suo peso, nonostante il Decreto non sia stato convertito in Legge, sostanzialmente è stato assorbito dalla Legge di Bilancio, motivo per cui tutt’oggi l’articolo 122 BIS del D.L. 34/2020 ( L. 77/2020) è e resta operativo coi medesimi termini.

Si aggiungano a queste evidenze la comunicazione UIF intitolata

PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA
CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19

all’interno del quale si leggeva già in epoca anteriore al D.L. 157/2020:

Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di
detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione .


In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei
crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.


In merito al punto sub i), negli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti
operatività connesse con illeciti fiscali, pubblicati dalla UIF il 10 novembre 2020, è stato evidenziato che le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Erario possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dai cessionari.
Nello schema D sono state, in particolare, delineate le anomalie più ricorrenti e significative dal
punto di vista del profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari dei crediti e da quello oggettivo dei
comportamenti rilevati .


Con riguardo ai crediti di imposta ora riconosciuti sulla base delle misure temporanee introdotte
dalla legislazione emergenziale, è quindi importante tenere conto delle predette indicazioni e valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti.


Per quanto concerne i punti sub ii) e iii), si consideri che i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre
che sotto forma di detrazione dalle imposte dovute o di sconto rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o servizi (cd. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante .


Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili; la
cessione può quindi avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.


Ne deriva l’esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti
fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l’intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva.


Va inoltre attentamente considerata la circostanza che società o enti siano specificamente
costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni.

CONCLUDENDO:

Se è vero che il D.L. 34/2020 concede a chiunque la possibilità di acquistare crediti d’imposta derivanti dai Bonus indicati dall’art. 121, occorre sempre tener presente che quella norma è appannaggio di uno specifico argomento ma che al di fuori di quello non può spiegare le sue ragioni, motivo per cui occorrerà comunque stare ben attenti a non rientrare in altre motivazioni per le quali si sta tenendo – o più o meno consapevolmente – una condotta abusiva.

Articolo di Fabiana Nesi

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