Interpretazione restrittiva dei ‘lavori’ nel DL 39/2024

La risposta 904-955/2024 della direzione Regionale Lombardia interpreta in senso restrittivo il termine “lavori”.

Iniziano ad arrivare le risposte ai necessari interpelli richiesti per far fronte alla mancanza di chiarezza del Decreto Legge 39/24.

Ne avevo parlato in Interpretazione del Termine ‘Intervento’ nel Decreto ‘Taglia crediti’ .

Già in quella occasione pur andando contro alle aspettative dei più avevo elencato una serie di spese che avrei considerate non valide ai fini di poter procedere con le opzioni ex art. 119 DL 34/2020.

Andiamo a riprendere il focus della questione:

L’articolo 1, comma 5, del Dl 39/2024 blocca le opzioni di cessione e sconto per gli interventi per i quali al 30 marzo 2024 “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati“.

LAVORI:

Nell’Interpello posto all’Agenzia delle Entrate , al fine di poter continuare a esercitare una cessione del credito / sconto in fattura , il contribuente si chiede se per considerare “effettuati” i lavori basti aver pagato la parcella di un professionista e se il concetto di “lavori” comprenda le prestazioni di servizi finalizzati alla costruzione?

La DRE Lombardia risponde alla richiesta spiegando che:

le spese propedeutiche sono distinte da quelle per gli interventi edilizi e l’espressione “lavori già effettuati” si riferisce “alle spese per gli interventi edilizi, ovvero a quelli indicati nel titolo edilizio che assente i lavori, e non alle prestazioni di tecnici e professionisti e alle spese amministrative connesse“. Non basta “l’evidente nesso diretto tra l’attività oggetto di progettazione e istruttoria con la successiva realizzazione materiale“.

quindi: sono lavori SOLO quelli indicati nel titolo edilizio E NON anche le prestazioni dei TECNICI o le spese AMMINISTRATIVE CONNESSE.

Pertanto, il pagamento della parcella di un professionista, come avevo a suo tempo già considerato, non basta a sbloccare la cessione dei bonus edilizi o lo sconto in fattura.

Quello che tuttavia è un grosso rammarico – anche su questo dettaglio che pur investe ancor oggi così tanti interessi – è il realizzare come, invece che poter agire con la certezza del diritto, si debba operare attraversando le maglie di una interpretazione soggettiva che tra l’altro viene fornita solo grazie all’attivazione della parte direttamente interessata.

C’è da chiedersi se le altre DRE avranno risposto diversamente ad interpelli simili e – anche – cosa succederà a coloro i quali avranno agito interpretando diversamente l’articolo 1 comma 5 del DL 39/2024.

Articolo di Fabiana Nesi

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