RISTRUTTURARE CASA NEL 2025: IN ARRIVO LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI IRPEF

Come cambiano le detrazioni IRPEF sugli interventi di recupero edilizio con la nuova legge di Bilancio.

Sembra ormai sostanzialmente definitivo: la detrazione IRPEF che compete in relazione alla generalità degli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, rimarrà al 50%, nel limite di 96.000 euro, per le spese sostenute nel solo anno 2025 soltanto per i possessori dell’unità immobiliare che la adibiscono ad abitazione principale.

BONUS CASA


È questa una delle novità poco piacevoli contenute, stando alla bozza circolata, nel Ddl. di bilancio per l’anno 2025 che riguardano la “classica” detrazione fiscale per interventi “edilizi”, c.d. “bonus casa”.

Dalla lettura del testo il primo intervento normativo riguarderebbe il comma 3-ter dell art. 16-bis che nella disciplina “a regime” inserirebbe l’aliquota ridotta del 30% già per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

A calmierare questo salto verrebbe tuttavia introdotto un regime transitorio, con la sostituzione del comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevedrebbe per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale:


– l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;


– l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevedrebbe:


– l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
– l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

ECOBONUS E SISMABONUS

Per la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e per quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 comma 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), le aliquote sembra vengano sostanzialmente allineate al “bonus casa”.

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”), in particolare, verrebbero prorogati nelle seguenti misure:


– per le abitazioni principali l’aliquota sarebbe del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scenderebbe al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;


– per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota sarebbe del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Continua ad esistere anche nell’anno 2025, infine, il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro, mentre non risulterebbe prorogato il c.d. “bonus verde”.

Questo il testo in bozza:

ART. 8. (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. All’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare . Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»;

2) dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente: «1-septies.1. La detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»;

3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1) al primo periodo, le parole «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

3.2) al secondo periodo, le parole «per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025».

3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8-bis.1, è aggiunto il seguente: «8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;

c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.»;

b) dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente: «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.».

La nuova norma se confermata permetterà a coloro che non hanno sufficiente capienza fiscale di spalmare il recupero del superbonus in 10 anni anche per le spese del 2023.

Inutile dire che tale operazione non è a saldo zero per le casse dello stato che appare evidente contano di recuperare anche tutti quei piccoli differenziali di IRPEF che potrebbero scaturire dal ricalcolo della dichiarazione dei redditi per il 2023 che per altro è in scadenza al 31 ottobre.

Questa opzione sembra possa essere esercitata infatti con apposita integrativa.

Nelle disposizioni si aggiunge che l’IRPEF che maturerà dall’esercizio della scelta non sarà assoggettato a interessi e sanzioni fino allo scadere del termine per l’invio della dichiarazione dei redditi per il 2024.

INFINE : SI RILEVA UNA PENALIZZAZIONE PER LE PERSONE FISICHE CON REDDITI SUPERIORI A 75.000.

Anche le detrazioni per interventi “edilizi”, così come la generalità degli oneri detraibili (di cui agli artt. 15 e 16-bis del TUIR oppure spettanti ai sensi di altre norme agevolative) le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025, sono soggette alle nuove disposizioni che verrebbero introdotte dal nuovo art. 16-ter del TUIR recante “Riordino delle detrazioni” che prevede il  taglio di tutte le detrazioni fiscali per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali viene prevista una modulazione dell’agevolazione spettante in funzione dei componenti del nucleo familiare.

A tal proposito nel nuovo testo si legge:

«Art. 16-ter (Riordino delle detrazioni)

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.

4. Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico.

5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.».

10. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.»;

2) alla lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.».

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright2024 fabiananesicommercialista

Iscriviti per seguire il mio Blog!

Rispondi

Scopri di più da LE DOMANDE GIUSTE

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere