Il 30 marzo 2024 ha decretato lo spartiacque tra le spese cedibili e quelle”solo” detraibili, occorre tuttavia prestare attenzione alle singole parole utilizzate dal legislatore.
Trascorsi due mesi dall’entrata in vigore del DL. 39/24, avvenuta la conversione in Legge ( la n.67) con la pubblicazione in G.U. il 28 maggio 2024, ritorniamo su uno dei commi cruciali per il futuro di molti committenti ed imprese.
L’articolo 1 della nuova norma al comma 5 così recita:
5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati
Vista la complessa articolazione degli interventi legislativi succedutisi cerchiamo di chiarire cosa questo significhi:
a) Le disposizioni che NON si devono più applicare sono le deroghe a suo tempo concesse al divieto di cessione dei crediti d’imposta e sconto in fattura per le spese elencate qui sotto (leggi: dal 30 marzo vietato esercitare le opzioni per queste spese):
- spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Oltre a queste, è terminata la possibilità di esercitare le opzioni (cessione/sconto) relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) Eccezione: Si può continuare a esercitare l’opzione ex articolo 121 DL 334/2020 per tutte le situazioni appena sopra ricordate SE è stata sostenuta ALMENO 1 spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati
Ripetiamolo insieme ;
SPESE SOSTENUTE PER LAVORI EFFETTUATI DOCUMENTATE DA FATTURE
Si ritiene quindi che NON possano godere dell’eccezione prevista tutte queste situazioni;
- Fatture pagati per acconti per prestazioni di lavoro da eseguire,
- Fatture pagate per acquisto materiali
- Fatture pagate per prestazioni professionali
- Pagamenti anticipati rispetto a fatture emesse a fine mese
- Pagamenti di oneri di urbanizzazioni o altro ( per i quali non c’è obbligo di fattura)
- Fatture emesse a fronte di lavori eseguite e non pagati
- Fatture di acquisto materiali sostenute dall’impresa appaltatrice ed a lei intestate
- Fatture di prestazioni di manodopera e altri servizi intestate al GC e non rifatturate al committente entro l’entrata in vigore della norma.
Ad onor del vero dalla lettura esatta del testo ci si rende conto che lo stesso non prende come riferimento il destinatario della regola (= il committente) che è colui che può esercitare l’opzione ex art. 121 DL 34/2020, bensì l’intervento.
E’ in riferimento all’intervento che occorre rilevare SE siano state sostenute spese per lavori eseguiti certificate da fattura,
ciò rimette in discussione l’ultimo punto sopra elencato ovvero : le spese già pagate per lavori eseguiti fatturate al GC ancorché non ancora rifatturate al committente definitivo.
Il dubbio sulla possibilità di poter continuare a esercitare l’opzione per sconto in fattura e cessioni dei crediti in questo caso specifico resta.
Realizzato però che il riferimento per la verifica è l’intervento, la domanda risulta quanto mai necessaria:
In tutti quei casi dove la riqualificazione sia composta da un multiplo di diversi interventi, come occorre valutare il comma 5 articolo 1 DL. 39/24?
Gli interventi ammissibili sono quelli già elencati anche dalle istruzioni della Agenzia delle Entrate per la Comunicazione dell’opzione, si tratta di una trentina di tipologie che in diversi casi possono essere eseguite in maniera congiunta o collegata.
Possiamo avere situazioni di interventi di miglioramento Sismico e Energetico,
Ipotesi di efficientamento energetico con multi intervento,
Opere di Superamento di classi energetiche abbinate a ristrutturazioni edilizie standard,
Interventi trainanti e trainati,
Interventi trinanti condominiali e trainati su singoli immobili
etc etc.
In tutti questi casi : Se alla data di entrata in vigore della norma si sono sostenute spese MA non per tutte le tipologie di intervento progettate, si potrà continuare anche per queste l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura?
In passato, e il riferimento è esattamente al DL 11/2023, fu chiarito che qualora l’inizio dei lavori fosse avvenuto anche e solo per uno degli interventi anche gli altri , se già inclusi nelle previsioni della comunicazione originariamente presentata dal tecnico, potevano beneficiare dello stesso trattamento più favorevole.
Questa volta però, occorre sottolinearlo ancora una volta, il legislatore ha espressamente richiamato il termine “intervento” e tutte le circostanze devono riguardare “quello”.
Per questo motivo mi preme invitare gli operatori a prestare particolare cautela nelle operazioni di apposizione del Visto di Conformità e inoltro delle pratiche.
In assenza di chiarimenti ufficiali occorrerà almeno sapere come l’Agenzia delle Entrate vorrà decidere di interpretare e far applicare questa disposizione.
In sostanza quale significato occorre dare al termine “intervento” nel decreto ” Taglia crediti”?
Dopo parecchi anni di collaborazioni sempre preziosissime con professionisti specializzati in questioni tecniche abbiamo assolutamente chiaro che il significato delle parole nelle leggi Italiane assume connotazioni diverse se letto da Avvocati, Ingegneri, Architetti, Termotecnici, Geometri o Commercialisti.
Per quanto mi concerne, consapevole che questa mia è una interpretazione molto ristretta e dannosa per tanti committenti, il legislatore trattando di materia fiscale e specificamente volendo andare a trattare il taglio dell’esercizio delle opzioni art 121 DL 34/2020 , per “intervento” non intendeva usare un sinonimo di “opere” o di “appalto” o altro , voleva proprio indicare lo specifico lavoro individuato nella classificazione individuata nelle Istruzioni alla Comunicazioni delle opzioni.
Questo significherebbe però che: prima di poter dare l’ok al rilascio del visto e all’invio della Comunicazione telematica occorrerebbe verificare per ogni singolo codice e per ogni singola comunicazione SE esistono con data antecedente al 30 marzo 2024 Fatture pagate per i relativi lavori eseguiti,
Tutto il resto diventerebbe solo es esclusivamente onere detraibile IRPEF.
Articolo di Fabiana Nesi
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