CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: adesso o mai più!

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Nelle more della pubblicazione del nuovo Decreto Legge blocca cessioni, per oggi si seguono le vecchie regole.

  1. Introduzione
  2. Remissione in bonis
  3. Blocco delle cessioni del credito

  1. INTRODUZIONE

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 26 marzo scorso di un Decreto Legge dedicato al blocco della CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA , nella conferenza stampa che ha seguito il lavoro in aula sono stati annunciati dal Ministro Giorgetti diversi cambiamenti urgenti e sostanziali alla disciplina dei Bonus Edilizi.

2. REMISSIONE IN BONIS

Parte dolente del provvedimento investe l’impossibilità di usufruire dell’istituto della Remissione in Bonis per inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione della Cessione del Credito e Sconto in Fattura che quindi, per quanto riguarda le spese per l’anno 2023, andrà a scadere il prossimo 4 aprile 2024.

Dalla lettura del testo provvisorio pare che su questo fronte l’eliminazione della Remissione in bonis riguardi ESCLUSIVAMENTE le Comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate e non anche la possibilità di sanare gli allegati B tardivi o le asseverazioni ENEA, che quindi manterrebbero questa facoltà.

Da notare come , in realtà, togliendo la possibilità di spostare in avanti nel tempo la Comunicazione dell’opzione all’agenzia delle entrate , che segue l’apposizione del Visto di Conformità, nel concreto, si anticipano COMUNQUE i tempi per la remissione in bonis ANCHE per le asseverazioni tecniche tardive.

Tenuto conto infatti che il visto ci conformità può essere rilasciato SOLO se la documentazione è completa e formalmente corretta, SE entro lo stesso 4 aprile 2024 non ci sarà stata anche la presentazione sia dell’allegato B o dell’asseverazione ENEA e il relativo pagamento con F24 elide previsto per la remissione in bonis, il Commercialista , o comunque il professionista incaricato, non sarà nella possibilità di vistare la pratica e tantomeno di inviare la Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Per questo DIVENTA ESSENZIALE PROVVEDERE IN QUESTE ORE A PAGARE TUTTI GLI F24 RELATIVI ALLE REMISSIONI IN BONIS per le asseverazioni tecniche tardive.

3. BLOCCO DELLE CESSIONI DEL CREDITO

IL BLOCCO DELLE CESSIONI PER GLI INTERVENTI IN CORSO: C’E’ DAVVERO COSA ASPETTARCI?

L’allarme che in prima battuta ha però destato maggiore preoccupazione è dovuto all’annunciato BLOCCO DEFINITIVO ALLE CESSIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA E SCONTI IN FATTURA EX ART.121 DL 34/2020.

Premesso che nel comunicato si è parlato di esigenze di cassa e di tenuta di bilancio , il Decreto in fase di pubblicazione è evidentemente teso a far fuoriuscire dalle possibilità di questa opzione tutti coloro che sono ancora nella condizione di potervi entrare.

L’immagine è quella di un blocco stradale a seguito di interventi urgenti sulla carreggiata.

Di fatto non si bloccano coloro i quali già stanno sul tratto di carreggiata interessato ma si mettono barriere e segnaletica sul tratto di strada antecedente per far deviare su strade alternative.

Ecco: questo è quello che mi aspetto.

Anche dai testi che circolano sembrerebbe che questa sia la soluzione che è stata scelta di adottare, ovvero :

Si fanno salvi gli interventi EFFETTIVAMENTE in corso di esecuzione e si chiude l’accesso all’esercizio dell’opzione per TUTTI – senza eccezione alcuna – coloro che alla data di entrata in vigore della norma non avessero ancora iniziato l’esecuzione dei lavori.

Essendo un provvedimento che riguarda la sfera fiscale ( SI RICORDA CHE STIAMO PARLANDO DI BONUS IRPEF), il parametro per verificare se un intervento è stato iniziato oppure no potrebbe essere l’emissione di fatture relative a lavori eseguiti.

Un parametro che , visto l’obbligo generalizzato all’emissione della fattura elettronica, diventa di semplice controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria senza particolari necessità interpretative.

Se le fatture ci sono : l’intervento è avviato, se non ci sono: NO.

Se questo criterio sarà applicato nella stesura definitiva, significherà che anche coloro i quali avessero avuto una comunicazione di inizio lavori o comunque un titolo abilitativo valido antecedente l’entrata in vigore del DL 11/2023 MA non avessero ancora CONCRETAMENTE messo a terra alcun intervento : NON POTRANNO PIU’ UTILIZZARE LO SCONTO IN FATTURA o LA CESSIONE DEL CREDITO ma solo la tradizionale detrazione fiscale da ripartire in più anni.

Coloro i quali, quindi , ad oggi , avessero eseguito dei lavori, consegnato materiali etc. potrebbe essere opportuno che si attivino ad emettere la relativa fattura elettronica inerente il cantiere così da poter mettere in salvo l’intero intervento.

E’ altresì necessario a quanto sembra che oltre all’emissione delle fatture, debba essere eseguito anche il collegato bonifico, su questo punto personalmente ritengo che non si possa che andare di prudenza e se possibile fare un bonifico istantaneo o urgente che dir si voglia.

Dalle bozze non sembra debba esser prevista questa necessità ma non la si può nemmeno escludere in maniera definitiva. Ad oggi non è possibile stabilire se sia sufficiente l’ordine di bonifico o che lo stesso sia stato effettivamente eseguito.

Presto sapremo quali saranno le disposizioni da applicare, nell’attesa : urge mettersi nelle condizioni di far valere le proprie ragioni.

ARTICOLO di Fabiana Nesi

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