A seguito della approvazione del Decreto Legge del 26 marzo 2024 in attesa di pubblicazione in G.U. si commentano le disposizioni annunciate dal Ministro Giorgetti.
Dopo il comunicato che annunciava lo STOP alle Cessioni dei Crediti d’imposta e Sconti in fattura si è generata moltissima preoccupazione tra tutti gli interessati ed addetti ai lavori ma in pochi hanno rilevato la volontà dell’esecutivo di aggiungere altri adempimenti tecnici nelle Asseverazioni dei Tecnici.
Come si può leggere dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, si introducono misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.
Affinché questo adempimento venga eseguito si prevede una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Da una quanto si può estrapolare da una primissima bozza il tenore della nuova disposizione dovrebbe essere pressoché il seguente:
(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili
fiscalmente)
- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa
alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla
conclusione dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di
cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico
agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni
inerenti agli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c); - Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per
gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono
al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c). - Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le
relative variazioni, i soggetti:
a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori
asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al
comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza
per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. - Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto. - L’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del
comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo
della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di
inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n.
34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la
demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la
decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma
1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44.
QUINDI, SE IL TESTO NON VERRA’ CAMBIATO :
Sia per le pratiche di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO che per quelle di MIGLIORAMENTO SISMICO ex art. 119 DL34/2020 per le quali sussistono spese sostenute ( e da sostenere ) nel 2024 e 2025 occorre provvedere a comunicare le seguenti informazioni aggiuntive
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c);
Nel caso in cui gli interventi siano ad oggi in corso di esecuzione , il mancato adempimento omporterà una sanzione amministrativa di 10.000 euro, mentre per gli interventi la cui comunicazione di inizio lavori o il titolo abilitativo sarà successivo all’entrata in vigore del Decreto, l’inadempimento comporterebbe addirittura la DECADENZA dall’agevolazione.
Visto e considerato che al momento non ci sono le disposizioni attuative si suppone che da tale adempimento possano essere esentate le asseverazioni di fine lavori che saranno presentate fintanto che non saranno fornite le specifiche istruzioni operative.
Articolo di Fabiana Nesi
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Buon pomeriggio dott.ssa Fabiana.
Mi scusi del disturbo. Io ho capito che le e modifiche annunciate dovrebbero riferirsi solamente al Superbonus?
Le chiedo gentilmente di confermarmi (o meno), se la mia interpretazione sia corretta o meno.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Raffaele Capuano
Sembra riguardi lavori di efficientamento energetico e sismico rientranti nell’art. 119 DL 34/2020.