E’ l’ultimo cessionario il soggetto tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Ne avevamo parlato con NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ACQUIRENTI DEI CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI: IL MANCATO UTILIZZO DEVE ESSERE DICHIARATO,
chiedendoci la ratio che è dietro a tale adempimento, adesso che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ci spiega nel provvedimento del 24 novembre 2023 che:
“Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.“
abbiamo un indizio in più per comprendere le motivazioni dietro al provvedimento.
Andiamo dunque a vedere la procedura:
INNANZITUTTO CHIARIAMO CHE LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN BASE AL DISPOSTO DELLART. 25 C.1 D.L. 10.08.2023, n. 104,
se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121.
La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata a tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.
Contenuto della comunicazione
1. Per i crediti d’imposta TRACCIABILI sono indicati:
a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.
La comunicazione è accolta se le rate dei crediti TRACCIABILI risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
Per i crediti NON TRACCIABILI sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.
SI RICORDA CHE La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Non è chiaro se la sanzione sia unica e applicabile SOLO in assenza di una comunicazione OPPURE sia legata anche al numero di crediti che sarebbero da segnalare.
Una comunicazione incompleta a posteriori sarà assoggettabile a sanzioni?
LE RAGIONI DEL NUOVO OBBLIGO:
Per certo in questa penosa vicenda collegata ai crediti d’imposta per bonus edilizi, gli importi NON UTILIZZABILI sono difficilmente quantificabili dalla stessa Agenzia delle Entrate E TROVARE IL MODO AFFINCHE’ gli stessi interessati provvedano ad aggiornare le loro banche dati è da considerarsi la soluzione più sbrigativa per cominciare a sfoltire il caos che presumibilmente rende opaco il controllo degli altri casi.
La “pulizia” che deriverebbe dal comportamento attivo del cessionario potrebbe permettere al fisco INTANTO, di fare ex novo una quantificazione maggiormente realistica della situazione nazionale, inoltre, porterebbe ad un risparmio di risorse dello stato in quanto eviterebbe di perdere tempo ad indagare e/o controllare crediti che la controparte sa già essere non utilizzabili.
L’Agenzia delle Entrate stessa in una FAQ del 23 novembre 2023 specificava che
“la ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023 può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili”
Premesso che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, l’ultimo cessionario del credito, derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta inutilizzabili, intendendosi per tali quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, si chiede di sapere se i crediti d’imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della predetta comunicazione.
Al riguardo, in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, si ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
Quali siano le irregolarità procedurali che il CESSIONARIO DOPO l’acquisto può aver rilevato è tutto da vedere.
Viene da ritenere INDIRETTAMENTE che coloro i quali SAPESSERO di irregolarità A POSTERIORI rispetto all’acquisizione e continuassero a utilizzare i crediti in compensazione (o rivenderli) potrebbero essere coinvolti in qualcosa di più pesante che non la “semplice” sanzione tributaria di 100 euro.
Vogliamo fare un esempio? riprendiamo l’articolo Sconto in fattura e cessioni dei crediti d’imposta su opere non completate.,
L’impresa che ha fatto sconto in fattura utilizzando la modalità “SAL” ed ottenuto il credito sul propria area in piattaforma AdE grazie alla Comunicazione dell’opzione esercitata dal committente per il tramite del professionista vistatore, la quale poi per esigenze sopravvenute si è vista ridurre le opere da eseguire magari togliendo una parte degli interventi trainati, ecco:
Quell’impresa avrà crediti per voci di opere eseguite parzialmente (magari al 30%) ma mai completate.
A parere della scrivente,
TALE CREDITO NON e’ UTILIZZABILE poiché la norma agevolativa prevede SEMPRE che i lavori debbano essere completati.
Articolo di Fabiana Nesi
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