NUOVA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ACQUIRENTI DEI CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI: IL MANCATO UTILIZZO DEVE ESSERE DICHIARATO

young woman with a megaphone

Col D.L. 104/2023 si crea un nuovo adempimento a carico di coloro i quali non riescono a utilizzare il credito acquisito.

Pubblicato il 10 agosto 2023 ed in vigore da ieri, il Decreto Omnibus ,in mezzo a una costellazione di interventi di varia natura, inserisce un adempimento tutto da comprendere.

All’Art. 25 del testo normativo si impone, pena sanzione pecuniaria di E. 100 di comunicare all’Agenzia delle Entrate le situazioni che hanno reso impossibile l’utilizzo dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi.

La sanzione, che pure può apparire risibile in realtà non è ben chiara nella sua applicazione, posto che altrettanto poco chiaro , al momento , risulta la modalità di comunicazione.

Certo è che il peso dell’inadempimento cambierà e non di poco se sarà calcolato per ogni singolo credito non utilizzato o al codice fiscale del soggetto che non fornisce i dati.

Se la comunicazione sarà unica per tutti i crediti acquisiti e non utilizzati la sanzione potrebbe essere anche una, ma se al contribuente si chiedesse di agire sulla piattaforma già operativa sull’AGENZIA DELLE ENTRATE per fleggare riga per riga ogni singolo credito non usato probabilmente le cifre a carico potrebbero essere non indifferenti.

Ecco il testo dell’Articolo:

Art. 25

Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario e’ tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilita’ del credito.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilita’ del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione e’ effettuata entro il 2 gennaio 2024.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

3. La comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

A COSA SERVE?

Impossibile non chiedersi quale sia lo scopo per il quale sia stato introdotto questo adempimento a ridosso dell’estate in un decreto “omnibus”.

Le ipotesi principali possono essere due e di segno e natura opposta.

Se è vero, come è vero, che questo “piccolo” adempimento aggiuntivo può senz’altro contribuire a raccogliere qualche spicciolo , è senz’altro ancora più sicuro che un adempimento del genere appare molto più attinente ad una raccolta dati che monitori la reale situazione di questi Bonus nella platea nazionale.

Questo se da una parte sta a indicare che il Governo non sta affatto dimenticando o accantonando la vicenda “bonus e superbonus edilizi” e anzi sta cercando di avere gli strumenti per compiere le mosse più opportune,

dall’altra evidenzia come ancora la fotografia del Settore e delle vicende collegate alle operazioni derivanti all’art. 121 D.L. 34/2020 sia molto sfuocata.

Visto che la comunicazione riguarda i cessionari dei crediti, la norma è rivolta a tutti gli acquirenti in senso proprio ma si ritiene che altresì sia a carico anche di coloro i quali hanno acquisito i crediti mediante il sistema del cosiddetto “sconto in fattura”.

Proprio questi ultimi sembrano essere i soggetti che con maggior probabilità non riusciranno a utilizzare i crediti d’imposta acquisiti, specie in tutti quei casi in cui gli imprenditori avevano scommesso in una rivendita veloce dei crediti stessi .

PERCHE’ A DICEMBRE?

La comunicazione sarà da fare a Dicembre.

Si presuppone che tale data sia stata scelta sia per dare tempo di creare una comunicazione telematica o aggiornare il software / piattaforma di AdE ma altresì per avere una situazione sostanzialmente completa e aggiornata a tutto il 2023.

L’insieme delle cose potrebbe essere un seme per qualche correttivo da veder maturare all’Epifania? Speriamo.

Articolo di Fabiana Nesi

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