La legittimità dei crediti d’imposta in piattaforma alla luce di una revisione dei lavori realmente eseguiti.
Trascorso ormai un altro anno senza che siano stati presi provvedimenti seri per un concreto riavvio delle operazioni di acquisizione dei crediti da parte degli Istituti Finanziari, le imprese ed i professionisti che avevano deciso di credere nel funzionamento del sistema ed avevano accettato come forma di pagamento lo sconto in fattura, continuano a trovarsi sulla propria area personale dell’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta maturati dal 2020 ad oggi.
Per molti quella che doveva essere una prospettiva di rilancio per la propria attività dopo anni di rallentamento del settore edilizio, è diventata un’amara vicenda che difficilmente riusciranno a chiudere e dimenticare nel breve termine.
Di tutto il mercato delle compravendite dei crediti quello che sopravvive seppur in maniera sporadica e in rivoli non così evidenti è la compravendita dei crediti tra soggetti privati o tra soggetti business motivati da reciproci vantaggi di liquidità e risparmio.
Ricorderemo che in favore di questi passaggi il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023 aveva espressamente precisato che :
“6 -bis . Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all’articolo 122- bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
i -bis ) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abili tati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
i -ter ) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6 -ter . L’esclusione di cui al comma 6 -bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6 -bis . Resta fermo il divieto di cui all’articolo 122 -bis , comma 4.
6 -quater Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6 -bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1 -bis .1 , del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Tale documentazione tuttavia, benché copra a tutto tondo le casistiche di base relative alle operazioni rientranti nel novero di quelle cedibili ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, non tengono conto di un aspetto di fondo: l’avvenuta fine lavori in conformità al progetto di efficientamento previsto.
Come ben sappiamo, l’articolo 121 D.L. 34/2020 NON prevede che le cessioni dei crediti o le opzioni per lo sconto in fattura siano esercitabili SOLO a conclusione delle opere, al contrario, la norma prevede esclusivamente una limitazione delle Comunicazioni esercitabili ESCLUSIVAMENTE per il Superbonus e non anche per i bonus minori.
Mentre un’operazione eseguita con i dettami del Superbonus non può essere oggetto di Cessione fintanto che non si raggiunge un SAL (certificato) di almeno il 30%, questo, non è necessario affatto per le agevolazioni edilizie cosiddette “minori” ( 50%, 65%,75%, 85%) le quali potranno beneficiare di una quantità astrattamente infinita di “frazionamenti” soggetti a Comunicazioni di opzione di sconto o cessione del credito.
Tenuto conto delle enormi difficoltà in cui si sono trovati molti committenti per i quali le “regole del gioco” sono mutate in corso d’opera a causa dei repentini cambiamenti di rotta esercitati dagli istituti di credito a seguito delle vicende sia politiche che giudiziarie sorte a latere di una normativa a tratti lasca e farraginosa, è capitato che nonostante tutte le buone intenzioni, si sia preso la salomonica decisione di ridurre i progetti originari pur di concludere i cantieri.
Queste decisioni, se da un lato non possono che ritenersi essenzialmente virtuose e rispettose di tutte le parti in causa, possono aver contribuito in maniera del tutto involontaria e inavvertita, a creare dei Crediti d’imposta non spettanti.
IL CASO:
Supponiamo per ipotesi di aver pianificato un intervento Superbonus composto da due codici intervento.
Supponiamo che si tratti di un intervento riguardante: 1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% e 2) di un intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Arrivati al 30% i tecnici rilevano ed asseverano che sono state eseguite sia opere relative alla prima che alla seconda categoria.
Si può supporre per esempio che siano state compiute assistenze murarie necessarie per la rimozione dell’impianto da sostituire.
Per tale motivo, stante tutte le altre condizioni, a suo tempo il Commercialista ha apposto il visto di Conformità ed ha inviato 2 distinte Comunicazioni di Opzione , una per ogni codice intervento.
A seguito di ciò , nella piattaforma dell’impresa si troveranno 2 distinte tipologie di importi di crediti d’imposta. Uno per i lavori sull’involucro e l’altro per quelli propedeutici alla sostituzione dell’impianto.
NELLO SFORTUNATO CASO IN CUI le parti abbiano deciso – successivamente a tale operazione di Sconto in fattura – di rivedere i loro programmi, e fermo restando (l’ipotesi più semplice) che si sia potuto dimostrare ugualmente il salto delle due classi di efficientamento energetico, abbiano deciso di desistere e di non procedere alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione,
Quel “pezzetto” di lavoro è stato eseguito, in effetti, MA non è mai giunto alla sua conclusione.
PUO’ PERCIO’ RITENERESI RAGGIUNTA LA PIENAZZA DELLA SPETTANZA DEL BONUS IRPEF PER TALE IMPORTO?
LA QUOTA DI CREDITO RELATIVO ALLCHE ORMAI E’ NELLA PIATTAFORMA DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE, E’ DA CONSIDERARSI LECITO?
E’ COMPENSABILE IN F24?
E , SOPRATTUTTO,
TENUTO CONTO CHE NELL’ELENCO DOCUMENTALE DI CUI AL COMMA 6 BIS DELL’ARTICOLO 121 D.L. 34/2020 NON SI FA CENNO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA A TALE CIRCOSTANZA:
E’ CEDIBILE A TERZI?
L’ACQUIRENTE DEL CREDITO E’ LIBERATO DA RESPONSABILITA’ ?
A tal fine viene in soccorso la risposta del Mef del 17 novembre 2021 a seguito di interrogazione parlamentare.
In essa veniva chiarito, quanto qui ci interessa, ecco uno stralcio del testo :
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 novembre 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-07055
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi termini per l’esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.
In particolare, gli Onorevoli rilevano che l’articolo 121 del medesimo decreto, che prevede che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l’opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere: «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
(…) i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.
Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima –
come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.
A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati.
È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.
Pare quindi evidente come al di là della regolarità formalmente ineccepibile dell’operazione di Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura esercitata a suo tempo per un SAL , LE CIRCOSTANZE successive inerenti l’intera opera POSSANO cambiare sostanzialmente la spendibilità del credito d’imposta a totale danno dell’impresa che ha accettato una forma di pagamento il cui unico scopo era di agevolare il committente.
Ritornando alla questione delle compravendite successive alla nascita del Credito d’imposta, per scongiurare l’ipotesi di trovarsi ad aver acquistato un credito NON “viziato” , la parte acquirente., sarebbe opportuno che non dimenticasse di chiedere le Asseverazioni dei tecnici relative alle fine lavori in modo tale da poter avere a disposizione un documento ufficiale che attesti che i crediti acquisiti siano relativi a lavori definitivamente completati.
Per quanto riguarda invece il comportamento dell’Impresa, una volta resasi conto di possedere crediti d’imposta non idonei, senz’altro dovrebbe evitare di utilizzarli in compensazione o di cederli , richiedere l’annullamento dell’operazione ad AdE insieme al Committente e farsi riconoscere da quest’ultimo il pagamento “tradizionale” della cifra relativa alla lavorazione eseguita in parte ma mai completata.
Più complesso sarà l’iter quando parte del credito in piattaforma sia stato già utilizzato in compensazione anche solo per una annualità.
In tale caso dovrà essere riversato con Sanzioni.
Sarà da considerarsi credito inesistente o non spettante ?
Si propende per la seconda ipotesi anche se dover subire anche l’aspetto sanzionatorio per alcune imprese sarà senza dubbio l’ennesimo boccone amaro da ingoiare.
Articolo di Fabiana Nesi
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