D.L. 11/2023: GLI EMENDAMENTI ACCOLTI DICONO MOLTO SULL’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO DELLE PROFESSIONI.

a welcome sign made of rubber floaters

Il Parlamento al lavoro per la conversione in legge del D.L. 11/2023 da ascolto alle richieste di modifica mosse dai Commercialisti e dagli altri attori coinvolti.

Tutto sembra nascere da quell’utile confronto del 15 marzo di cui avevamo scritto in questo articolo BONUS EDILIZI: CHIAREZZA SUL PRESENTE PRIMA DI COSTRUIRE UN FUTURO ATTINGENDO DALL’ESPERIENZA PASSATA; in quell’occasione per la verità già il clima palesava il gran lavoro già fatto e la speranza di un’evoluzione positiva e propositiva.

Adesso è stato compiuto un ‘altro passo, anche se, è bene chiarirlo, ancora l’iter di approvazione del Decreto Legge 11/2023 non è concluso e nulla è stato ancora scritto in G.U.

Quello che è certo è che tutte le proposte emendative al Decreto-legge n. 11/2023 sulla cessione dei crediti presentate dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sono state accolte nel percorso parlamentare di conversione in Legge.

A quel che riporta il comunicato stampa pubblicato dal Consiglio Nazionale,

,si tratta di norme di interpretazione autentica, quindi di particolare portata anche retroattiva, che chiariscono

la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai superbonus;

la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità;

la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori;

il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus.

Accolta anche la proposta che delimita il perimetro dell’attestazione antiriciclaggio, uno dei documenti previsti per affrancare il cessionario dalla responsabilità per colpa grave, ai soli soggetti che sono controparti nelle operazioni.

ALLEGATO B TARDIVO

La conferma dell’emendamento che prevede normativamente la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 con riguardo all’omessa allegazione dell’Allegato B nei tempi previsti per gli interventi antisismici desta senz’altro molta attenzione là dove peraltro, si stabilirebbe specificatamente che:

“la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”,

mentre:

nel caso delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 la remissione in bonis “deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione”.

ATTENZIONE QUINDI AL DOPPIO BINARIO DI SCADENZA CHE SI VERREBBE A CREARE A SECONDA DELL’UTILIZZO CHE VERRA’ FATTO DEL BONUS MATURATO.

In caso di detrazione, si avrebbe come scadenza il 30 novembre (salvo cambiamenti nel calendario della presentazione della Dichiarazione dei Redditi) dell’anno successivo al sostenimento della spesa, mentre nell’ipotesi di utilizzo con opzione per la cessione del credito/sconto in fattura i termini diventerebbero variabili.

L’accoglimento delle istanze è stato salutato da  Salvatore Regalbuto, Tesoriere nazionale con delega alla fiscalità con un giudizio particolarmente positivo :

“il Consiglio Nazionale ha avanzato delle proposte di natura tecnica che hanno risolto, peraltro con la formula rafforzativa dell’interpretazione autentica, numerosi dubbi applicativi, e ciò è motivo di particolare soddisfazione e rafforza la convinzione che il dialogo istituzionale non può che portare all’individuazione di soluzioni condivise che rendano le norme più chiare e quindi limitino il sorgere di contenziosi che non possono che nuocere sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione”.

Oltre a quanto sopra,

Sembra chiarito che per gli interventi in edilizia libera, il blocco delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo stabilito dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 non si applica, oltre che agli interventi che al 16 febbraio erano già iniziati, anche a quelli per i quali entro il 16 febbraio era stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

E’ ammessa altresì la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio nel caso in cui alla data del 17 febbraio non sono stati versati acconti.

N.B. Per tali possibilità in ogni caso OCCORRE ATTENDERE IL COMPLETAMENTO DELL’ITER NORMATIVO E LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE RICOMPRENDENTE TUTTI GLI EMENDAMENTI ACCOLTI.


Per la detrazione IRPEF/IRES (c.d. “sismabonus acquisti”), di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, il blocco delle opzioni non si applicherebbe se entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (la norma, quindi, non farebbe più riferimento alla data di registrazione del preliminare o alla stipula del rogito).

VARIANTI CILAS

Altro importante chiarimento riguarderebbe le varianti alla CILA richiesto a gran voce dagli operatori del settore come evidenziato in Le varianti CILAS post DL 11/2023 permettono di accedere a Cessioni del Credito e sconto in fattura?


Al fine sia della data spartiacque del 25 novembre 2022 per la verifica dell’aliquota del superbonus spettante (del 110% o 90% relativamente alle spese sostenute nel 2023), di cui all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, sia di quella del 16 febbraio 2023 riguardante la possibilità di optare per cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, recata dall’art. 2 commi 2 e 3 del DL 11/2023, verrebbe introdotta una norma secondo cui non rileverebbe “la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire”.

Su questo aspetto sarà da verificare attentamente ogni dettaglio della riscrittura della normativa, fatto sul quale è intervenuto con un commento tecnico l’Ing. Carlo Pagliai, che in più di un’occasione ha dedicato spazio al delicato argomento, qui il suo intervento di questa mattina: CILAS, integrazioni e varianti: novità Emendamenti DL 11/2023

Parallelamente , per gli stessi fini, quindi, per gli interventi su parti comuni condominiali, verrebbe stabilito che non rileva l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.

CONCLUSIONI:

Il fatto, non di poco conto, che finalmente si sia giunti a comprendere la necessità di interpretazioni autentiche sugli aspetti richiamati nel corpo dell’articolo deve far riflettere sul livello di complessità e difficoltà affrontati nella necessaria urgenza di applicazione delle regole negli ultimi 2 anni.

Fintanto che tutto quanto sopra non sarà nero su bianco in G.U. NON ritengo si possa comunque procedere con leggerezza e considerare già certo e modificato quello che da un punto di vista strettamente giuridico non lo è.

Tutti gli aspetti controversi citati hanno causato e stanno anche oggi causando serie difficoltà e dinieghi nelle possibilità sia lavorative sia di riconoscimento dei bonus:

Domani, per chi ha operato con la dovuta e necessaria prudenza, cosa potrà esser fatto? come recuperare quei bonus negati per allegato B tardivo? come ripristinare crediti non concessi e ormai scaduti o in parte scaduti relativi al 2020, 2021, 2022?

Speriamo di riuscire ad implementare ed ottenere un ascolto delle professioni in itinere e non a posteriori, in maniera tale che ci sia un affiancamento a supporto nella stesura delle norme anziché delle richieste di salvataggio in extremis.

Tutti ne gioverebbero.

Articolo di Fabiana Nesi

copyright2023 fabiananesicommercialista

Per info e quesiti premi il pulsante qui sotto!

Iscriviti per continuare a seguire il mio Blog!

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: