ROTTAMAZIONE QUATER: TUTTO CHIARO?

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MANCA UN MESE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LE DOMANDE DI ADESIONE ALLA PRIMA ROTTAMAZIONE CHE PUò DAVVERO ESSER FATTA ANCHE DA CASA.

Per il popolo digitale può anche esser passato inosservato il dettaglio ma di sicuro non lo è per gli “addetti ai lavori” e nemmeno per i cittadini con meno dimestichezza col web.

Questa è per Agenzia Entrate Riscossione la prima “Rottamazione” presentabile solo on line.

Non esiste il modello fisico da presentare allo sportello, la si fa collegandosi all’area riservata del sito di AeR seguendo le istruzioni guidate.

L’assistenza di un Dottore Commercialista per le situazioni un po’ più complesse ci sta tutta, certo, ma per i casi ordinari il cittadino può operare in autonomia dalla propria abitazione.

Niente file agli sportelli e – speriamo – per contro – maggior tempestività e efficienza nella gestione delle richieste.

Avevo già iniziato a parlarne in questi articoli :

SCADE IL 30 APRILE 2023 LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I DEBITI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

E’ ON LINE LA DOMANDA PER LA ROTTAMANZIONE QUATER

Approfondiamo e dettagliamo meglio i contenuti dell’articolo 1, comma 231 – 252 della Legge di Bilancio:

L’articolo citato ha introdotto, infatti. tra le altre misure agevolative, la c.d. rottamazione-quater che consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il beneficio previsto dalla “nuova” rottamazione consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, al netto:

  • delle sanzioni comprese nei carichi;
  • degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973;
  • delle sanzioni civili di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999;
  • degli interessi iscritti a ruolo;
  • delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.

Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti al netto:

  • degli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973;
  • delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.

A tal fine il debitore è tenuto a presentare, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla rottamazione-quater, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.

In quest’ultima ipotesi si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le rate sono così ripartite:

  • la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
  • le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Sotto il profilo operativo

Può essere utile evidenziare che la presentazione di più istanze appare in molti casi vantaggiosa.

Tale possibilità risulta confermata dalla stessa Agenzia delle entrate Riscossione con comunicato stampa del 16 febbraio 2023, con cui informava della messa on line del servizio “prospetto informativo”.

Tale prospetto, la cui ricezione sulla propria e-mail è davvero tempestiva, permette al contribuente di conoscere, prima di presentare l’istanza di rottamazione, per quali carichi può aderire alla sanatoria, con il relativo costo da sostenere.

Nel comunicato stampa si legge infatti che:

 «Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente)».

La presentazione di più istanze, quando i carichi sono rilevanti, offre indubbiamente  vantaggi per il richiedente, poiché questi potrà decidere di suddividere le cartelle ed anche i ruoli che intende rottamare in maniera tale da evitare che il mancato perfezionamento di una definizione infici le altre.

DIFFERENZIARE

può essere opportuno per più di una motivazione:

  1. Può essere prudenziale quando non si è certi di riuscire ad avere le intere risorse finanziarie per coprire tutte le rate.
  2. Può essere strategicamente utile se si sceglie di personalizzare i pagamenti e supponiamo si voglia scegliere di saldare in tempi differenti i propri piani
  3. Può esser scelta anche una separazione per tipologia di ente creditore, dividendo, ad esempio, i debiti contributivi, dagli altri ruoli. ( Soluzione interessante per coloro che vogliano aver regolarizzato i pagamenti in vista di un pensionamento)

In tutti i casi, comunque, alla presentazione dell’istanza di rottamazione seguirà il blocco delle procedure esecutive in corso, almeno sino al 31 luglio prossimo.

Resta inteso che tale blocco opererà soltanto per i carichi iscritti a ruolo che siano oggetto di rottamazione, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà agire per tutti quelli non rottamabili o non inseriti nell’istanza.

RATEAZIONI IN CORSO:

Caso tutt’altro che isolato è quello delle rateazioni composte da più cartelle esattoriali maturate in momenti differenti.

In questa situazione occorre prestare attenzione alla composizione del debito complessivo.

Qualora, infatti, la rateazione contenga al suo interno anche ruoli NON ROTTAMABILI, e tutti i ruoli successivi al 30 giugno seguono questo destino, la stessa NON si può considerare “bloccata”.

In questo caso le strade possono essere differenti, a seconda della composizione degli importi ( tra quelli che rientrano nella definizione agevolata e quelli che non vi rientrano),

  1. Si prosegue nei pagamenti con la rateazione in essere e chiaramente la rottamazione dovrà tener conto delle cifre già pagate, oppure
  2. Si dovrà far richiesta di nuova e specifica rateazione per i soli ruoli non rottamabili alla sede territorialmente competente tramite il modello RD1

Articolo di Fabiana Nesi

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