Circolano pareri informali e discordanti sull’argomento. Proviamo a spiegare da dove nascono i dubbi.
La questione controversa sulla quale mi piacerebbe avere una rassicurazione riguarda un’ipotesi precisa.
Le spese successive e inerenti alla variante presentata post DL 11/23, contenente opere in aggiunta e interventi trainati o trainanti originariamente non previsti,
possono essere anch’esse essere oggetto di sconto in fattura o cessione del credito?
Il titolo edilizio abilitativo originario è importante, in questo caso, solo per la data o anche per i lavori che in esso erano dichiarati?
Riprendendo il testo letterale contenuto nel DL 11/23 si può osservare che si parla di “spese relative a interventi per i quali alla data del 16 febbraio sia stato presentato il titolo abilitativo”.
L’accento dell’argomento quindi è posto sugli INTERVENTI PER I QUALI A QUELLA SPECIFICA DATA SIA STATO PRESENTATO IL TITOLO EDILIZIO .
Ecco perché esiste la DOMANDA GIUSTA
“ma se si fanno INTERVENTI aggiuntivi, quelle spese saranno cedibili?”
Nei giorni scorsi Enrico Zanetti ha commentato giustamente che in questo contesto non è certo il caso di alimentare dubbi che non esistono ed ha specificato come è stata la stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate, in molteplici occasioni, a dire che la presentazione di eventuali varianti al progetto iniziale non costituisce novazione dell’originario titolo edilizio, a meno che sia la competente autorità edilizia ad affermare che le modifiche sono tali da integrare gli estremi di un progetto del tutto nuovo per il quale serve un nuovo titolo edilizio abilitativo che non costituisce mera variante di quello già rilasciato .
Nell’articolo pubblicato su Eutekne l’autorevole Consigliere del Mef, ricorda tra le eccezioni i chiarimenti più volte ribaditi, a svantaggio del contribuente, nell’ambito di interventi di riduzione del rischio sismico per i quali si era verificata la tardività del deposito del c.d. “Allegato B”, con infruttuoso tentativo interpretativo dei contribuenti di recuperare la tempestività, agganciandolo appunto alla presentazione di successive varianti del titolo edilizio abilitativo originario.
Riprendendo il secondo periodo del comma 13-quinquies dell’ art. 119 DL 34/2020 si legge che “in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”.
Il problema è SE questa possibilità sia davvero concessa per TUTTE LE TIPOLOGIE DI VARIANTI E PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORI
Il 13 quinquies Sembrerebbe dedicato totalmente agli interventi in Edilizia Libera;
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e' richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La questione fiscale tuttavia – qui in maniera evidente – si interseca con le competenze tecniche professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri che conoscono a fondo l’iter procedurale e le differenze tra diverse possibilità che a un occhio profano potrebbero sembrare del tutto simili.
Per questo, su questo argomento ho letto ed ascoltato Carlo Pagliai il quale fa le dovute differenze tra varianti:
Variante in corso d’opera: da effettuarsi durante l’esecuzione del cantiere, e può comportare la sospensione dei lavori;
Variante finale: si comunica contestualmente all’ultimazione lavori, descrivendo l’opera già compiuta. (E’ l’unica ipotesi di legittimazione ex post dell’opera già realizzata, senza sanzionamento o azione repressiva della P.A.)
e Soprattutto tra varianti Sostanziali e non.
Nel suo approfondimento, che vi invito a leggere per intero e anche a guardare il relativo video ,l’Ingegnere spiega che:
“Certamente, quando l’oggetto della variante è un’opera o intervento che va a modificare sostanzialmente quello già abilitato con CILAS, ad esempio l’aggiunta di opere Sismabonus rispetto a quelle Ecobonus, oppure anche all’interno degli stessi filoni, si pone seriamente il problema di poter applicare regimi fiscali diversi. Ad esempio la variante in corso d’opera non va utilizzate per tentare di recuperare posizioni tardive e carenze documentali come l’Allegato B del Sismabonus (vedasi interpelli n. 554 e 697 del 2021). E’ vero che la CILA Superbonus ammette le varianti da comunicare a fine lavori con l’art. 119 c.13-ter DL 34/2020, ma vanno distinte le varianti in discontinuità e sostanziali.“
Ecco che quindi una legittimità al mio originario interrogativo ha ragion d’essere e questo NULLA a a che fare col voler creare problemi dove non esistono o fare il cattivo servizio a tutti di inventarsi artatamente difficoltà per sensazionalismo tanto inutile quanto dannoso.
Il chiarimento ufficiale del Mef o meglio una correzione al testo del Decreto Legge 11/2023 sarebbe gradito.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2023 fabiananesicommercialista
Una opinione su "Le varianti CILAS post DL 11/2023 permettono di accedere a Cessioni del Credito e sconto in fattura?"
Devi accedere per postare un commento.