Ecco la ricetta del Governo per sistemare il PRESENTE dei Bonus edilizi con Sconto in fattura e Cessione del credito.
Dopo il lavoro in Commissione e la discussione in Parlamento, dopo aver incassato il si alla fiducia,
prendiamo il testo ufficiale del Disegno di Legge così come pubblicato dal Sito Istituzionale della Camera dei Deputati ed andiamo a vedere nel dettaglio passo per passo le principali modifiche apportate tenendo conto della stesura che dovrebbe ormai considerarsi pressoché definitiva.
ANTIRICICLAGGIO:
In base al testo modificato (riportato qui di seguito) è stato chiarito che l’attestazione deve essere rilasciata dall’acquirente del credito d’imposta.
la lettera i) è sostituita dalle seguenti:
«i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una
società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
BARRIERE ARCHITETTONICHE:
A riguardo delle opere per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche continua ad essere esercitabile la cessione del credito e lo sconto in fattura,
All’articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
EDILIZIA LIBERA:
Si può procedere a sconto in fattura e cessione del credito d’imposta per quei lavori per i quali sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti in data antecedente l’entrata in vigore del decreto confermato tramite la presenza di un versamento di acconto o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
al comma 3:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
SISMABONUS ACQUISTI:
Per poter rientrare nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura è sufficiente che alla data di entrata in vigore del Decreto sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi»;
EVENTI SISMICI E METEREOLOGICI E STATO DI EMERGENZA REGIONE MARCHE:
Per gli interventi legati agli edifici danneggiati in dette zone prosegue la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.
SPESE SOSTENUTE NEL 2022:
E’ concessa facoltà al contribuente di optare per il recupero in detrazione del bonus spettante in dieci quote annuali se la prima rata ( 2022) non è indicata in dichiarazione dei redditi ( da farsi nel 2023)
“8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile.
Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”»;
I LAVORI ESEGUITI IN RELAZIONE A VARIANTI SEGUONO I DIRITTI ACQUISITI DI QUELLI PREVISTI NEL TITOLO /CILA ORIGINARI
L’articolo chiarisce definitivamente e con valore retroattivo anche per le operazioni già eseguite che per tutti i lavori originariamente non previsti ma poi integrati con varianti si applicano le regole relative a quelle operative al momento della presentazione del titolo originario
Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati) – 1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli
interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
BONUS MINORI: IL SAL E’ UNA FACOLTA’ E NON UN OBBLIGO
L’interpretazione autentica fornita per le opere non riguardanti il Superbonus, CONFERMA con valore anche retroattivo per tutte le cessioni dei crediti avvenute dal 2020 in poi, che non sussiste obbligo di liquidazione delle spese in base agli stati di avanzamento lavori.
Art. 2-ter. – (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese) – 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) l’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
NEI COMPUTI E NELLE ASSEVERAZIONI LA SPESA PER IL VISTO DI CONFORMITA’ NON E’ UN OBBLIGO
Si fanno salve tutte le pratiche sin qui eseguite in assenza della spesa per il visto di conformità all’interno delle asseverazioni e dei computi metrici. La norma stabilisce che l’indicazione dell’importo nei documenti dei tecnici è una facoltà ma non un obbligo.
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
ALLEGATO B TARDIVO: LA REMISSIONE IN BONIS SALVA IL SISMABONUS
Interpretazione autentica ANCHE per salvare le opere soggette a Sismabonus. In questo caso è stato chiarito che l’istituto della remissione in bonis può sanare la tardività dell’ “allegato B” MA a condizione che lo si faccia entro la prima dichiarazione utile per la detrazione della spesa in dichiarazione oppure ( qualora si eserciti l’opzione della cessione del credito o sconto in fattura) PRIMA della presentazione della Comunicazione dell’opzione ad AdE.
N.B.: Tale formulazione NON SANA quindi tout court le pratiche a partire dal 2020, MA esclusivamente quelle del 2022 ( se da portare in detrazione) , oppure le poche per le quali ad oggi non si è proceduto a fare alcuna comunicazione di cessione o sconto in fattura.
Sana inoltre quei pochi casi che, in assenza di alcuna indicazione normativa, avevano già autonomamente provveduto PRIMA delle comunicazioni di opzione o prima di aver indicato le spese in dichiarazione dei redditi per gli anni passati, ad applicare l’istituto della remissione in bonis,
c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo
119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1,
del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;
ATTESTAZIONE SOA:
Il contratto per l’acquisizione della SOA è valido se sottoscritto entro il primo gennaio 2023 e ai fini del calcolo del superamento del limite il calcolo deve essere fatto con riguardo ad ogni singolo contratto
d) l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
I DEBITI INPS SONO COMPENSABILI COI CREDITI D’IMPOSTA
Con interpretazione autentica e quindi retroattiva è stato definitivamente scongiurato il pericolo che fossero disconosciute le compensazioni dei crediti d’imposta irpef ( tra qui quelli da bonus edilizi) coi debiti contributivi.
Art. 2-quater. – (Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) – 1. L’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
LA REMISSIONE IN BONIS PER LE COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA E’ AMMISSIBILE ANCHE NEI CASI IN CUI ENTRO IL 31 MARZO 2023 NON SIA STASTO SIGLATO IL CONTRATTO DI CESSIONE CON LA BANCA
La norma eccezionalmente salva tutte le pratiche in corso presso gli istituti di credito e che alla data di scadenza annuale per l’esercizio dell’opzione non sono riuscite a terminare l’iter di verifica della regolarità delle spese. Di fatto si concede SOLO in favore degli istituti di credito di poter proseguire a comprare i crediti d’imposta oltre la scadenza.
Tale possibilità NON è concessa a tutti gli altri acquirenti.
Resta salva, ovviamente, la possibilità di accedere alla remissione in bonis per quei casi in cui TUTTI i requisiti per l’esercizio dell’opzione erano presenti e non si è riusciti a inviare la Comunicazione entro i termini.
Art. 2-quinquies. – (Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito) – 1. La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione
autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»
Certamente ne parleremo molto e ancora nei prossimi giorni, ogni punto merita, infatti, un approfondimento specifico.
Articolo di Fabiana Nesi
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Una opinione su "Disegno di Legge di conversione del D.L. 11/2023"
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