Dopo la circolare 33/e, è arrivata la Risoluzione 58/e per definire le modalità del pagamento della sanzione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, come documentato con l’articolo L’omissione della Comunicazione per la cessione del credito e sconto in fattura É SANABILE entro il 30 novembre 2022 la scadenza per la presentazione delle Comunicazioni telematiche per le opzioni legate ai Bonus Edilizi.
Entro il 30.11.2022, infatti, è possibile procedere alla comunicazione di cessione dei crediti o di sconto in fattura, relative alle:
- spese sostenute nel 2021
- o alle rate residue delle spese 2020.
Si ricorda, infatti, che il termine ultimo per l’invio della “Comunicazione”:
- per l’esercizio dell’opzione è il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione” ( Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873)
- per l’opzione relativa alle rate successive è il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tale possibilità di invio “tardivo”, nasce come conseguenza dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis (ex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012), a coloro che non sono stati in grado di rispettare la scadenza ordinaria del 29.04.2022 (già prorogata rispetto alla scadenza originaria del 16.03.2022).
L’adesione all’istituto comporta:
- il versamento con F24 Elide di una sanzione da 250 euro (non compensabile né ravvedibile).
- la verifica di possesso dei requisiti sostanziali per fruire della detrazione,
- la verifica che non siano in corso attività di controllo sulla spettanza dei crediti,
- e che vi sia un accordo con i cessionari o una fattura con sconto con data precedente al termine di scadenza per l’invio della comunicazione.
Come stabilito dalla risoluzione 58/E/2022 pubblicata l’ 11.10.2022 :
il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”,denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”:
o nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto.
In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
o nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi; - nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
o nel campo “tipo”, la lettera “R”;
o nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
o nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
o nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata
sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della
comunicazione dell’opzione.
Titolari di partita Iva e soggetti Ires “solari”
Si ricorda che,per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires, c.d. “solari”, il termine ordinario è il 15.10.2022 (articolo 10-quater, comma 2-bis, D.L. 4/2022).
Anche questi, comunque, qualora dovessero mancare l’appuntamento, potranno sfruttare la remissione in bonis entro il 30.11.2022.
Soggetti “non solari”
Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020 può riguardare non già le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e, limitatamente a quelle agevolate con il superbonus 110%, 2025, ma le spese sostenute nei periodi di imposta in corso al 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 e 31.12.2024 e, limitatamente a quelle agevolate con il superbonus 110%, 31.12.2025.
In sintesi:
SCADENZE DI COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI BONUS EDILI | ||
Spese dell’anno | Scadenza | Con remissione in bonis |
2020 | 15.04.2021 | — |
2021 e rate residue non fruite 2020 | 29.04.2022 per le persone fisiche 15.10.2022 per le p. iva e i soggetti Ires “solari” | 30.11.2022 con data accordo di cessione o data fattura con sconto precedente al 29.04.2022 |
2022 e rate residue 2021 | 16.03.2023 | 30.11.2023 |
Nuove comunicazioni dopo un annullamento
La scadenza del 30.11.2022 è utile anche per inviare un’eventuale nuova comunicazione nel caso in cui le parti debbano annullare una precedente comunicazione viziata da errori sostanziali e già accettata.
L’annullamento segue le nuove regole:
- invio a mezzo pec (all’indirizzo dedicato annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it) del modello allegato alla circolare 33/E/2022,
- con firma di entrambe le parti e dettaglio dei crediti coinvolti.
Anche alle comunicazioni inviate nel mese di novembre 2022 si applica la procedura ordinaria di correzione, già prevista prima della circolare 33/E.
Entro il 5 del mese successivo (05.12.2022) sarà quindi possibile annullare o sostituire gli invii già effettuati.
Dopo questa data non si potranno più fare modifiche e annullamenti.
Chi arriverà a ridosso di fine novembre avrà perciò pochissimi giorni per rimediare a eventuali errori.
Articolo di Fabiana Nesi
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