CREDITI D’IMPOSTA PER LE SPESE 2021: TRA I DEBITI COMPENSABILI NON DIMENTICHIAMO GLI ACCONTI

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Contro i blocchi, i ritardi, i tempi biblici e le infinite pretese documentali dei Cessionari, la risposta c’è e resta velocemente fruibile : COMPENSARE in F24 gli importi maturati.

Un’anno nero questo 2022 per le cessioni dei crediti d’imposta ex art 121 D.L. 34/2020.

Complici i troppi passaggi normativi e il rincaro delle “dosi” da parte delle Circolari di AdE , di fatto i cessionari si son trincerati tutti ( o quasi) in posizione di attesa e (direi) difesa.

Dei famosi “tempi migliori” per adesso si intravedono solo alcuni piccoli dettagli col chiarimento delle responsabilità avvenuto a seguito del Decreto Aiuti e Aiuti bis e poi commentata dalla Circolare 33/e del 6 ottobre 2022.

La responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è infatti, limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

In particolare, il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte di cui al decreto “Rilancio” (artt. 119 e 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020).

I risultati pratici e operativi di questa precisazione tuttavia ad oggi non sono ancora fruibili dai tanti Cittadini e Imprese intestatari di crediti d’imposta sul loro cassetto fiscale.

La ricetta per ridurre l’empasse finanziaria la si era già individuata da tempo , al riguardo si ripercorra l’articolo del febbraio 2022 Crediti fermi sul Cassetto Fiscale? Compensiamoli!,

ma giunti ormai quasi al termine dell’esercizio resta effettivamente ancora poco tempo e poche occasioni per compensare i crediti d’imposta relativi al 2021.

Al riguardo preme rivedere in primis SE davvero abbiamo provveduto a compensare tutto quello che è ammissibile.

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F24 l’elenco di tutti i debiti compensabili:


Ai sensi degli artt. 17 e 28 del DLgs. 241/97, il regime dei versamenti unificati e della eventuale compensazione riguarda, in particolare:

le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e le relative addizionali;
le ritenute alla fonte;
l’IRAP;
l’IVA;

le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e registi;
l’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
l’imposta sugli intrattenimenti;
il canone RAI per uso privato, non addebitato nella bolletta dell’energia elettrica;
le entrate tributarie ed extratributarie di competenza dei Monopoli di Stato (es. accise, imposta di consumo e di fabbricazione, imposta sulle scommesse e sui giochi);
i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS: dipendenti (esclusi, di regola, i lavoratori domestici); artigiani e commercianti; lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e altri soggetti iscritti alla gestione separata ex L. 335/95; lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (gestione ex ENPALS); lavoratori autonomi in agricoltura; pescatori autonomi, ecc.;
i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);
i premi INAIL;
il diritto annuale alle Camere di Commercio;
alcuni tributi locali
(es. IMU, TASI, TARI, TOSAP/COSAP per i Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, ecc.);
a decorrere dall’1.1.2020, le tasse sulle concessioni governative e le tasse scolastiche (art. 4-quater del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 17.12.2019 n. 106).


In relazione ai suddetti versamenti, l’utilizzo del modello F24 riguarda anche il pagamento delle relative sanzioni e interessi, prima della loro iscrizione a ruolo, anche per effetto di appositi istituti definitori e deflativi del contenzioso (es. ravvedimento operoso, liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni, accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo e mediazione, conciliazione giudiziale, ecc.).


L’art. 17 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 241/97 prevede che, con DM, il sistema dei versamenti unificati e della compensazione, mediante il modello F24, possa essere esteso ad altre entrate.
In attuazione di tale disposizione, il DM 8.11.2011 ha previsto l’estensione dell’utilizzo del modello F24 in relazione a numerosi tributi indiretti allo scopo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di razionalizzare i sistemi di pagamento.


L’operatività della nuova disciplina è però subordinata all’emanazione di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, con i quali vengono definiti il termine e le modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni che estendono l’utilizzo del modello F24.


L’effettiva estensione del pagamento con il modello F24 è stata quindi finora disposta in relazione:

al versamento dei tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta agli immobili non dichiarati in catasto (provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2012 n. 14335);


al pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dei tributi speciali, nonché delle relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554);


ai versamenti riguardanti l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 14261);


ai versamenti dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale (provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2015 n. 41186);


al pagamento dell’imposta sulle successioni, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo, dei tributi speciali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti a seguito della presentazione della dichiarazione di successione (provv. Agenzia delle Entrate 17.3.2016 n. 40892);


ai versamenti relativi a tributi speciali per servizi resi dall’Amministrazione finanziaria (provv. Agenzia delle Entrate 19.7.2016 n. 114710);


ai versamenti dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e delle relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative (provv. Agenzia delle Entrate 19.7.2016 n. 115137);


al versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del DPR 601/73 (provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 78600, ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50);


al versamento delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altra entrata o corrispettivo dovuto per i servizi resi da parte degli uffici provinciali-territorio dell’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473 e ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2017 n. 79);


al pagamento delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di liquidazione, di atti di contestazione e di irrogazione sanzioni, emessi in relazione ad operazioni inerenti al servizio ipotecario (provv. Agenzia delle Entrate 26.6.2018 n. 127680 e ris. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 48);


al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’Autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 9.7.2018 n. 143035 e ris. Agenzia delle Entrate 18.7.2018 n. 57);


al pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie (provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 734564 e ris. Agenzia delle Entrate 10.12.2019 n. 100);


al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati (provv. Agenzia delle Entrate 27.1.2020 n. 18379, ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 9 e 19.11.2020 n. 73);


al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e dell’imposta di donazione (provv. Agenzia delle Entrate 27.11.2020 n. 365557 e ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2020 n. 76).


Il modello F24 è stato inoltre esteso:

al pagamento delle somme dovute in relazione ai diritti relativi ai titoli della proprietà industriale (DM 22.3.2013, DM 3.10.2014 e provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2014);
al versamento delle entrate da demanio marittimo, a decorrere dall’1.1.2017 (DM 19.11.2015 e provv. Agenzia delle Entrate 14.9.2016 n. 141699);
al contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo (DM 27.6.2017).
Estensione ai versamenti alle Casse professionali


Ai sensi del DM 10.1.2014, le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla compensazione, previste dal citato DLgs. 241/97, sono applicabili anche:

alle Casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103;
nel rispetto delle relative specifiche disposizioni regolamentari e statutarie;


a seguito di apposita richiesta deliberata dell’ente previdenziale.
In attuazione di tale disciplina, il modello F24 è stato esteso al pagamento dei contributi:

alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri (CNPAG);


all‘Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP), a decorrere da luglio 2015 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 12.5.2015 n. 87, ris. Agenzia delle Entrate 18.6.2015 n. 60 e 19.1.2022 n. 4);


alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (CNPR), a decorrere dal 2017 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 16.11.2016 n. 215 e ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2016 n. 111);
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, a decorrere dal 2021 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 11.1.2021 n. 1, 21.5.2021 n. 34 e 6.9.2021 n. 56).


Per individuare i tributi contributi e le altre entrate rientranti nella disciplina dei versamenti unificati, occorre consultare l’elenco dei codici tributo e delle causali contributo da utilizzare per la compilazione del modello F24: disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate tenuto conto quanto l’elenco sia soggetto a frequenti variazioni e integrazioni.

GLI ACCONTI

Come evidenziato dall’articolo pubblicato oggi da Eutekne a firma Luca Fornero e Enrico Zanetti le compensazioni dei Crediti d’imposta relativi ai Bonus Edilizi possono essere senz’altro avvenire anche azzerando tutti gli acconti previsti dalla legge per l’anno 2022.

“Al riguardo, considerati gli ingenti ammontari di solito coinvolti, appare lecito domandarsi se, in caso di crediti d’imposta “eccedenti” i debiti fiscali e contributivi che restano da indicare negli “importi a debito” del modello F24 prima di fine anno, sia possibile maggiorare l’importo dovuto dei predetti acconti in modo da non “perdere” la quota di credito che, diversamente, resterebbe inutilizzata, data l’impossibilità di chiederne il rimborso.

Non c’è dubbio che procedendo ad utilizzare i crediti d’imposta sorti dall’applicazione dell’articolo 121 D.L. 34/2020 per pagare acconti delle imposte permette concretamente di rendere “infinita” la scadenza altrimenti annuale degli stessi.

In questa chiave di lettura si deve ritenere prudenziale e legittimo l’alert sottolineato dai Dottori Zanetti e Fornero i quali, pur ritenendo possibile l’invio di un F24 saldo zero con acconti superiori a quelli dovuti, precisano che

“resta da chiedersi se l’Amministrazione finanziaria possa contestare tale condotta ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, in base al quale configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”

A onor del vero l’utilizzo degli acconti in compensazione non è però limitato solo al pagamento degli acconti IRPEF, IRAP e IVA,

bensì ANCHE agli ACCONTI relativi ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI .

Il fatto NON è da sottovalutare poiché , mentre il pagamento di acconti sopra il minimo dovuto per le imposte IRPEF, IRAP e IVA, possono avere l’effetto di far migrare l’importo a credito verso tributi riportabili negli anni successivi,

Utilizzarli per pagare CONTRIBUTI PREIDENZIALI produrrebbe altresì il risultato di AUMENTARE l’importo di oneri DEDUCIBILI da indicare in Dichiarazione dei redditi ottenendo così anche concretamente un risparmio d’imposta.

Ricordiamo al riguardo che i CONTRIBUTI INPS sono oneri DEDUCIBILI dal REDDITO complessivo dell’anno in cui sono pagati ( anche in compensazione).

Utilizzare il credito d’imposta per Bonus Edilizi compensandolo con acconti per contributi previdenziali quindi produrrebbe il doppio beneficio di non veder svanire nel niente 1/4 o 1/10 di credito e nel contempo abbattere la base imponibile IRPEF.

Il rischio di Abuso del Diritto in tal caso potrebbe diventare meno sfumato e dovrebbe essere valutato attentamente caso per caso ma come conclude anche l’articolo citato , sarebbe da escludere qualora nell’anno in corso il risultato previsionale risulti in crescita.

Articolo di Fabiana Nesi

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