A meno di 90 giorni dalla fine dell’anno una risposta come quella all’interpello 907-1595/2021 non è stata pubblicata nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicate al Superbonus 110%.
Veniamo alla questione:
In data odierna l’istante ha reso noto su Linkedin la risposta al Suo personale interpello nel quale aveva richiesto tra le varie cose :
Se ai fini del calcolo del S.A.L. del 30% fossero da conteggiarsi anche le spese per gli acconti pagati
e
Se potesse aver luogo la cessione/sconto in fattura nel caso in cui al 31 dicembre 2021 non fosse stato raggiunto il S.A.L. almeno del 30% come previsto dall’art. 121 D.L. 34/2021.
L’Argomento era già stato trattato nell’articolo “ACCONTI SU NOTULE E FATTURE NEI BONUS E SUPER BONUS EDILIZI pubblicato sul mio Blog LE DOMANDE GIUSTE prima delle vacanze d’agosto.
in quell’occasione si era argomentato che:
ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo, in luogo della fruizione delle detrazioni “edilizie” a scomputo dell’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, possono avere per oggetto le spese sostenute per gli i interventi elencati nel successivo comma 2 che siano state sostenute nel 2021 o nel 2022 (2022 al momento solo nel caso spetti il superbonus del 110 %).
Per individuare il momento del sostenimento della spesa, occorre seguire il criterio di “competenza Economica” solo quando si tratta di imprese, mentre si applica il criterio di “cassa” quando si tratta di altri soggetti, quali persone fisiche in primis.
quanto precede non fa però venire meno il fatto che, anche per quei soggetti per i quali vige il criterio di “cassa”, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.
Questo inciso normativo pone l’accento sul fatto che, anche quando il momento di sostenimento delle spese che rileva è dato da quello del loro pagamento, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate soltanto se le spese sostenute nel 2021 o nel 2022 sono riferibili a lavori che sono stati già effettuati.
Non sono esercitabili per spese che, ancorché anticipate sul piano finanziario (e, quindi, “sostenute” dal punto di vista del principio di cassa), siano relative a lavori non ancora ultimati o quanto meno a lavori non compresi nelle percentuali di completamento delle opere già liquidate a livello di stati di avanzamento del lavori
Nel medesimo documento, pubblicato sulla Pagina di Carlo Pagliai si era posto l’accento sulla gravità della questione tenuto conto anche dell’opzione per lo sconto in fattura, senza il raggiuingimento del SAL del 30% infatti :
ANCHE SE L’IMPRESA HA EMESSO FATTURA CON SCONTO IN FATTURA PER LAVORI REALMENTE SOSTENUTI NON POTRA’ VEDERLI MATURARE SUL PROPRIO CASSETTO FISCALE E CEDERLI A TERZI (BANCHE, POSTE, FORNITORI ETC.) con conseguente grave e sostanzioso danno finanziario
La risposta all’interpello formulata dalla D.R.E. del Veneto resa nota oggi 4 ottobre 2021 e commentata dal “Il Sole 24 ore” che testualmente recita:

conferma in pieno tutto quanto si era approfondito due mesi or sono e
risponde anche alla domanda :
in tutti quei casi in cui si verificano fatturazioni e pagamenti anticipati rispetto alla ultimazione dei lavori o anche rispetto alla liquidazione di singoli stati di avanzamento dei lavori:
entro quale termine deve verificarsi il “riallineamento” tra della spesa ed avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quella spesa?
A questo punto, con la risposta della D.R.E. , non dovrebbero esserci più dubbi, si applica la seconda tra le ipotesi che erano formulate:
il “riallineamento” tra pagamenti e opere eseguite deve eseguirsi entro il medesimo esercizio fiscale ovvero entro il 31 dicembre 2021 o 2022.
In questo modo si separa la fattualità dell’operazione dalla parte burocratica.
In quest’ottica per le spese sostenute nel corso del 2021, è dunque necessario che l’ultimazione dei lavori o la liquidazione del singolo stato di avanzamento dei lavori corrispondente a quella spesa avvenga entro il 31 dicembre 2021, e non il 31 marzo 2022 , in quanto quest’ultimo è da considerarsi esclusivamente il termine ultimo entro il quale deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativamente a spese sostenute nel 2021
Quello che lascia perplessi in questa vicenda è come mai una risposta che ha un impatto così importante nelle esecuzioni dei progetti relativi al 110% non sia stata nemmeno inclusa tra le risposte pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate dedicate alle risposte agli interpelli per il Superbonus 110%.
Gli interpelli , infatti, non dobbiamo dimenticare che non hanno alcuna velleità di essere considerati indirizzi valevoli per l’intera comunità, ma solo e semplicemente risposte dirette a colui che ha posto la questione per la sua diretta pratica.
Stante ciò, qual’è il reale valore del documento, visto che nel frattempo non è stata data indicazione generale sul corretto modus operandi?
Vista l’entità delle cifre che smuove, non valeva la pena di fornire un chiarimento ufficiale e definitivo?
Articolo di Fabiana Nesi
4 pensieri riguardo “PAGAMENTO & S.A.L. DEL 30% – PER CEDERE IL CREDITO SECONDO LA D.R.E. DEL VENETO DEVONO COESISTERE NEL MEDESIMO ANNO D’IMPOSTA”
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